Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26956 del 26/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26956
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI P. – rel. Consigliere –
Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6469/2014 R.G. proposto da
A.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 19
presso lo studio dell’Avv. Russo Ornella, rappresentato e difeso
dall’Avv. Bianca Salvatore;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, sez. stacc. di Siracusa, n. 260/16/2013 depositata il 15
luglio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2020
dal consigliere Gori Pierpaolo.
Fatto
RILEVATO
Che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Siracusa, n. 260/16/2013 depositata il 15 luglio 2013, veniva rigettato l’appello proposto da A.P. avverso la sentenza n. 257/5/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente, esercente attività artigianale di installazione di impianti idraulici, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA e II.DD., inclusa l’IRAP, Addizionali e sanzioni per l’anno di imposta 2003.
– A seguito di documentazione acquisita in sede di controllo, venivano rideterminati i costi del venduto in base agli elementi rilevati dalla contabilità aziendale, attesa la palese antieconomicità del dichiarato, venivano ricostruiti i ricavi aziendali applicando al costo del venduto la percentuale di ricarico del 59,09% ai fini delle imposte predette.
– La CTR riteneva in via preliminare che il primo motivo di appello avesse ad oggetto una questione nuova, relativa alla delega di firma dell’atto impositivo, e, nel merito, rigettava l’impugnazione ritenendo come già il giudice di prime cure che le riprese fossero legittime.
– Avverso la sentenza della CTR propone ricorso il contribuente con ricorso affidato ad un unico motivo, cui l’Agenzia delle Entrate replica con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– In data 8 luglio 2020 si tiene l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei magistrati pres. del collegio Enrico Manzon, cons. Ernestino Luigi Bruschetta, cons. Giovanni Maria Armone e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito in L. n. 24 del 2020 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei magistrati cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera e cons. Pierpaolo Gori, ai quali è assicurata la disponibilità agli atti attraverso la medesima piattaforma.
– Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, per aver la CTR ritenuto che il primo motivo di appello introducesse una domanda nuova, mentre si sarebbe trattato di una mera riqualificazione del fatto, nella specie, come si legge a pag. 6 del ricorso, “una asserita irritualità del contraddittorio risultante dal processo verbale, con la produzione, da parte della difesa appellante, di documenti nuovi a sostegno di tale non pretestuosa circostanza”.
– Il motivo è inammissibile. Va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).
– Orbene, nel caso di specie la decisione della CTR non si sofferma solo sull’inammissibilità della questione preliminare relativa alla delega di firma dell’avviso impugnato oggetto del primo motivo di appello, ma nel merito prende posizione anche sul secondo motivo di appello, ritenendo infondata la prospettazione del contribuente circa la congruità dell’applicazione della percentuale di ricarico del 59,09%. Questa seconda ratio decidendi è rimasta del tutto avulsa da censure nel ricorso per cassazione, ed è irrilevante che il controricorso ribadisca le controdeduzioni già articolate in appello a riguardo.
– All’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020