Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26957 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26957 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 20077-2010 proposto da:
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. C.F. 00886171008, in
persona del legale rappresentante

212

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,
presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE GERARDO
VESCI E PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2941

contro

RICAGNI ROBERTO C.F. RCGRRT55D22H404W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

Data pubblicazione: 02/12/2013

studio

dell’avvocato

PETROCELLI MARCO,

che

lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

EMICOM S.R.L. (già ELETTROMONTAGGI9), IMT – INNOVATION

IN CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimate –

avverso la sentenza n. 6681/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/02/2010 R.G.N. 82/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato IOELE LORENZO per delega VESCI
GERARDO;
udito l’Avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MANAGEMENT TOOLS S.R.L. (già S.P.A.), IN LIQUIDAZIONE

R.G. n. 20077/10
Ud. 22 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
febbraio 2010, ha confermato la decisione di primo grado, che
aveva dichiarato inefficace nei confronti di Ricagni Roberto la
cessione di un ramo d’azienda operata da Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A. a favore di I.M.T. – Innovation
Management Tools s.r.l. ed era stata disposta la riammissione in
servizio del predetto lavoratore alle dipendenze della cedente.
Ha osservato la Corte di merito che non vi era stata
accettazione tacita del trasferimento da parte del dipendente,
avendo egli con lettera raccomandata espressamente contestato la
cessione, dichiarando di considerarsi sempre alle dipendenze della
cedente.
Né poteva considerarsi acquiescenza il fatto che il lavoratore
avesse proposto il tentativo di conciliazione ai fini dell’esperimento
della domanda giudiziale circa diciotto mesi dopo la cessione, posto
che il nostro ordinamento disciplina il decorso del tempo
precipuamente ai fini della prescrizione e della decadenza.
Nel merito, rilevava che il ramo d’azienda ceduto
(denominato “Radio Turn Key – D” e concernente una intera
divisione di pertinenza della Ericsson) non costituiva una
preesistente realtà produttiva autonoma, essendo stato creato in
vista della cessione. Ed infatti, prima che venisse ceduto, il ramo
d’azienda era stato oggetto di un processo di riorganizzazione
finalizzato a renderlo del tutto autonomo, inserendovi lavoratori
con professionalità e competenze specifiche, tra cui il Ricagni, in
modo da garantirne anche la funzionalità.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 10

2

Non costituiva infine ostacolo alla permanenza del rapporto
con la Ericsson il fatto che la società cessionaria I.M.T. avesse a
sua volta ceduto il ramo d’azienda alla Elettromontaggi s.r.l. (poi
Emicom s.r.1.), atteso che non poteva costituire oggetto di
trasferimento un dipendente che sin dall’inizio era rimasto alle

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la
Ericsson sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso
Ricagni Roberto. Entrambe dette parti hanno depositato memoria,
mentre la I.M.T. s.r.l. e la Emicom s.r.l. sono rimaste intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di
diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ, allora in vigore, è denunziata
violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327 e 1362 cod.
civ. nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Si afferma che la Corte di merito ha erroneamente escluso
che vi fosse stata da parte del lavoratore una accettazione tacita
del trasferimento, non attribuendo valenza decisiva alla
circostanza che esso venne impugnato dal lavoratore dopo oltre
due anni dalla cessione del ramo d’azienda, e cioè dopo che il
medesimo in tale periodo aveva prestato attività lavorativa prima
alle dipendenze della I.M.T. e, successivamente, della
Elettromontaggi.
Né poteva attribuirsi rilevanza alla lettera di contestazione del
trasferimento del dicembre 2002 trasmessa dal lavoratore alla
società cedente, atteso che essa non poteva prevalere sui
comportamenti concludenti posti in essere dal lavoratore.
2. Con il secondo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto,
denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ.,
la ricorrente deduce che, diversamente da quanto affermato dalla
sentenza impugnata, il ramo d’azienda prima della cessione era
pienamente autonomo e funzionale.

dipendenze della Ericsson.

3

La cessione aveva infatti riguardato una divisione già
operativa, con un’attività produttiva autonoma e dotata di specifici
beni aziendali. Non valeva ad escludere il requisito dell’autonomia,
il fatto che nella fase antecedente alla cessione, la Ericsson avesse
meglio organizzato il ramo in questione, ciò rispondendo
all’esigenza di una migliore gestione del personale e delle risorse e
3. Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa
applicazione dell’art. 2103 cod. civ. nonché vizio di motivazione su
un punto decisivo della controversia.
Si deduce che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto
che al momento della cessione del ramo d’azienda il lavoratore non
fosse assegnato a tale ramo.
Tale convincimento è in netto contrasto con le risultanze
istruttorie ed in particolare con le dichiarazioni rese dallo stesso
Ricagni nel corso del libero interrogatorio, laddove il medesimo ha
affermato di essere stato assegnato alla divisione trasferita nel
novembre 2002, e cioè prima della cessione, circostanza questa
che aveva peraltro trovato conferma nella prova testimoniale.
Anche tale motivo si conclude con il quesito di diritto.
4. Il primo motivo non è fondato.
Affinché possa configurarsi una acquiescenza tacita ad un
provvedimento datoriale, è necessario un atto o un comportamento
del lavoratore dal quale sia possibile desumere in maniera precisa
ed univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici di quel
provvedimento, e cioè un comportamento assolutamente
incompatibile con la volontà di avvalersi dei rimedi concessi
dall’ordinamento.
Nella specie, come rilevato dalla Corte di merito, il lavoratore,
lungi dal prestare acquiescenza al suo trasferimento a seguito
della cessione del ramo d’azienda, ha manifestato in forma
espressa la volontà di opporsi ad esso, comunicando alla Ericsson
con lettera raccomandata del 18 dicembre 2002, subito dopo cioè

di garantire la piena funzionalità del ramo trasferito.

