Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26958 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1064/2012 proposto da:

G.F., (c.f. (OMISSIS)); L.M.G. (c.f.

(OMISSIS)); P.L. (c.f. (OMISSIS)); C.C.

(c.f. (OMISSIS)), C.N. (c.f. (OMISSIS)) e C.T.

(c.f. (OMISSIS)), tutti in proprio e nella qualità di eredi di

C.A.; elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

120/5, presso l’avvocato FERRUCCIO AULETTA, rappresentati e difesi

dagli avvocati LUIGI DEL PRETE, DOMENICO FIMMANO’, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EURIZON CAPITAL S.G.R. S.P.A., già CAAM S.G.R. S.P.A., già NEXTRA

INVESTMENT MANAGEMENT S.G.R. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 39-F, presso l’avvocato SILVIO CARLONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICO IODICE, giusta procura

speciale per Notaio N.M. di MILANO – Rep. n. (OMISSIS);

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA

ADELAIDE 12, presso l’avvocato MARIA CLAUDIA IOANNUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI IMPERLINO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

BANCA CABOTO S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

BANCA IMI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), per incorporazione della BANCA

CABOTO S.P.A. (già BANCA PRIMAVERA S.P.A.) e della BANCA

D’INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OMBRONE 14, presso l’avvocato GIUSEPPE CAPUTI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA,

ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.F., P.G., CAAM S.G.R. S.P.A.,

C.C., C.N., L.M.G., C.T.,

P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2535/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FIMMANO’ DOMENICO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato IODICE DOMENICO che si

riporta;

udito, per il controricorrente P., l’Avvocato IMPERLINO LUIGI

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo,

secondo, quarto, quinto, ottavo e decimo, accoglimento per quanto di

ragione del terzo e sesto, in subordine quarto e quinto assorbito il

settimo e l’esame dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori G.F. e C.C., C.N. e L.M.G., P.L. e C.T., C.A. convennero in giudizio la Banca Caboto (già Banca Primavera) s.p.a. e P.G., deducendo: che, agli inizi del 2000, erano stati contattati da quest’ultimo in qualità di promotore finanziario della Genercomit Distribuzione s.p.a. S.I.M. (poi incorporata da Intesa BCI Italia S.I.M. a sua volta trasformatasi in Banca Primavera) che aveva loro offerto investimenti in strumenti finanziari, sì che nel corso del 2000 essi avevano rispettivamente sottoscritto a più riprese vari contratti di acquisto di quote di fondi di investimento, indicati in citazione con riferimento al capitale investito ed al valore all’atto del disinvestimento; che alcuni di tali contratti erano nulli per violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, comma 6, per omessa indicazione della facoltà di recesso, e tutti i contratti erano nulli per violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e art. 30 Regolamento Consob n. 11522/1998; che i convenuti non avevano, nella fase genetica del rapporto, adempiuto all’obbligo di informazione di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, ed all’obbligo di consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, nè, nella fase funzionale, avevano provveduto all’invio periodico degli estratti conto inerenti alle operazioni realizzate. Chiesero pertanto, in via principale, l’accertamento della nullità dei contratti stipulati con la S.I.M., con la condanna dei convenuti in solido D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 31, al pagamento, a titolo di ripetizione dell’indebito, delle somme corrispondenti alla differenza tra la somma investita e quella realizzata con il disinvestimento dei titoli da ciascun attore; in subordine, chiesero accertarsi l’inadempimento dei convenuti agli obblighi indicati, con la condanna al risarcimento dei danni come sopra determinati.

I convenuti si costituirono con distinte difese, contestando le domande sotto più profili, ivi compresa la carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione di indebito, che doveva proporsi nei confronti della SGR che gestiva i Fondi. Esteso il contraddittorio, su istanza formulata da parte attrice alla prima udienza, nei confronti della Nextra Investment Management S.G.R.s.p.a. (subentrata nella gestione del Fondo Genercomit), il Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Frattamaggiore, con sentenza del 26 gennaio 2007, dichiarò inammissibili, perchè nuove, le domande proposte dagli attori all’udienza di trattazione (nullità di tutti i contratti conclusi per illiceità della causa o violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nonchè per violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, comma 6; nullità di alcuni contratti per mancata consegna del prospetto informativo; nullità di tutti i contratti per mancata ricezione o mancata consegna del regolamento del Fondo), e rigettò le domande proposte in citazione.

