Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26959 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 15/12/2011), n.26959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato

SALONIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

EDILPAN ROMA SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato DE

PETRIS FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

nonchè contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), TORO ASSICURAZIONI

SPA, S.P. (OMISSIS), CONSIGLIO NOTARILE

DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 84795/08 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Marco Antonelli (per delega avv.

Giovanni Salonia) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la resistente l’Avvocato Pierfilippo Coletti (per delega

avv. Francesco De Petris) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. APICE

Umberto che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti ” M. B.F. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva sospeso, in attesa della definizione di quello n. 6525/07, il giudizio dalla medesima instaurato nei confronti della venditrice Edilpan Roma s.r.l. ed altri per sentire dichiarare, fra l’altro, l’evizione relativa a tre box dalla medesima vendutile o, in via subordinata, l’annullamento per vizio del consenso o ancora la risoluzione per mancanza delle qualità promesse della relativa compravendita La resistente ha depositato memoria illustrativa.

Il primo motivo del ricorso va accolto.

Deve, infatti, escludersi che sussistono le condizioni volute dall’art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione del presente giudizio, atteso che quello n. 6525/07 ha ad oggetto la domanda di reintegrazione del possesso proposta nei confronti della Edilpan Roma s.r.l. dal Condominio di Roma via (OMISSIS), il quale in quella sede, ha agito lamentando lo spoglio perpetrato dalla predetta società che, demolendo il muro perimetrale del fabbricato condominiale, aveva realizzato quattro porte basculanti per consentire l’accesso dei veicoli ai garage che la predetta società aveva costruito nella sua proprietà, chiedendo di essere reintegrata nel possesso del terreno occupato e del muro condominiale (nelle more è intervenuta la sentenza dep. il 4 maggio 2009).

Orbene, va considerato che: a) la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata. A tal fine, la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicchè occorre garantire uniformità di giudicati, perchè la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto; b) tenuto conto che il giudicato – la cui efficacia in altro giudizio postula anche l’identità soggettiva – si forma in relazione al petitum e alla causa petendi, quello emesso in sede di reintegrazione del possesso, avendo ad oggetto una situazione di fatto, non potrebbe comunque assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio, tenuto conto che le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria sono caratterizzate dall’assoluta diversità degli elementi costitutivi ; infatti, nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, nè le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacchè queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria , non possono influire sull’esito del giudizio petitorio, anche quando l’indagine compiuta in quella sede abbia avuto ad oggetto il profilo relativo alla proprietà o alla titolarità del diritto reale; c) nella specie, oltretutto il Condominio, che tra l’altro ha chiesto la reintegrazione del possesso del muro perimetrale demolito dalla società, è soggetto del tutto estraneo al presente procedimento che ha ad oggetto l’evizione dei box garage venduti dalla resistente chiesta dall’attrice che a sua volta è ovviamente estranea al giudizio possessorio. Orbene, a prescindere da ogni considerazione in ordine ai presupposti della garanzia di evizione – di cui al secondo motivo del regolamento proposto e che evidentemente sono oggetto del giudizio di merito e non possono essere esaminati in questa sede – il giudicato formatosi in sede possessoria non potrebbe avere alcuna influenza nel presente procedimento.

Il secondo motivo è inammissibile , per quel che si è detto sopra, mentre il terzo è assorbito” La resistente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., dovendo qui rilevarsi che la ricorrente ha proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a. con atto tempestivamente notificato. Pertanto, l’ordinanza impugnata va cassata; il giudizio sospeso andrà riassunto nei termini di legge.

Le spese della presente fase andranno liquidate con il giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata, disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nei termini di legge con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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