Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26953 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/11/2020), n.26953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI P. – Consigliere –

Dott. ARMONE Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 25682 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da.

Ga. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv.to Porru Alessandro, elettivamente domiciliata

presso lo studio del difensore, in Roma, Via Paolo Emilio n. 34;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

Nonchè

Equitalia Sud s.p.a.- Agente della Riscossione per la Provincia di

Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio n. 514/01/2013, depositata il 12 agosto 2013,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 luglio 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 514/01/2013, depositata il 12 agosto 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettava l’appello proposto dalla Ga. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 311/29/2011 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) notificata l’11/06/2008, relativa alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) per Iva 1999;

– avverso la sentenza della CTR, Ga. s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con “atto di costituzione”, l’Agenzia delle entrate; rimane intimata Equitalia Sud s. p.a., la società contribuente ha depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere stante l’asserito perfezionamento- con pagamento integrale delle somme dovute – della definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016;

– la causa veniva rinviata a nuovo ruolo; la società contribuente ha depositato nuove memorie insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

– il ricorso è stato rifissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., dell’art. 380-bis.1 c.p.c., comma 2, e, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– in data 8 luglio 2020 si tiene l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei magistrati pres. del collegio Enrico Manzon, cons. Ernestino Bruschetta, cons. Giovanni Maria Armone e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83 convertito in L. n. 24 del 2020 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei magistrati cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera e cons. Pierpaolo Gori, ai quali è assicurata la disponibilità agli atti attraverso la medesima piattaforma;

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,L. n. 890 del 1982, art. 14 e art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto gli agenti della riscossione legittimati ad effettuare la notifica a mezzo posta- mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento – della cartella esattoriale relativa alla intimazione di pagamento impugnata, ancorchè, in base alla formulazione dell’art. 26 cit., a fare data dal 1 luglio 1999 – come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, del e poi ulteriormente dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c) – fosse stato eliminato l’inciso “da parte dell’esattore”;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto ritualmente notificata, in data 1 ottobre 2003, la cartella esattoriale relativa alla intimazione di pagamento impugnata, ancorchè l’Agente della riscossione avesse prodotto in atti solo la copia fotostatica della relata di notificazione e non già la cartella di pagamento nè in originale nè in copia, con ciò senza provare il contenuto di quest’ultima;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per non avere la CTR ritenuto prescritto- per decorrenza del termine di cui all’art. 57 cit.- il credito portato dalla cartella di pagamento, sull’erroneo presupposto della ritualità della notifica della stessa in data 1 ottobre 2003, diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente, circa l’inesistenza di alcun atto interruttivo del termine di prescrizione prima della notifica, in data 11 giugno 2008, dell’intimazione di pagamento relativa all’Iva 1999;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in combinato con la L. n. 241 del 1990, art. 3, dovendo l’intimazione di pagamento, quale atto amministrativo autoritativo, contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto sottesi allo stesso;

– in pendenza di giudizio, la società contribuente ha depositato memoria con istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 225 del 2016;

-secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. con la L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Cass., sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083).

– nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore e anche di aver pagato gli importi previsti dal piano di ammortamento (n. 5 quietanze di pagamento allegate alla memoria del 15 maggio 2019); l’Agenzia delle entrate, non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna udienza e nulla ha osservato- pure essendo stato attivato sul punto il contraddittorio, essendo stata rinviata, a tal fine, all’udienza del 29/5/2019, la causa a nuovo ruolo – con riferimento alla verificarsi della fattispecie prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6. Ne segue che della documentazione allegata si debba tenere conto, dovendosi reputare che l’Agenzia delle entrate concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 3245 del 20120 e n. 24083 del 2018, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasti intimati l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud s.p.a.; peraltro, va osservato che, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato), non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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