Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26956 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26956 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20511-2008 proposto da:
FONTANA MICHELE C.F. FNTMHL74D03G273K, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO GENNARO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2924

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

e sul ricorso 20849-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona

Data pubblicazione: 02/12/2013

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;

contro

FONTANA MICHELE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 736/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 428/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MOZZI VINCENZO per delega avv.to
ROBERTO PAOLO GENNARO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

R.G. 20511+20849/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4361/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo
respingeva la domanda proposta da Michele Fontana nei confronti della s.p.a.

al contratto di lavoro (concluso tra le parti per “concomitanza di assenze per
ferie” per il periodo 1-6-1998/31-7-1998″), per intervenuta risoluzione del
rapporto per mutuo consenso tacito.
Sull’appello del Fontana, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza
depositata il 13-7-2007, confermava il rigetto della domanda, con la diversa
motivazione fondata sulla legittimità del termine apposto al contratto de quo.
Per la cassazione di tale sentenza il Fontana ha proposto ricorso con due
motivi.
La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con tre motivi, depositando in ultimo anche memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c., va rilevato che con il primo motivo il ricorrente principale in
sostanza deduce che il contratto de quo era stato concluso oltre il termine
fissato dagli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97 e in mancanza dei requisiti
di cui all’art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 230/1962, senza che fosse
indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
Con il secondo motivo, poi, il Fontana deduce che la società datrice di
lavoro doveva dimostrare la effettiva e concreta sussistenza della necessità
della sostituzione di personale in ferie con riguardo al periodo e al contratto in
1

Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto

esame e che, in effetti, nessuna prova è stata data al riguardo, essendo invece
emerso che la assunzione a termine de qua era dovuta ad una cronica carenza di
organico.
Entrambi i motivi risultano infondati, in base alla giurisprudenza

Innanzitutto, trattandosi di contratto concluso in base alla autonoma
previsione (necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze
per ferie nel periodo giugno settembre) contenuta nell’art. 8 del ceni del 1994,

diversa e distinta da quella di cui all’accordo integrativo del 25-9-97 (esigenze
eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione…), non rileva nella
fattispecie il limite temporale fissato dalle parti collettive con i successivi
accordi attuativi in relazione a tale seconda ipotesi.
Come è stato, poi, ripetutamente affermato da questa Corte e va qui
ribadito, “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati, è legittima
la previsione, operata dalla contrattazione collettiva, della causale relativa alla
“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel
periodo giugno settembre”, dovendo interpretarsi nel senso che gli stipulanti
hanno considerato il bisogno, nel periodo in oggetto, di assumere personale per
sopperire all’assenza di quello in congedo, con la conseguenza che l’indicazione
nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito non è necessaria (essendo,
l’ipotesi contrattuale in esame del tutto autonoma rispetto alla previsione legale
del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie – cfr. fra le altre
Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 2-3-2007 n. 4933, Cass. 7-3-2008 n.
6204 -), e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova dell’esigenza
e dell’idoneità della singola assunzione a far fronte a essa, essendo sufficiente il
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consolidata di questa Corte in materia.

rispetto della clausola di c.d. contingentamento, ossia della percentuale
massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo
indeterminato stabilita a livello collettivo, in adempimento dell’art. 23 della
legge n. 56 del 1987″ (v. fra le altre Cass. 24-10-2011 n. 22009).

interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ceni 26-111994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla
previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie,
l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come
presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le
esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri
dipendenti nonché la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del
lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso
è stato destinato”, bensì soltanto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui,
di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie. (cfr. Cass. 6 dicembre 2005 n.
26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204).
Il ricorso principale va pertanto respinto, risultando così assorbito il
ricorso incidentale, con il quale la società censura, sotto diversi profili,
l’impugnata sentenza nella parte in cui, in sostanza, diversamente dal primo
giudice, ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso
tacito. E’ evidente, infatti, che la eventuale risoluzione non può che riguardare
un rapporto a tempo indeterminato, istauratosi a seguito di una nullità del
termine, nella fattispecie inesistente (essendosi il rapporto legittimamente
risolto alla scadenza prevista).

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Peraltro è stato anche precisato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica

Infine, in ragione della prevalente soccombenza, il Fontana va condannato
al pagamento delle spese in favore della società.

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P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso

liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Roma 17 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donate

incidentale, condanna il Fontana a pagare alla s.p.a. Poste Italiane le spese,

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