L’appello proposto dagli originari attori – C.N., C. e T. anche quali eredi di C.A., deceduto nelle more, cui resistevano la Banca Caboto – che proponeva anche appello incidentale relativamente alla pronuncia sulle spese-, il P. e la CAAM S.G.R. (già Nextra Investment Management), è stato rigettato – al pari dell’appello incidentale – dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza resa pubblica il 7 luglio 2011. Nella quale, in sintesi, la corte napoletana ha rilevato: a) che rettamente il tribunale ha ritenuto nuove, e non mere precisazioni, le domande proposte all’udienza di trattazione, sia in quanto riferite a contratti diversi da quelli indicati nell’atto introduttivo, sia in quanto basate su un comportamento (l’omessa consegna del regolamento del Fondo) di cui non ci si era doluti in citazione; b) che la motivazione con la quale il primo giudice ha escluso che fosse ravvisabile inadempimento contrattuale nella fase del collocamento degli strumenti finanziari è da condividere nel suo nucleo essenziale e non è contraddittoria, avendo il tribunale tenuto presente il comportamento processuale degli attori (che hanno rinunciato a provare il dedotto comportamento fraudolento del P., e non hanno nemmeno dedotto quale fosse la propria condizione personale – ad esempio sotto il profilo della professione, del titolo di studio, delle pregresse scelte di investimento, della capacità finanziaria – e la condizione del proprio portafoglio mobiliare al momento dell’investimento), comportamento che, valutato ex art. 116 c.p.c., induce a ritenere il profilo personale degli attori connotato da esperienza e notevole propensione al rischio, tale da far apparire l’investimento medesimo, in concreto, adeguato ed escludere la dedotta carenza di informazione, considerata anche l’avvenuta consegna di documenti (il documento generale sui rischi negli strumenti finanziari e il prospetto informativo riguardante il fondo sottoscritto) il cui contenuto informativo, anche se generico, è pur sempre idoneo a richiamare l’attenzione del cliente sugli aspetti essenziali dell’investimento; c) che inammissibile, perchè non dedotta in primo grado nella fase destinata alla definizione della materia del contendere, è la doglianza riguardante la violazione, da parte del Gestore del Fondo, dell’obbligo di informazione scritta del verificarsi di perdite superiori al 30% a norma dell’art. 28, comma 4 Reg. Consob n. 11522/98; d)che rettamente il primo giudice ha escluso ricorresse la nullità dei contratti di investimento a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 30, comma 7: infatti la clausola prevedente la sospensione dell’efficacia del contratto concluso fuori sede per consentire il recesso risulta compresa nei moduli che recano – pur nella seconda pagina, ma in calce ad un documento unico – la sottoscrizione degli attori, ed irrilevante ai fini della nullità, prevista dalla legge per il solo caso di omessa indicazione della facoltà di recesso, è nella specie l’indicazione di un termine inferiore a quello di sette giorni previsto dalla legge per l’esercizio di tale facoltà, peraltro corretta a penna in tal senso senza che sia stato dimostrato dagli attori l’eventuale carattere unilaterale di tale correzione; e) che, infine, quanto all’appello incidentale della Banca Caboto, la compensazione delle spese disposta dal tribunale era giustificata dalla natura e dalle peculiarità, anche processuali, della controversia.

Avverso tale sentenza i signori G.F. e C.C., C.N. e L.M.G., P.L. e C.T. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, cui resistono con distinti controricorsi il signor P.G., la Eurizon Capital SGR (già CAAM SGR) s.p.a. e la BANCA IMI (succeduta per incorporazione alla Banca Caboto) s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale per tre motivi.

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi sei motivi del ricorso principale trattano i temi connessi della adeguatezza delle eseguite operazioni di investimento e del profilo di rischio dei ricorrenti.

1.1. In particolare, con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 115, 166 e 167 c.p.c., in relazione al principio di non contestazione. Si assume che, non avendo i convenuti contestato quanto da essi attori dedotto in citazione, che cioè essi “erano convinti di acquistare titoli a bassissimo rischio”, deve ritenersi provato, ex art. 115 c.p.c. (nuovo testo che però ha portata interpretativa e non innovativa), che essi avevano all’epoca bassissima propensione al rischio. Osserva tuttavia il Collegio che si possono ritenere idonei ad esonerare dalla prova i soli fatti allegati e non contestati, mentre nella specie si tratta di una generica affermazione relativa ad una convinzione soggettiva degli attori, priva di specifici riferimenti a fatti, condotte proprie o delle controparti.

