Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26955 del 23/12/2016
Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.23/12/2016), n. 26955
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4824/2011 proposto da:
UNICREDIT S.P.A., (c.f./p.i. (OMISSIS)), e per essa UNICREDIT CREDIT
MANAGEMENT BANK S.P.A. (già UGC BANCA S.P.A.), quale mandataria di
UNICREDIT S.P.A. stessa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 16,
presso l’avvocato PASQUALE LANDOLFI, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO della (OMISSIS) S.P.A.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il
17/11/2010, RG 25/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 17 novembre 2011, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato improcedibile L. Fall., ex art. 99, l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) spa, proposta da Unicredit Corporate Banking, per la mancata produzione del decreto del G.D. impugnato, applicando in via analogica l’art. 347 c.p.c., comma 2, non ritenendo possibile l’acquisizione del fascicolo fallimentare d’ufficio, nè sufficiente la mera comunicazione inviata dal curatore L. Fall., ex art. 97.
Avverso detta pronuncia ricorre Unicredit sulla base di tre motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Unicredit ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che al Tribunale è sfuggito che il provvedimento era apposto in calce alla domanda di ammissione al passivo, mentre nel provvedimento di dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo in data 25/5/2010, si riportava la somma 0 in corrispondenza della domanda n. (OMISSIS) di Unicredit.
1.2.- Col secondo, si duole della violazione dell’art. 347 c.p.c. e L. Fall., art. 93, comma 7, deducendo che, anche se si trattasse del giudizio d’appello, non vi sarebbe l’improcedibilità.
1.3.- Col terzo, denuncia la violazione dell’art. 347 c.p.c., comma 3 e art. 168 c.p.c., per l’omessa acquisizione del fascicolo fallimentare, dal quale risultavano osservazioni e documenti decisivi.
2.1.- Il primo motivo è fondato ed assorbe gli ulteriori mezzi.
Questa Corte, pronunciandosi in analoga fattispecie, si è espressa nella pronuncia 6804/2012, nel senso di ritenere che nel giudizio di reclamo avverso lo stato passivo del fallimento, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, la cui mancata produzione unitamente all’atto oppositivo non è sancita a pena d’improcedibilità, può essere utilmente eseguito da qualsiasi parte e in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile alla decisione.
E, più di recente, sempre nel giudizio analogo che vedeva come controricorrente (OMISSIS), la sentenza 17086 del 2016 ha ribadito che in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, atteso che tale opposizione, ancorchè di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, nè la L. Fall., art. 99, nell’indicare il contenuto del corrispondente ricorso, impone la necessaria allegazione dell’atto impugnato, fermo restando che l’art. 347 c.p.c., comunque applicabile, pone l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo la copia della sentenza impugnata al solo scopo di assicurarne la possibilità dell’esame da parte del giudice del gravame.
3.1.- Va pertanto accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016