Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26954 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4727/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 557/50/2011 depositata il 22 dicembre 2011, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2020

dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 557/50/11 depositata in data 22 dicembre 2011 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza n. 244/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Benevento la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, II.DD inclusa l’IRAP e Addizionali 2003.

– In particolare, le riprese per operazioni soggettivamente inesistenti riguardavano l’importazione di autovetture da Stato membro UE, acquistate da fornitore comunitario che non applicava l’IVA, cedeva le stesse ad altro operatore nazionale, la A & G Auto di S.N., la quale non assolveva gli obblighi contabili e fiscali e di cui il contribuente risultava gestore di fatto, identificato a seguito di indagini bancarie.

– La CTR riformava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo non ascrivibili alla persona del contribuente responsabilità ai fini delle riprese oggetto di accertamento, e riferibili al distinto soggetto A & G Auto di S.N..

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a quattro motivi. Il contribuente non si è difeso restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– In data 8 luglio 2020 si tiene l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei magistrati pres. del collegio Enrico Manzon, cons. Ernestino Luigi Bruschetta, cons. Giovanni Maria Armone e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito in L. n. 24 del 2020 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei magistrati cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera e cons. Pierpaolo Gori, ai quali è assicurata la disponibilità agli atti attraverso la medesima piattaforma.

– Con il terzo motivo, da affrontarsi prioritariamente su di un piano logico, l’Agenzia deduce l’esistenza di un giudicato esterno ex art. 2909 c.c. in relazione al fatto che il Pu. fosse l’effettivo titolare dell’attività di impresa formalmente esercitata attraverso la fittizia ditta individuale “A & G Auto di S.N.”, per effetto della sentenza della CTR n. 6/51/2012 emessa nei confronti del contribuente per altra annualità e già passata in giudicato.

– Il motivo è infondato. In disparte dalla formulazione del motivo senza individuazione di un paradigma ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, comunque è la stessa Agenzia a precisare che il giudicato esterno viene invocato nonostante la sentenza passata in giudicato formale riguardi un diverso anno di imposta, ossia diversi presupposti di fatto, circostanza decisiva nella fattispecie in cui tutta la ripresa trae origine dall’assunto che il contribuente nello specifico anno di imposta abbia posto in essere operazioni soggettivamente inesistenti quale occulto ma effettivo titolare di attività di impresa, attraverso la apparente fittizia ditta individuale “A & G Auto di Sa. Na.”, nè il motivo evidenzia elementi da cui desumere l’identità di presupposti di fatto tra il presente processo e quello già definito.

– Con il primo motivo – articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, per aver la CTR ritenuto che, nel caso di attività svolta sotto una diversa fittizia denominazione non sia possibile imputare i redditi prodotti all’effettivo gestore e dominus dell’attività stessa

– Il secondo motivo – articolato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – censura l’insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi della causa nella parte in cui la CTR afferma che: “Se il Pulzella era di fatto non il gestore ma l’effettivo titolare avrebbe dovuto – se ciò fosse stato dimostrato inconfutabilmente – rispondere dell’accertamento della ditta “A & G Auto di Sabatino Nan-do” e, certamente, non di quanto contestatogli” (cfr. p.12 ricorso). Al contrario, l’Agenzia deduce che la ripresa investe il contribuente non quale amministratore di fatto della ditta individuale esistente, ma quale effettivo titolare di un’attività economica svolta sotto la fittizia denominazione di ditta “A & G Auto di S.N.” individuata sulla base di accertamenti bancari, come precisato dal p.v.c. alla base delle riprese.

– Con il quarto motivo si deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2 e l’insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, anche ai fini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 per aver la CTR sostenuto che l’accertamento sarebbe infondato nel merito poichè sarebbero stati al contribuente imputati i ricavi della ditta “A & G Auto di S.N.” senza tener conto dei costi corrispondenti, allorquando le riprese sono operate sul presupposto che i movimenti finanziari formalmente intestati a tale ditta sono concretamente riferibili al contribuente quale imprenditore occulto.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto tutti diretti a censurare la medesima complessiva ratio decidendi, e sono fondati. Va reiterato che “In tema di controllo delle dichiarazioni, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, è valido l’accertamento con il quale il fisco imputa al contribuente i redditi che siano formalmente di un soggetto interposto, quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, risulti che il contribuente ne sia l’effettivo titolare, senza che si debba distinguere tra interposizione fittizia o reale.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27625 del 30/10/2018, Rv. 651079 – 02; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15830 del 29/07/2016, Rv. 640621 – 01). La decisione della CTR collide frontalmente con tale consolidato insegnamento giurisprudenziale nella parte in cui ritiene che, nel caso di attività svolta sotto una falsa de-nominazione/non sia possibile per l’Agenzia imputare i redditi prodotti all’effettivo titolare dell’attività stessa. Inoltre, il giudice d’appello non si confronta con il fatto che le riprese traggono origine da indagini bancarie e che, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, l’accertamento dell’interposizione soggettiva comporta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, il prevalere della situazione effettivamente perseguita su quella strumentalmente posta in essere, facendo ricadere sul reale titolare della situazione tributaria tutti gli effetti delle operazioni compiute dall’interposto.

– Va infatti rammentato che “In tema d’IVA, l’accertamento dell’interposizione soggettiva comporta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, il prevalere della situazione effettivamente perseguita su quella strumentalmente posta in essere, facendo ricadere sul reale titolare della situazione tributaria tutti gli effetti delle operazioni compiute dall’interposto, compresi quelli derivanti dai costi dichiarati da quest’ultimo, non prevedendo la normativa applicabile alcuna nullità per effetto della fraudolenta interposizione soggettiva nè sanzione a carico dell’interponente. Ne consegue che in caso di acquisto di merce all’estero per il tramite di società prestanome dell’interponente, con neutralizzazione dell’IVA in forza della disciplina comunitaria e con successiva rivendita in Italia senza versamento di detta imposta, i costi relativi a tali acquisti sostenuti dalla società interposta, una volta che siano stati osservati gli obblighi periodici previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 27 e 33 (nel testo “ratione temporis” applicabile), possono essere imputati in detrazione dall’ammontare dell’IVA dovuta dall’interponente.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27964 del 30/12/2009, Rv. 611286 – 01). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tali principi di diritto, cui si atterrà il giudice del rinvio.

– La sentenza impugnata va in conclusione cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso, rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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