1.2. Il secondo motivo concerne la violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98. Sostengono i ricorrenti che il rifiuto a fornire all’intermediario le notizie (art. 28 Reg. Consob) circa la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, i propri obiettivi di investimento e la propria propensione al rischio, doveva far presumere una bassissima propensione al rischio, dovendo quindi l’intermediario ritenersi vincolato a maggiore cautela e diligenza nel formulare le proposte e nell’assolvere gli obblighi informativi; e che, in ogni caso, l’intermediario non poteva in tali casi ritenersi esonerato dal valutare l’adeguatezza delle operazioni di investimento, da condurre tenendo conto di tutte le notizie di cui sia in possesso circa la propensione al rischio del cliente.

Tali doglianze non meritano accoglimento, nè con riguardo al primo rilievo (cfr. ex multis Cass. n. 8023/09; n. 101/15: spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto cui non può certo procedersi in sede di legittimità); nè con riguardo al secondo, che enuncia un principio di diritto senz’altro condivisibile (cfr. Cass. n. 18039/12) senza però precisare le ragioni per le quali la sua applicazione nella specie avrebbe condotto il giudice di merito a diverse conclusioni, dal momento che l’illustrazione del motivo non indica le notizie in possesso dell’intermediario (ad esempio circa gli aspetti rilevanti della condizione personale dei ricorrenti e/o della condizione dei rispettivi portafogli mobiliari all’epoca) dalle quali questi avrebbe potuto desumere elementi utili alla valutazione circa la inadeguatezza delle operazioni eseguite, nè tantomeno indica se e come tali elementi di fatto siano stati allegati e provati nel giudizio di merito. Ciò che, del resto, la sentenza impugnata ha espressamente escluso.

1.3. Il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 29 Reg. Consob per non avere la corte distrettuale accolto la domanda di risarcimento del danno previo accertamento che le operazioni di investimento sono state inadeguate per tipologia ed oggetto. Sostengono i ricorrenti che, se avesse accertato la loro bassissima propensione al rischio ed avesse considerato che gli strumenti finanziari da essi acquistati erano “speculativi”, la corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere l’inadeguatezza di tali operazioni, e quindi la violazione da parte dell’intermediario dell’obbligo di segnalare tale inadeguatezza e di astenersi dall’eseguirle.

Va tuttavia osservato che la violazione delle richiamate norme di diritto risulta solo indicata nella rubrica del motivo, giacchè l’illustrazione della doglianza si incentra piuttosto nella critica dell’accertamento di fatto compiuto dalla corte distrettuale. Critica che peraltro viene sviluppata dai ricorrenti semplicemente contrapponendo non utilmente proprie valutazioni non giustificate dagli atti, non risultando specificamente censurato – come già evidenziato – il rilievo, decisivo, contenuto in sentenza secondo cui gli odierni ricorrenti non hanno allegato gli elementi, relativi alla condizione personale di ciascuno di essi, dei quali l’intermediario avrebbe dovuto tener conto per ritenere, rispetto a tale condizione, inadeguate le operazioni di investimento. Del cui oggetto (le quote di fondi di investimento), oltre tutto, neppure risultano essere state allegate in sede di merito – nè specificate in ricorso – le caratteristiche, limitandosi sul punto il ricorso ad evidenziare le perdite registrate in sede di disinvestimento.

1.4. Connesso a tali rilievi si mostra il sesto motivo, con il quale i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28, comma 2 Reg. Consob, lamentando che la corte distrettuale abbia erroneamente basato sulla consegna del documento sui rischi generali delle operazioni di investimento e del prospetto informativo in ordine alle caratteristiche del fondo di investimento sottoscritto il suo giudizio sull’assolvimento da parte dell’intermediario degli obblighi specifici di informazione in relazione alle singole operazioni compiute.

