Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26957 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5065/2011 proposto da:

(OMISSIS) A R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO 29, presso l’avvocato DOMENICO TALARICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GINO ESPOSITO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MODERNA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 3,

presso l’avvocato GIUSEPPE BERTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FAUSTA DE DOMINICIS, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1105/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 ottobre – 21 dicembre 2010, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il reclamo della srl (OMISSIS) avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, rilevando che con la disciplina fallimentare riformata il debitore è obbligato a provare i requisiti di non fallibilità e che nel caso questi aveva scelto di non costituirsi; che rilevano ai fini della L. Fall., art. 15, tutti i debiti emergenti nell’istruttoria prefallimentare (nel caso, Euro 60.511,01); che la complessiva esposizione debitoria si era maggiormente accresciuta all’esito dell’acquisizione di copia aggiornata del progetto di stato passivo; che sussisteva lo stato di insolvenza, anche avuto riguardo ad un unico inadempimento; che oltre agli elementi addotti dal Tribunale (sede sociale trasferita ed irreperibilità al nuovo indirizzo), dalla relazione del curatore, acquisita agli atti unitamente allo stato passivo, risultava che la società non aveva alcun attivo nè sede nè l’amministratore aveva depositato le scritture contabili obbligatorie; non era infine utilizzabile la memoria con gli allegati documenti non autorizzata, depositata fuori udienza ed erano comunque irrilevanti i documenti versati in atti.

Ricorre avverso detta pronuncia la società, con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende con controricorso il solo creditore Moderna srl. Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 15, art. 2967 c.c. e art. 112 c.p.c.. Sostiene che la Corte avrebbe dovuto effettuare d’ufficio le indagini obliterate dal Tribunale e dare corso alla verifica dei requisiti dimensionali.

2.1.- Il motivo è infondato.

La ricorrente tende a sovrapporre ed a trattare congiuntamente i due profili dell’onere della prova e dei poteri ufficiosi del Tribunale, come se l’uso di questi ultimi valesse a risolvere in senso favorevole al debitore il procedimento prefallimentare a prescindere dall’onere probatorio gravante sullo stesso, L. Fall., ex art. 1.

Sullo specifico rapporto tra l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, nella L. fallimentare riformata ed i poteri officiosi del Tribunale, si espressa la pronuncia 24721/2015, affermando che la norma cit. pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica nell’acquisizione di informazioni urgenti (L. Fall., art. 15, comma 4), nell’utilizzazione dei dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino (e, dunque, a prescindere dalle allegazioni del debitore: L. Fall., art. 1, comma 2, lett. b) e nell’assunzione dei mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione L. Fall., ex art. 18: tale ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune delle parti, è necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a presupposti vincolanti poichè richiede una valutazione del giudice di merito circa l’incompletezza del materiale probatorio e l’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè circa la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria, sicchè, trattandosi di una facoltà necessariamente discrezionale, il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice non determina l’illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

E la sentenza 625/2016 ha ribadito che, anche prima delle ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la L. Fall., art. 1, riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, già poneva come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali; nè osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame.

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 1, 15 e 38, art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c.; deduce di avere prodotto in sede di reclamo documentazione (il certificato della Cancelleria fallimentare attestante il mancato deposito di istanze di insinuazione tardiva, la relazione di parte giurata, la dichiarazione iva degli anni 2006 e 2007,presentate in via telematica, con attestazione di ricevuta), che giustifica l’insussistenza dei requisiti dimensionali.

2.2.- Il motivo, che addebita nella sostanza alla pronuncia impugnata, il vizio motivazionale, presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

La ricorrente tralascia infatti di considerare la complessiva valutazione degli elementi addotti dalla Corte d’appello per ritenere la sussistenza dello stato di insolvenza (si veda il richiamo a quanto rilevato dal Tribunale, trasferimento della sede sociale ed irreperibilità al nuovo indirizzo), per concentrarsi sui documenti che la Corte del merito ha ritenuto irrilevanti (specificando il carattere informale e parziale del registro Iva del 2006, la mancanza di riscontri documentali alla perizia di parte, il riferimento a fatti successivi della certificazione di Cancelleria), limitandosi a riguardo a ribatterne la rilevanza, quanto meno sul piano del fumus, da cui la necessità, in tesi, di fare ricorso ai poteri d’ufficio.

La ricorrente, pertanto, muove un’inammissibile censura motivazionale, nella richiesta di un’autonoma e differente valutazione degli elementi probatori in atti.

1.3. Col terzo mezzo, si duole della contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d’appello acquisito alcuni dati dal curatore ma omesso “di rilevare o acquisire o semplicemente chiedere alla curatela se l’impresa detenesse o meno il requisito dimensionale necessario a suffragare il fallimento”.

2.3.- Il motivo è inammissibile.

E’ palese infatti, oltre alla genericità del riferimento ad altri dati, come la ricorrente intenda inammissibilmente ottenere una nuova valutazione del merito.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese a favore di Moderna srl, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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