Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26954 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26954 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 16090-2011 proposto da:
VENDOLA

PAOLO

VNDPLA69A31L109F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SCALA B INT. 2,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO VINCENZO, che
lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente
2013
2823

contro

TI.FIL.TEX. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE P.I. 02924380724,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO
107, presso lo studio dell’avvocato INTINO CIRO,

Data pubblicazione: 02/12/2013

rappresentata e difesa dagli avvocati PINTO RAFFAELE
e ACQUAVIVA ROSALBA, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 5038/2010 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 12/10/2010 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

1296/2009;

Udienza dell’8 ottobre 2013 — Aula A
n. 15 del ruolo—RG n. 16090/11
Presidente: Vidiri – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello proposto da Paolo Vendola avverso
• la sentenza del Tribunale di Trani, in data 3 marzo 2006, di rigetto della domanda del lavoratore
volta ad ottenere la condanna della ex datrice di lavoro TIFILTEX s.p.a. al pagamento della
retribuzione della mensilità di novembre 2004 e dei primi venti giorni di dicembre 2004.
La Corte d’appello di Bari, per quel che qui interessa, precisa che:
a) risulta per tabulas che nel periodo di cui al ricorso la società TIFILTEX si trovava nella
oggettiva impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente, in quanto gli impianti
della società sono stati oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo del GIP del Tribunale
di Trani datato 13 luglio 2004, per molteplici reati ambientali contestati al relativo amministratore
unico;
b) il Tribunale del riesame di Bari, con provvedimento del 20 settembre 2004, ha annullato
solo in parte il decreto di sequestro preventivo;
c) ne consegue che per il periodo cui si riferisce la richiesta di corresponsione della
retribuzione la società TIFILTEX non era in possesso dell’impianto produttivo, nel quale poter far
lavorare i propri dipendenti, non per sua volontà o per impedimenti ad essa imputabili;
d) i lavoratori non potevano, quindi, pretendere di offrire la loro prestazione e quindi di avere
la retribuzione e la mancata produzione di documentazione attestante la messa in mora della società
dimostra che i dipendenti erano consapevoli della suddetta situazione;
e) d’altra parte se il datore di lavoro avesse consentito ai lavoratori di rendere la prestazione
lavorativa, avrebbe commesso un reato cui avrebbero concorso gli stessi dipendenti.
2.— Il ricorso di Paolo Vendola domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste,
con controricorso, TIFILTEX s.p.a. in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.1- Con il primo motivo di ricorso si deduce: 1) omessa ed insufficiente motivazione circa un
fatto decisivo per il giudizio ( art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 2) violazione e falsa
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si assume che la Corte di appello non avrebbe considerato alcune circostanze pacifiche e
documentate in atti decisive per il giudizio, in particolare: che il rapporto di lavoro era stato risolto
dalla TIFILTEX con missiva in data 20 dicembre 2004 in cui si comunicava la decisione aziendale
di cessare la attività produttiva e, quindi, di recedere dal contratto di lavoro con il ricorrente con
rinuncia della società alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso e con la
precisazione che l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre indennità sarebbero state corrisposte
unitamente alla restituzione dei documenti di lavoro, non appena possibile; che in tale
comunicazione non era affatto menzionato il provvedimento di sequestro penale preventivo da cui
la società era stata attinta nel luglio 2004; che la stessa TIFILTEX, nei propri scritti difensivi, aveva
ribadito che il licenziamento era dovuto alla grave crisi economica da cui era stata colpita
unitamente a tutto il settore tessile; che, quindi, il recesso non era da ricondursi, per espressa
ammissione della società stessa, ad una oggettiva impossibilità sopravvenuta. Pertanto, il giudice
del gravarne aveva finito per individuare il motivo del recesso imputandolo ad una impossibilità di
utilizzo della struttura aziendale neppure dedotta dalla società, ciò in palese violazione del principio
di cui all’art.112 cod. proc. civ.
1.2.- Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli art.
1256, 1463 e 1462 cod. civ., dell’art. 3 della legge n. 604/ del 1966 e dell’art. 18 della legge n. 300
del 1970 avendo la Corte di merito errato nel dichiarare la risoluzione del rapporto “di diritto” ai
sensi dell’art. 1463 cod. civ. in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte
secondo cui le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della pres 7ione lavorativa debbono essere
fatte valere esclusivamente mediante il licenziamento e le sue regole, anche causali, per garantire i
coinvolti interessi alla certezza e stabilità dell’occupazione.
Peraltro, nel caso in esame, neppure la società datrice di lavoro aveva ritenuto sussistente
situazione di impossibilità oggettiva, ricollegabile al sequestro penale degli impianti, di
impedimento alla prosecuzione del rapporto ed infatti non aveva fatto immediatamente ricorso al
recesso per giustificato motivo oggettivo (la impossibilità sopravvenuta) ma aveva licenziato il
personale dopo tre mesi in esito ad una procedura ex lege n. 223 del 1991. Sino alla data del
licenziamento, quindi, il rapporto era pacificamente proseguito con conseguente obbligo per la
società di corrispondere le retribuzioni relative al mese di novembre 2004 e per i venti giorni di
dicembre 2004.
1.3.- Con il terzo motivo di ricorso si deducono: 1) omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto controverso; 2) omesso erroneo apprezzamento delle risultanze
istruttorie; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1462 cod. civ.
Si sostiene che la Corte di appello sia giunta alla conclusione secondo cui, a seguito del
sequestro penale degli impianti, si era verificata una oggettiva situazione di impossibilità
sopravvenuta senza valutare se la TIFILTEX avesse ancora la possibilità di utilizzare la prestazione
, del lavoratore nonostante il detto provvedimento di sequestro e senza considerare il provvedimento
di dissequestro disposto il 12 ottobre 2004 ed eseguito con la rimozione dei sigilli il 13 ottobre
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applicazione (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) degli ara. 1256, 1463 e 1462 cod. civ.
nonché dell’ad. 112 cod. proc. civ.