Anche tale doglianza non merita accoglimento. La corte distrettuale non ha affermato il principio secondo cui la avvenuta consegna di quei documenti sarebbe di per sè sufficiente a provare l’assolvimento dell’obbligo informativo in questione: ha piuttosto considerato il concreto contesto processuale, caratterizzato – come già evidenziato – dalla mancanza di allegazioni specifiche da parte degli attori non solo in ordine alle loro condizioni personali ma anche in ordine alle caratteristiche degli investimenti realizzati; ed in tale contesto ha valutato l’informazione fornita agli investitori dall’intermediario. Posto che la adeguatezza della informazione fornita dall’intermediario ex art. 28, comma 2 Reg. Consob in relazione alle singole operazioni di investimento va valutata non in astratto ma in concreto, considerando da un lato le caratteristiche personali e la situazione finanziaria del cliente e dall’altro le caratteristiche dell’investimento (cfr. Cass. n. 17340/08, n. 22147/10), non può condurre a ritenere violata tale norma il solo riferimento alla genericità delle informazioni contenute nei due documenti suddetti, in mancanza di ogni indicazione, nella illustrazione del motivo, diretta a specificare di quali elementi, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, ritualmente acquisiti agli atti il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto nella valutazione censurata.

1.5. Con il quarto ed il quinto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza d’appello per omessa pronunzia in ordine alla inadeguatezza per dimensione (motivo 4) e per frequenza (motivo 5) delle eseguite operazioni di investimento. Affermano che tali profili sarebbero stati dedotti implicitamente in citazione, ma tale implicita deduzione non risulta nè dall’esame diretto dell’atto introduttivo nè dai brani dell’atto trascritti in ricorso, da cui emergono solo riferimenti alla violazione dei criteri generali di comportamento imposti agli intermediari dalle norme di legge e di regolamento, senza alcuno specifico riferimento, in fatto o in diritto, alla (solo ora affermata) fattispecie della inadeguatezza per dimensione e frequenza delle operazioni compiute.

2. Priva di fondamento è anche la denuncia, espressa nel settimo motivo del ricorso principale, della nullità della sentenza d’appello per erronea statuizione circa la tardività della doglianza relativa alla mancata comunicazione, da parte del gestore del fondo sottoscritto, del verificarsi di perdite superiori al 30% (art. 28, comma 4 Reg. Consob n. 11522/98).

Invero, tanto dall’esame diretto della citazione introduttiva del giudizio di primo grado quanto dal passo, trascritto in ricorso, dell’atto stesso non emerge che un generico riferimento all’omesso invio periodico da parte dei convenuti di estratti conto relativi alle operazioni realizzate, mentre solo nell’atto di appello si legge la contestazione, nei riguardi della sola NEXTRA SGR gestore del fondo sottoscritto, della violazione dell’obbligo di pronta informazione scritta del verificarsi di perdite superiori al 30%, obbligo previsto dall’art. 28, comma 4 Reg. Consob n. 11522/98 a carico dell’intermediario finanziario nella ipotesi in cui questi abbia ricevuto l’incarico di gestione patrimoniale. Dunque si è trattato della nuova deduzione in atto di appello di un ulteriore fatto costitutivo della responsabilità, deduzione che (prima ancora che infondata stante la diversità della fattispecie) si mostra in effetti inammissibile perchè tardiva, anche tenendo conto dei principi espressi di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 15 giugno 2015 n. 12310).

8. Gli ultimi due motivi del ricorso principale trattano questioni inerenti alla nullità dei contratti di investimento conclusi fuori sede.

8.1. In particolare, con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la corte distrettuale: a)avrebbe erroneamente accertato che i moduli contrattuali, recanti tra l’altro la clausola prevedente la facoltà di recesso, erano stati sottoscritti da essi ricorrenti e non erano quindi nulli ai sensi dell’art. 30, comma 7 del T.U.F.; b) avrebbe in ogni caso (cioè ove pure si ritenesse che tali documenti siano stati effettivamente sottoscritti) erroneamente escluso che la clausola contenuta nei documenti sottoscritti, prevedente un termine di cinque giorni – inferiore a quello di sette giorni stabilito dell’art. 30, comma 6 – sia per ciò nulla, o quantomeno inefficace in quanto vessatoria ai sensi degli artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c., vigenti all’epoca.

Osserva tuttavia il collegio, quanto al primo punto, che i ricorrenti si limitano a definire “illogica” – senza fornire spiegazione apprezzabile di tale asserzione – la motivazione esposta nella sentenza, nella quale, al contrario, la corte di merito risulta aver non illogicamente e congruamente rilevato come la sottoscrizione sia stata apposta dai ricorrenti in calce ad un documento unico (ancorchè formato da due pagine) ed esprima quindi inequivocabilmente la volontà di accettare integralmente il regolamento contrattuale ivi contenuto. Quanto poi alle altre questioni di cui al secondo punto, incongruamente dedotte quali vizi di motivazione, si tratta comunque di questioni inammissibili per carenza di interesse, non avendo i ricorrenti censurato anche l’ulteriore ratio decidendi esposta in sentenza, basata sulla circostanza di fatto (idonea a sostenere autonomamente la statuizione impugnata) che, in ogni caso, il numero 5 risulta corretto a penna in 7 senza che sia stato dimostrato dagli attori l’eventuale carattere unilaterale di tale correzione.

