Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26958 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 15/12/2011), n.26958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, giusta procura in

calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1536/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

19.11.09, depositata il 09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

udito per il resistente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.

Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MATERA

Marcello che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

1. In relazione alla domanda proposta contro l’INPS da R. F. e diretta al conseguimento dell’indennità di malattia per il periodo 16.1.1992 – 28.3.1992, il Pretore di Locri riteneva maturata la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47. A seguito di appello, la Corte d’appello di Reggio Calabria, escludeva detta decadenza, ma rigettava la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza n. 10004/2007, cassava la sentenza con rinvio, ritenendo fondata la censura secondo cui l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello dall’Inps, che non si era costituito in primo grado. Il relativo “vizio del procedimento” era rilevato dalla Corte di legittimità sulla base di un esame diretto degli atti.

La Corte d’appello di Messina, giudicando come giudice di rinvio, osservava che in effetti l’Inps si era costituito nel giudizio di primo grado, benchè fosse stato erroneamente indicato contumace nell’intestazione della relativa sentenza e come tale sembrasse considerato anche nella motivazione. Esaminando quindi nel merito l’eccezione di prescrizione, la riteneva fondata, stante la non tempestiva interruzione del relativo termine annuale, che aveva cominciato a decorrere il 18.7.1992, formatosi il silenzio rifiuto sulla domanda amministrativa del 19.3.1992.

2. La F. ricorre per cassazione. L’Inps ha depositato procura difensiva.

3. Il ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c. ed error in procedendo, è valutabile come manifestamente fondato in relazione al principio secondo cui in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logiche-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur eventualmente non specificamente esaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità, ed al principio per cui alla sentenza di Cassazione va riconosciuto, a norma degli artt.384 e 394 cod. proc. civ., un’efficacia preclusiva identica a quella del giudicato formale, ed allorquando l’annullamento e stato operato per un errore in procedendo non è concepibile che l’attività del giudice di rinvio contrasti con il punto fissato dalla Cassazione, analogamente a quanto attiene al principio di diritto enunciato ed al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi nel decidere la controversia (Cass. n. 2433/1968).

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione unitamente all’avviso della data della presente adunanza.

Il collegio condivide il contenuto della relazione, onde il ricorso va accolto con annullamento della sentenza impugnata e rinvio della causa alla stessa Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che, nel procedere all’esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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