2004. Inoltre, non sarebbe stato tenuto in debito conto che il sequestro penale era conseguenza di
fatti imputabili all’attività aziendale e tutt’altro che imprevedibili e certamente evitabili con una
regolare gestione del ciclo produttivo.
II – Esame delle censure

2.1.- In tale sentenza, in primo luogo, sono stati dichiarati infondati i primi due motivi del
ricorso, trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.
Al riguardo è stato affermato quanto segue:
“È opportuno precisare che la pretesa azionata ha ad oggetto il diritto alla retribuzione per un
periodo antecedente al licenziamento del 20 dicembre 2004. Ciò detto, osserva il Collegio che la
Corte di merito non ha dichiarato risolto di diritto il rapporto di lavoro ma ha ritenuto l’obbligazione
del datore di lavoro, in relazione al periodo novembre — dicembre 2004 anteriore al recesso del 20
dicembre, estintasi per impossibilità sopravvenuta. In tal senso va inteso il richiamo contenuto nella
impugnata sentenza alla giurisprudenza di legittimità sulla risoluzione di diritto del contratto di
lavoro quando venga meno la possibilità di utilizzo della struttura aziendale.
Conferma di ciò è dato dal fatto che la Corte di appello ha condiviso la decisione del
Tribunale di Trani che aveva rigettato la pretesa del ricorrente sul rilievo che, con riferimento al
periodo novembre — dicembre 2004, la società era stata oggettivamente impossibilitata a ricevere
la prestazione del ricorrente in ragione della esistenza del detto provvedimento di sequestro degli
impianti.
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. la stessa non ricorre in
quanto, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr., ex ceteris, Cass. 26 giugno
2009 n. 15073; Cass. 17 luglio 2007 n. 15925, 12 aprile 2006 n. 8519, 24 maggio 2005 n. 10922 e
1° settembre 2004 n. 17610), incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto
e pronunciato il giudice che, esorbitando dai limiti della mera qualificazione giuridica della
domanda, sostituisca la causa petendi dedotta in giudizio con una differente, fondata su un fatto
diverso da quello allegato. Nel caso in esame è lo stesso ricorrente ad affermare che la Corte di
merito aveva inquadrato la fattispecie in termini neppure dedotti dalla società con ciò finendo con
l’ammettere che l’intervenuta chiusura degli stabilimenti produttivi era un circostanza che,
comunque, era stata allegata dalla TIFILTEX al fine di essere esonerata dall’obbligo di
corrispondere la retribuzione richiesta”.
2.2. – Anche il terzo motivo è stato dichiarato infondato, osservandosi al riguardo che:

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2.- Il Collegio ritiene di dovere dare continuità all’orientamento recentemente espresso da
questa Corte nella sentenza 4 settembre 2013, n. 20319, in una controversia relativa ad altro ex
dipendente della TIFILTEX s.r.l. ora s.p.a. in liquidazione, introdotta, in questa sede, con un ricorso
uguale a quello attualmente in esame.

Inoltre, ha precisato: che il Tribunale del riesame in data 20.9.2004 aveva confermato il
sequestro in relazione solo ad alcuni dei reati contestati allo scopo di vietare la continuazione delle
attività di cui capi di imputazione C), D) ed F) — cioè lo scarico delle acque reflue industriali sul
suolo, l’approvvigionamento idrico necessario per il ciclo della lavorazione in assenza di
autorizzazione, l’abbandono in modo incontrollato di rifiuti speciali consistenti in plastica, cavi
elettrici, blocchi di cemento in tubi in PVC — ovvero di quelle attività collegate all’utilizzo degli
stabilimenti di produzione; che non vi era neppure la prova che l’autorità giudiziaria avesse
concesso alla società di poter far uso degli impianti oggetto di sequestro.
Quanto alla omessa valutazione della imputabilità alla società dei fatti che avevano
comportato l’adozione da parte dell’autorità giudiziaria del provvedimento di sequestro, va rilevato
che TIFILTEX ha impugnato la detta misura cautelare tentando di ottenere il dissequestro degli
impianti, quindi, ponendo in essere quanto era nella sua disponibilità onde rimuovere la causa della
impossibilità sopravvenuta. Inoltre, l’essere stata destinataria della misura cautelare non è
circostanza di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della stessa
e cioè, nell’assunto del ricorrente, l’aver posto in essere una gestione irregolare del ciclo
produttivo”.

IV – Conclusioni
3.- In sintesi, per le suesposte ragioni che il Collegio, come si è detto, condivide, il ricorso
deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata
in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di cassazione, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, euro 2500,00
(duemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il giorno 8 ottobre 2013.

“Come risulta dalla motivazione della impugnata sentenza la Corte di appello ha rilevato che
la circostanza relativa all’intervenuto dissequestro degli impianti in data 12.10.2004 era stata solo
allegata ma non provata.

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