8.2. Inammissibile deve infine ritenersi anche il nono motivo (erroneamente indicato come decimo) con il quale si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronunzia sulla ulteriore causa di nullità dei contratti di investimento costituita dalla mancata consegna della dichiarazione di cui all’art. 96, comma 1 Reg. Consob. Infatti i ricorrenti si sono limitati a dedurre di aver posto tale questione in primo grado all’udienza del 11 novembre 2004, senza neppure precisare se la sentenza di primo grado avesse provveduto sul punto, e se sia stato proposto specifico motivo di gravame al riguardo, nulla emergendo al riguardo dalla sentenza d’appello. Nè a tale carenza può supplirsi in questa sede di i legittimità attraverso l’esame diretto degli atti, che (cfr. Cass. S.U. n. 8077/12) presuppone che la censura di vizio in procedendo sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (e quindi, tra l’altro, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non già con la assoluta genericità qui ricorrente.

9. Nei tre motivi di ricorso incidentale Banca IMI s.p.a. si duole delle statuizioni sulle spese di lite espresse dalla corte distrettuale, lamentando che, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sia stata confermata la compensazione integrale delle spese di primo grado tra le parti e disposta nei confronti della Banca la compensazione parziale per metà – anzichè in misura inferiore – di quelle di secondo grado (1 e 2 motivo); e che la liquidazione della residua metà delle spese del giudizio di appello abbia violato, nel ridurre ingiustificatamente le voci di diritti e onorari esposte nella nota spese depositata dalla ricorrente, gli artt. 4 e 5 della tariffa forense applicabile nella specie ratione temporis (III motivo).

Anche tali doglianze non meritano accoglimento. Quanto alla conferma della compensazione totale disposta dal tribunale, va evidenziato come, alla stregua del disposto dell’art. 92, comma 2, applicabile ai giudizi (quale quello in esame) instaurati prima della modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005, la scelta di compensare le spese “per giusti motivi” deve ritenersi riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando le ragioni poste a base della decisione – anche desumibili, purchè chiaramente e inequivocabilmente, dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito – siano illogiche o contraddittorie e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20598/08; Sez. 2 n. 7763/12; Sez. 6-L n. 1997/15). Nella specie il riferimento, nella motivazione della statuizione impugnata, alla natura ed alle particolarità, anche processuali, della controversia trova d’altra parte chiaro e riconoscibile riscontro nel complesso della motivazione delle statuizioni di merito (cfr. sopra), sì da doversene escludere la inconsistenza e tantomeno la erroneità.

Anche con riguardo alla compensazione per metà delle spese del giudizio di appello tra gli appellanti e la Banca appellante incidentale, il corretto riferimento alla soccombenza reciproca si mostra idonea giustificazione a norma dell’art. 92 c.p.c., essendo la misura della compensazione riservata alla scelta discrezionale del giudice di merito, insindacabile in questa sede di legittimità.

Inammissibile, infine, è la censura relativa alla liquidazione di diritti ed onorari in misura inferiore ai minimi tariffari, essendo onere del ricorrente, nella specie non osservato, di provvedere, ex art. 366 c.p.c., n. 6, alla specifica indicazione della collocazione negli atti della nota spese che assume depositata in sede di merito (che peraltro non risulta neppure depositata insieme con il ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e di specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (cfr. ex multis: Cass. n. 24635/14; n. 14542/11).

10. In conclusione, si impone il rigetto del ricorso principale e dell’incidentale, con la condanna dei ricorrenti principali – ai quali deve ascriversi l’instaurazione del presente giudizio di cassazione, il cui esito li vede soccombenti – al pagamento delle spese in favore delle controparti, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale; condanna G.F. e C.C., C.N. e L.M.G., P.L. e C.T., in solido, al rimborso in favore di BANCA IMI s.p.a., di P.G. e di Eurizon Capital SGR s.p.a. delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna parte in Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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