Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26955 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3232/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cola di Rienzo

92 presso lo studio dell’Avv. Carlini Franco che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Battagliese Giulio e all’Avv. Bonaguidi

Vittorio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 71/18/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 19/06/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/7/2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 71/18/2013 depositata in data 19 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 196/40/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da M.G., imprenditore operante nella costruzione di sottofondi per pavimenti, contro un avviso di accertamento per II.DD., IRAP e IVA 2004 emesso a seguito di applicazione di studio di settore e tentativo di adesione all’accertamento, non andata a buon fine.

-La CTR non condivideva la decisione di primo grado, ritenendo esistenti elementi indiziari gravi precisi e concordanti, in particolare I gravi incongruenze tra i valori dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore applicato, idonei a fondare l’accertamento analitico induttivo.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente articolando due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– In data 8 luglio 2020 si tiene l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei magistrati pres. del collegio Enrico Manzon, cons. Ernestino Luigi Bruschetta, cons. Giovanni Maria Armone e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito in L. n. 24 del 2020 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei magistrati cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera e cons. Pierpaolo Gori, ai quali è assicurata la disponibilità agli atti attraverso la medesima piattaforma.

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e la nullità della sentenza per erroneità della motivazione. Secondo il contribuente la CTR avrebbe commesso un primo errore attribuendo alle risultanze dello studio di settore valore di presunzione legale invece che di presunzione semplice ed un secondo errore ritenendo irrilevante il contraddittorio endoproce-dimentale e rimettendo al contribuente l’onere della sua attivazione.

– Con il secondo motivo il ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non aver il giudice d’appello ritenuto decisiva l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati. Quanto alla formulazione del primo motivo il Collegio osserva che esso mescola elementi di violazione di legge ai fini del terzo paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e di erroneità della motivazione che non può in ogni caso generare la nullità della sentenza in quanto la riformulazione del vizio motivazionale dà spazio alla rilevanza della sola “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

– Tanto premesso, non è dubbio il fatto che le riprese derivino dall’applicazione di studio di settore, ma – benchè la sentenza non sia esplicita sul punto – è incontestato che l’accertamento non è standardizzato da studio di settore “puro”, in quanto questo strumento di quantificazione ha operato nella fattispecie nel quadro di un accertamento analitico-induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d). Ciò è confermato non solo dalla lettura del controricorso (cfr. p. 9), ma anche del ricorso sin dal suo primo motivo (cfr. p.3) e dello stesso avviso di accertamento ivi riprodotto, che fa esplicita menzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (cfr. p.8 ricorso).

– Inoltre, nella fattispecie non sì verte in un caso di accertamento da studio di settore “puro”, bensì “misto” ossia nel quale lo scostamento dagli indici parametrici è soltanto uno degli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale, essendo non controversa l'”anti-economicità” della gestione aziendale, protratta per più anni di imposta, dal 2002 al 2004 come si legge nell’avviso di accertamento riprodotto alle pagg. 5 e 6 del ricorso, e ritenuta dal giudice di appello non adeguatamente giustificata da parte del contribuente.

-Orbene, come si legge nello stesso svolgimento del processo della sentenza impugnata e nei motivi a pag.1 della decisione, il giudice d’appello ha accertato in fatto che l’Agenzia ha provocato il contraddittorio nei confronti del contribuente in data 5.5.2009, anteriormente alla notifica dell’atto impositivo intervenuta il 15.10.2009, non solo ai fini dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, ma anche per giustificare lo scostamento accertato (“ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e dell’eventuale definizione dell’accertamento con adesione”) e che il contribuente non si sia presentato nè abbia fatto pervenire documentazione. Tali accertamenti in fatto non sono stati aggrediti utilmente attraverso la deduzione di fatti contrari e decisivi di cui il giudice del merito non avrebbe tenuto conto.

-Infine, neppure le deduzioni circa la non correttezza dello studio di settore applicato poggiano sull’allegazione di fatti decisivi e contrari non debitamente considerati dal giudice d’appello, il quale ha accertato in fatto che il contribuente stesso si è attribuito una percentuale del 100% di corrispondenza alla classe e cluster dello studio di settore applicato (costruzione di sottofondi per pavimenti) e, dunque, le prospettazioni del contribuente si risolvano in una richiesta di indebita rivalutazione del merito.

– In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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