Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26953 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20525/-2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE

GIANICOLENSE 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DE SANTIS,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

LA ROMA METROPOLITANE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.S. COSTRUZIONI SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, relativa al RG 76410/2014

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.D. – nominato C.T.U. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi al Tribunale di Roma dalla società D.S. Costruzioni s.p.a. nei confronti della società Roma Metropolitane s.r.l., avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori alla prima affidati in appalto per la costruzione di una linea filoviaria – propose opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi.

Con ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c., in data 9/3/2016, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della opposizione del M., rideterminò in Euro 46.927,00 gli onorari dovuti al M. e in Euro 5.000,00 le spese allo stesso dovute.

2. – Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso M.D. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso Roma Metropolitane s.r.l., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a un motivo.

La società D.S. Costruzioni s.p.a., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale l’intimato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto del carattere della definitivà dell’ordinanza che ha liquidato i compensi.

Invero, il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 c.p.c. e segg., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice (Cass., Sez. 2, n. 21888 del 19/11/2004; Sez. 2, n. 19498 del 30/09/2015).

Perciò, il provvedimento di liquidazione del compenso al C.T.U., adottato al termine del procedimento per accertamento tecnico preventivo, ha carattere definitivo e, in quanto tale, è impugnabile col ricorso per cassazione.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi.

2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento a due profili: a) per avere il giudice dell’opposizione erroneamente ritenuto che i vari quesiti posti al C.T.U. relativamente a ciascuno degli accertamenti richiesti dovevano essere considerati unitariamente e unitariamente remunerati, nonostante che si trattasse di attività indipendenti l’una dall’altra, che esigevano indagini diverse ed autonome; b) per avere il giudice dell’opposizione omesso di riconoscere, sul compenso liquidato, l’aumento per l’urgenza dell’incarico.

Il primo profilo della censura è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di liquidazione del compenso a periti e consulenti tecnici di ufficio, la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso, potendo tale pluralità rilevare solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima (Cass., Sez. 2, n. 1580 del 28/01/2015; Sez. 2, n. 3414 del 16/02/2006).

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che dovessero essere considerate separatamente e separatamente remunerate le attività del consulente svolte in ciascuna delle tre indagini cumulativamente disposte e relative a: 1) la progettazione e la realizzazione di una linea filoviaria; 2) la realizzazione di un deposito; 3) la fornitura di quarantacinque filobus. Ha tuttavia ritenuto che le attività svolte per fornire risposta a ciascuno dei quesiti posti per ciascuna delle dette tre indagini dovessero essere considerate unitariamente ed unitariamente retribuite, in quanto collegate tra loro e interdipendenti.

La statuizione del Tribunale è conforme alla richiamata giurisprudenza di questa Corte e supera, perciò, il vaglio di legittimità.

E’ invece inammissibile il secondo profilo della censura col quale si lamenta che il Tribunale abbia omesso di riconoscere, sul compenso liquidato, l’aumento per l’urgenza dell’incarico.

Premesso che l’art. 51, comma 2, del T.U.S.G. stabilisce che “Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato”, la censura sul punto risulta non specifica, non avendo il ricorrente precisato se, all’atto del conferimento dell’incarico, il giudice del procedimento abbia dichiarato l’urgenza dell’indagine.

2.2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere il Tribunale liquidato alcun compenso per il tentativo di conciliazione svolto dal C.T.U..

Il motivo non è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che gli importi liquidati, calcolati nella misura massima e poi raddoppiati per la complessità relativamente all’attività tecnica svolta con riferimento a due dei temi di indagine (la costruzione della filovia e la fornitura dei filobus), fossero comprensivi della remunerazione richiesta per il tentativo di conciliazione.

Dunque, la misura del compenso e il suo raddoppio sono stati calcolati anche tenendo conto dell’attività esperita dal C.T.U. per il tentativo di conciliazione.

3. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società Roma Metropolitane s.r.l. deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale rideterminato in aumento gli importi liquidati dal primo giudice, riconoscendo al C.T.U. distinti compensi per tre diverse aree di indagine, quando l’indagine era unitaria, relativa al medesimo contratto di appalto.

Anche questa censura è infondata.

Come ha statuito questa Suprema Corte, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dal D.M. n. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, con conseguente liquidazione autonoma del compenso (Cass., Sez. 3, n. 7174 del 25/03/2010).

Il Tribunale, avendo ritenuto che al C.T.U. era stato conferito il mandato di svolgere tre indagini distinte e non interdipendenti, legittimamente ha provveduto a liquidare tre distinti compensi.

4. – In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. – Ciascuna delle parti ricorrenti è tenuta a versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA