Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26956 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4882/2011 proposto da:

E.C., c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso l’avvocato ROSARIA INTERNULLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO LETTIERI, GIOVANNI

TAIANI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), COMUNE DI ANGRI;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 24/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 24/9/2010, il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto il reclamo proposto da E.C. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) sas e del socio E.C. avverso il provvedimento del Gd del 15/28 febbraio 2010, col quale era stata disposta l’acquisizione al fallimento del credito risarcitorio riconosciuto con la sentenza 1343/07.

Il Tribunale ha escluso l’appartenenza del credito risarcitorio al fondo patrimoniale costituito dai coniugi E. e S. piuttosto che ai coniugi stessi, stante la carenza di soggettività del fondo patrimoniale, ed ha ritenuto che il credito, di natura patrimoniale, non rientrava nei beni e diritti di natura strettamente personale esclusi dall’esecuzione concorsuale L. Fall., ex art. 41, n. 1.

Ricorre avverso detta pronuncia la E., sulla base di un unico motivo.

Il Fallimento ed il Comune non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con l’unico mezzo, la ricorrente sostiene che il risarcimento dei danni dovuto dal Comune in forza della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 13/3/07, per la ritenuta responsabilità per la mancata annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio(da cui l’acquisizione dei beni al fallimento) rientrerebbe nella previsione di cui alla L. Fall., art. 46, trattandosi di somme destinate alla famiglia ma non alla fallita in proprio.

2.1.- Il ricorso è inammissibile.

Posta la ricorribilità ex art. 11l Cost., del provvedimento reso dal Tribnunale in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, in quanto incidente su diritto soggettivo di natura sostanziale, si deve concludere per la tardività della proposizione del ricorso. Ed infatti, dal timbro apposto all’ultima pagina del provvedimento in oggetto, risulta che il 18 novembre 2010 è stata richiesta copia conforme dall’avv. Taiani, che come risulta dall’intestazione della pronuncia, era il difensore della sig. E.; ne consegue che la parte ha avuto conoscenza effettiva ed integrale del provvedimento, equipollente alla notificazione secondo il principio affermato, tra le ultime, nelle pronunce 4698/2011 e 20118/2015 (che si sono espresse in relazione al termine per proporre il reclamo L. Fall., ex art. 26), da cui la tardività del ricorso per cassazione, notificato il 18 febbraio 2011, e quindi oltre il termine di gg. 60 dalla data del 18 novembre 2010.

Non v’è pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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