Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26958 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15409/2014 R.G. proposto da:

GARFAS MACCHINE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare 14 presso lo

studio dell’Avv. Pafundi Gabriele, rappresentato e difeso dall’Avv.

Gaffuri Alberto Maria e dall’Avv. Pafundi Gabriele;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 200/34/2013 depositata il 13 dicembre 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2020

dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 200/34/2013 depositata il 13 dicembre 2013, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 166/2/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia che a sua volta aveva accolto il ricorso della società Garfas Macchine S.r.l., società esercente attività di fabbricazione e installazione di macchine per l’industria delle pelli, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA e II.DD., inclusa l’IRAP, oltre sanzioni per l’anno di imposta 2005.

– A seguito di compilazione di questionario, dal quale emergevano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall’attività di impresa svolta, veniva applicato un accertamento di tipo analitico-induttivo con ricorso a di studio di settore, all’esito del quale venivano accertati maggiori ricavi con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa. La CTP riteneva inesistenti i presupposti per l’applicazione dell’accertamento analitico induttivo, mentre la CTR riconosceva nella fattispecie i presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ma rideterminava il maggiore volume d’affari della contribuente tenendo conto delle giacenze di magazzino per l’anno di imposta.

– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente, affidato a quattro motivi e che illustra con memoria, cui l’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– In data 8 luglio 2020 si tiene l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei magistrati pres. del collegio Enrico Manzon, cons. Ernestino Luigi Bruschetta, cons. Giovanni Maria Armone e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83 convertito in L. n. 24 del 2020 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei magistrati cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera e cons. Pierpaolo Gori, ai quali è assicurata la disponibilità agli atti attraverso la medesima piattaforma.

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies convertito in L. n. 427 del 1993 e della L. n. 146 del 1998, art. 10, per aver la CTR ritenuto sussistessero i presupposti per applicare l’accertamento analitico-induttivo, nonostante non vi fosse in concreto una situazione di “abnorme” divario tra quanto dichiarato dalla contribuente e i dati desumibili dallo studio di settore applicato, tenuto anche conto della crisi economica che nell’anno di imposta aveva colpito le imprese del comparto.

– Con il secondo motivo, articolato sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione delle medesime previsioni di legge richiamate in dipendenza del primo mezzo, la contribuente ritiene illegittimo l’accertamento con riferimento al procedimento di determinazione induttiva del reddito concretamente attuato.

-I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè connessi e incentrati sulle medesime previsioni di legge, e sono infondati. Va al riguardo ribadita la giurisprudenza della S.C. secondo cui “La determinazione del reddito mediante l’applicazione degli studi di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idonea a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 23252 del 18/09/2019, Rv. 655077 – 01); dello stesso tenore, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22347 del 13/09/2018, Rv. 650233 – 01).

-Nondimeno, nel caso di specie, l’accertamento non è fondato solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato, idoneo comunque, per il principio giurisprudenziale sopra richiamato, a generare presunzioni gravi precise e concordanti, dal momento che i parametri applicati rappresentando la risultante dell’estrapolazione di una pluralità di dati, i quali rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, (Cass. 20 febbraio 2015 n. 3415; Cass. 13 luglio 2016 n. 14288).

– Nel caso in esame la sentenza ha accertato l’esistenza di una grave e ingiustificata antieconomicità della gestione aziendale, come si legge a pag.2 della sentenza, in quanto “dal 1998 al 2004 ha chiuso gli esercizi in perdita o con un utile irrisorio, sebbene abbia investito forti capitali per l’acquisto di materie prime e nella lavorazione delle stesse senza ottenere ricavi proporzionati ai costi sostenuti”. Tale perdurante antieconomicità è confermata anche per l’anno di imposta successivo, oggetto delle riprese, e questo dato pacifico rende irrilevante anche l’argomento circa la crisi economica del settore nell’anno 2005, perchè la gestione non idonea a remunerare il rischio di impresa è per la contribuente un dato strutturale ormai da molti anni.

– Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 viene dedotta l’omessa considerazione di fatti essenziali per il giudizio dedotti nelle fasi di merito e già oggetto dei primi due motivi.

– Il motivo è inammissibile. Va al proposito ribadito che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

– Orbene con il mezzo di impugnazione in esame la contribuente non individua alcuna circostanza di fatto decisiva e contraria non esami – nata dalla CTR, limitandosi a riproporre considerazioni già vagliate dal giudice del merito.

– Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la società lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o lacunosa della stessa, in violazione dell’art. 132 c.p.c., non essendo a suo dire chiarito il percorso logico giuridico che avrebbe indotto la CTR a disattendere le ragioni della contribuente.

-Il motivo è infondato. Premesso che l’esistenza grafica della motivazione si evince dalla piana lettura della sentenza impugnata, dovendosi il mezzo meglio riferire alla deduzione di apparenza della motivazione, va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Il collegio rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

-Nel caso in esame, la sentenza della CTR nell’esposizione del fatto, dà conto dell’esistenza della perizia di parte e, più in generale, espone compiutamente il fatto processuale, mentre nella parte in diritto espone una succinta ma motivata risposta all’appello, esprimendo una chiara ratio decidendi fondata su analitici conteggi, di tenore complessivamente sfavorevole alla società tranne che in punto di giacenze di magazzino ai fini della rettifica dei ricavi non dichiarati nell’anno di imposta 2005 e, dunque, la motivazione non può dirsi apparente nè lacunosa.

– In conclusione, il ricorso va rigettato e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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