Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26959 del 02/12/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 26959 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA
SENTENZA
sul ricorso 20840-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3030
VERALLI CATIA;
– intimata –
avverso la sentenza n.
2365/2007 della CORTE
Data pubblicazione: 02/12/2013
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/08/2007 R.G.N.
9565/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA
l’inammissibilità del ricorso.
i
che ha concluso per
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
l’XITO E
Dllurro
Rilevato che la Corte d’appello di Roma , con sentenza depositata il 13/8/07, in riforma
della sentenza del Tribunale , ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra
Poste Italiane e Veralli Catia decorrente dal 30/10/2000 con conseguente conversione in contratto
a tempo indeterminato fin dalla data di stipula ;
che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con ricorso
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il
verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con la lavoratrice, da cui risulta che le parti
hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che —
in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente
verbale;
che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo;
che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui
è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato) l’interesse ad agire (Cass. sez.
unite 29 novembre 2006 n. 25278);
che non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché l’intimata non ha svolto alcuna
attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
C()RTE
Dichiara inammissibile il ticorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il i575/2013/,{0/2Q,y
I ‘estensore
Il Presidente
3
basato su sei motivi;