4

la cessione,

“di attenersi alle disposizioni ricevute solo per

disciplina e senza comunque prestare acquiescenza, e chiedendo di
revocare il passaggio alla LM.T. e di essere considerato sempre
dipendente della società”.
A tale dissenso ha fatto poi seguito a distanza di diciotto mesi
– circostanza questa di per sé neutra, non potendo attribuirsi
tentativo di conciliazione, e successivamente, il ricorso giudiziale.
Né può assumere rilievo il fatto che il lavoratore, a seguito
della cessione, abbia prestato attività lavorativa prima alle
dipendenze della I.M.T. e, successivamente, della
Elettromontaggi, avendo il medesimo con la comunicazione sopra
citata espressamente dichiarato di ottemperare alle disposizioni
ricevute solo “per disciplina”, senza alcuna acquiescenza alla
pretesa di essere considerato alle dipendenze della società
cedente.
5. Anche il secondo e il terzo motivo che, in quanto connessi
vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Deve premettersi che, essendo la cessione del ramo d’azienda
avvenuta in data l° dicembre 2002 è applicabile, ratione temporis,
l’art. 2112 cod. civ., comma 5, nel testo introdotto dal d. lgs. 2
febbraio 2001 n. 18, art. 1, in attuazione della direttiva 98/50/CE,
che ha definito il ramo d’azienda quale

“articolazione

funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai
sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e
che conserva nel trasferimento la propria identità”.
Secondo i principi elaborati in materia da questa Corte, per
“ramo d’azienda”, ai sensi della disposizione dianzi indicata,
suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina
dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità
economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del
trasferimento, conservi la sua identità; il che presuppone una
preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente

alcuna significativa rilevanza al decorso di tale tempo – il

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esistente, e non anche una struttura produttiva creata

ad hoc in

occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del
negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma
incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di
semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate
soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del
n. 8017; Cass. 1 febbraio 2008 n. 2489; Cass. 4 dicembre 2012 n.
21711).
Nella fattispecie in esame la Corte di merito, in applicazione
di tali criteri, ha accertato che la divisione ceduta, denominata
“Radio Turn Key”, prima di essere scorporata, era stata oggetto di
un processo di riorganizzazione finalizzato a renderla del tutto
came SVAkzautonoma; che, prima del trasferimento, wzmIgn) inseriti in tale
struttura lavoratori con professionalità e competenze specifiche al
fine di garantirne la funzionalità, tra cui il Ricagni, tecnico
specializzato con esperienza nel settore di gestione delle centrali
per le comunicazioni e nel settore qualità; che, così come esistente
prima della riorganizzazione, la divisione in questione non avrebbe
potuto essere ceduta; che la cessione riguardò tanto il personale
già addetto al ramo ceduto, quanto altro personale ad esso
aggregato; che solo nel novembre 2002 il Ricagni venne assegnato
alla divisione ceduta; che tale divisione non aveva una propria
autonomia, “che venne apparentemente creata in vista della
cessione”.
La ricorrente, pur denunziando la violazione degli artt. 2112 e
2103 cod. civ. ed omessa e insufficiente motivazione, in realtà ha
censurato la sentenza impugnata sotto tale ultimo profilo,
rilevando che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di
merito, sussisteva la piena autonomia funzionale del ramo ceduto
e che, pur in presenza di un processo di riorganizzazione
finalizzato ad una migliore gestione del personale e delle risorse, il

rapporto ad un ramo di azienda già costituito (Cass. 6 aprile 2006

6

trasferimento ha riguardato una divisione già operativa con una
attività produttiva reale e, dunque un ramo, effettivo.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, il giudice d’appello, nel
ritenere che l’odierno resistente al momento della cessione non
apparteneva al ramo ceduto, ha erroneamente valutato la

Ma tutte tali obiezioni tendono ad una nuova valutazione dei
fatti di causa, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di
cassazione, non essendo consentito al giudice di legittimità di
riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una
propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensì la
sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logica-formale, delle argomentazioni svolte da tale
giudice. Spetta, inoltre, in via esclusiva al giudice di merito il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi
sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei
mezzi di prova acquisiti.
Nella specie la motivazione della sentenza è congrua, coerente
ed immune da vizi logico-giuridici e si sottrae dunque alle critiche
che le vengono mosse.
6. Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato, con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio, come in dispositivo, a favore del lavoratore.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese nei confronti di I.M.T.
s.r.l. ed Emicom s.r.l. (già Elettromontaggi s.r.1.), rimaste intimate.
P. Q. M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Ericsson
Telecomunicazioni S.p.A. al pagamento delle spese di questo
giudizio a favore di Ricagni Roberto, che liquida in

100,00 per

documentazione acquisita al processo e le dichiarazioni dei testi.

7

esborsi ed 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge.
Nulla per le spese nei confronti di I.M.T. s.r.l. ed Emicon s.r.l.

Così deciso in Roma in data 22 ottobre 2013.

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