Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26958 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26958 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 20772-2008 proposto da:
CARUSO VINCENZO C.F. CRSVCN64S25F301B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3028

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso L’AREA

Data pubblicazione: 02/12/2013

LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,
rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA
MARIA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 260/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato LAURORA ANNA TERESA per delega ANNA
MARIA ROSARIA URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 9 che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di BRESCIA, depositata il 07/08/2007 R.G.N. 152/2006;

RG n 20772/2008

Caruso Vincenzo / Poste Italiane

Svolgimento del processo
Con sentenza del 7/8/2008 la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale
di rigetto della domanda di Caruso Vincenzo volta ad accertare la nullità del termine apposto al
contratto intercorso con Poste Italiane dall’I /7/1998 al 30/9/1998 “perla necessità di espletamento
del servizio in concomitanza di assenze per ferie dei dipendenti a tempo indeterminato” in forza
dell’art 8 del CCNL 1994 .

lavoratore aveva atteso oltre sei anni per impugnare la validità del termine e che medio tempore
aveva prestato attività lavorativa presso terzi . Deduce, pertanto, che si era protratto per lungo
tempo la non attuazione del rapporto e che il lavoratore aveva instaurato un nuovo rapporto di
lavoro tutte circostanze che inducevano a ritenere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La Corte ha, comunque, rilevato che il termine apposto al contratto non era nullo ; che infatti non
era necessario indicare il lavoratore sostituito; che il Caruso aveva sempre sostituito lavoratori in
ferie tranne per una parte del mese di settembre ; che tuttavia costituirebbe un eccessivo formalismo
ritenere che il datore di lavoro avrebbe dovuto licenziare il lavoratore prima dello spirare del
termine e stipulare un nuovo contratto con diversa causale.
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il lavoratore formulando due motivi..
Si costituisce Poste Italiane con controricorso .
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistere
la risoluzione consensuale del rapporto . Rileva che il tempo costituisce un fatto neutro ; che
comunque era necessario che le parti fossero consapevoli dell’illegittimità dell’apposizione del
termine; che l’inerzia si fosse prorogata per un tempo considerevole e che sussistessero altri
elementi idonei a provare la volontà delle parti estintiva del rapporto.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art 115 e 116 cpc
Rileva che la Corte aveva affermato che il lavoratore aveva sempre sostituito dipendenti in ferie
sulla base dei modelli 70P che non era documentazione conforme alle prescrizioni di legge essendo
necessarie che le pagine fossero numerate e vidimate dall’Inail . Contesta la sussistenza delle
condizioni legittimanti l’apposizione del termine .
In ordine di priorità logica va esaminato il secondo motivo che pone la questione,
potenzialmente assorbente, della validità del termine apposto al contratto stipulato in data 1/7/98.

La Corte territoriale ha rilevato, circa l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso , che il

E’ pacifico che detto termine apposto al contratto di lavoro in questione, stipulato per il periodo I
luglio – 30 settembre 1998, fu giustificato con la necessità di espletamento del servizio di recapito in
concomitanza di assenze per ferie, giusta la specifica ipotesi di assunzione a tempo determinato
prevista dall’art. 8 ceni 26 novembre 1994, ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (recante
nonne sull’organizzazione del mercato del lavoro).Tale disposizione di legge al comma I dispone
testualmente:”L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi
di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. I e successive modificazioni ed integrazioni, nonché’ al

e’ consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati
nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I
contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti
con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato”
Tale delega, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte ( cfr CassSSUU n 4588/2006),
conferita alla contrattazione collettiva dal legislatore, è da intendere quale delega in bianco in
ordine all’introduzione di ipotesi di contratto di lavoro a termine senza essere vincolati
all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.
La necessità dell’accordo collettivo garantisce adeguatamente gli interessi dei lavoratori .
L’art 8 del CCN L 1994 prevede che Poste potrà avvalersi delle prestazioni di personale con
contratto a termine, tra l’altro, in caso di “necessità di espletamento del servizio in concomitanza
di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”
La giurisprudenza di questa Corte ( cfr Cass. n 16302/2010, n 4933/2007) ha ritenuto corretta
l’interpretazione della norma collettiva nel senso che ai fini della legittimità di tale termine l’unico
presupposto è costituito dall’assunzione nel periodo di cui di norma i dipendenti fruiscono di ferie.
L’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non impone al datore altre prove considerato che
la nonna contrattuale è priva di rifenmenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla
precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in
periodi diversi), la necessità di espletamento del servizio non fa riferimento a circostanze
oggettive,ma esprime solo le ragioni che avevano indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a
termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso
dell’espressione in concomitanza.
La Corte territoriale si è attenuta a tali principi . Ha rilevato che non costituiva condizione di
validità l’indicazione del lavoratore sostituito ed ha, comunque, ritenuto sulla base della
documentazione prodotta l’avvenuta sostituzione di dipendenti assenti per ferie.
Il secondo motivo di censura è , pertanto, infondato.
2

D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79,

L’accertata legittimità del termine al contratto intercorso tra le parti comporta l’assorbimento del
primo motivo relativo alla risoluzione consensuale .
Le spese di causa seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in € 100,00 per
esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Roma 24/10/2013
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Il Presidente
Federico Roselli
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Il Funzionario Giudiziario
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