Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26952 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5523/2011 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso

l’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.N.;

– intimato –

nonchè da:

D.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato GIOVANNI MAGNANO SAN

LIO, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso

l’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1140/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale e rigetto del secondo motivo, rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 27/8/2010, ha respinto l’appello principale di Sicilcassa spa il lca ed incidentale dell’avv. D.N., e quindi ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo del D. per tardività e, in parziale accoglimento delle altre domande, considerata la domanda di insinuazione tardiva D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 89, per le prestazioni professionali non indicate nella comunicazione di esclusione dallo stato passivo e rese sino alla data della messa in lca, aveva ammesso al passivo della liquidazione il D. in privilegio per Euro 16953,18 ed in chirografo per Iva e Cpa, compensando le spese tra le parti.

Nello specifico, la Corte del merito, per quanto ancora interessa, valutato prioritariamente e respinto l’appello incidentale del D. confermando l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, ha esaminato l’appello principale della Lca respingendo il primo motivo, ritenendo che correttamente il Tribunale aveva considerato l’opposizione allo stato passivo quale domanda di insinuazione tardiva, stante l’identità nella lca dei due procedimenti, nè era argomentabile la carenza di interesse per l’impossibilità di conseguire una risultato giuridico tale da produrre concreti vantaggi, stante il disposto del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 89, che ricalca sostanzialmente la L. Fall., art. 101.

Ricorre Sicilcassa in lca con ricorso affidato a due motivi; si difende con controricorso il D. ed avanza ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. Sicilcassa ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo del ricorso principale, la Procedura si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 87, 88 e 89 e art. 113 c.p.c., per avere la Corte del merito qualificato come domanda tardiva il ricorso in opposizione allo stato passivo, stante le diversità per finalità e legittimazione delle due fattispecie previste dagli artt. 89 e 87 TUB.

1.2.- Col secondo, si duole della insufficiente motivazione in relazione al ritenuto interesse ad agire del D., e deduce di avere nel giudizio d’appello fatto presente di avere ceduto al Bando di Sicilia spa tutte le attività e passività.

3.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il D. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., L. Fall., art. 101, art. 89 TUB e art. 38 codice postale, ribadendo la sussistenza di ambedue le condizioni per le insinuazioni tardive non avendo ricevuto la comunicazione di esclusione, mentre la missiva della Sicilcassa stata inviata all’indirizzo non più corrispondente allo studio professionale, e ricevuto da altro studio legale che, per cortesia, ha rimesso il tutto all’avvocato, che a questo punto non aveva alcuna possibilità di conoscere la data dell’effettiva consegna.

2.1.- Il primo motivo è fondato.

La Corte del merito ha ritenuto correttamente valutata dal Tribunale l’opposizione allo stato passivo tardiva quale domanda di insinuazione tardiva.

Tale interpretazione deve essere ritenuta erronea, atteso che, avendo avuto l’avv. D. conoscenza, con la lettera racc. recapitata l’11/2/1999, dell’ammissione al passivo per il minore importo di Lire 23.090.392, con il rigetto pertanto delle ulteriori pretese, lo stesso avrebbe potuto proporre, come ha fatto, l’opposizione allo stato passivo, e non già insinuare tardivamente quegli stessi crediti già oggetto della domanda di ammissione, e non accolti.

Ed infatti, nella normativa di cui agli artt. 87 e 89 del TUB, i legittimati a proporre opposizione al passivo o l’insinuazione tardiva sono soggetti diversi, e diversi sono i presupposti giuridici per esperire le dette azioni; l’art. 87, Opposizioni allo stato passivo, dispone che: “Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetto inclusi negli elenchi indicati nell’art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall’art. 86, comma 8 e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma l’art. 89 Insinuazioni tardive, prevede che: “Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti dell’attivo i creditori e i titolari che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’art. 86, comma 8 e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’art. 87, commi da 2 a 5, e dall’art. 88…”.

E, come già rilevato tra le ultime nella pronuncia 25301/2013, con ampi richiami alle precedenti conformi, in relazione alla liquidazione coatta amministrativa regolata dalla normativa generale fallimentare, al fine di stabilire in concreto quale sia il rimedio di cui dispone il creditore, il cui credito non venga ammesso per intero (come nel caso di mancata ammissione degli interessi), occorre verificare se il creditore stesso abbia proposto domanda di ammissione o anche soltanto formulato le sue osservazioni ai sensi della L. Fall., art. 207: in tal caso, egli non ha altro rimedio che l’opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, perchè il provvedimento di esclusione, assunto anche implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto, contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare, occorre reagire ai sensi della norma da ultima richiamata” (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2476; conff. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3397; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21241)”.

2.2.- Il secondo motivo resta assorbito.

3.1.- Il motivo del ricorso incidentale va respinto.

Correttamente è stata ritenuta validamente perfezionata la ricezione della raccomandata da parte dell’avv. D., atteso che la missiva è stata spedita all’indirizzo risultante dalla carta intestata utilizzata per la nota di trasmissione delle parcelle del 17 novembre 1997, a valere presuntivamente come elezione di domicilio, e consegnata, come risulta in atti, da cui la valida presunzione di conoscenza da parte del destinatario dell’atto recettizio, ex art. 1335 c.c. (e d’altronde, lo stesso D. ammette di avere ricevuto la racc., sia pure consegnatagli dal legale del diverso studio).

Si rende a riguardo applicabile il principio espresso tra le altre, nella pronuncia 11757/1999, secondo cui, in tema di presunzione di conoscenza degli atti ricettizi ai sensi dell’art. 1335 c.c., l’onere di provare l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario grava sul mittente, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l’invio dell’atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario (in senso conforme, le pronunce 773/03 e 17014/07).

Palesemente infondata è infine la tesi della natura non perentoria del termine per l’opposizione, trattandosi chiaramente di termine previsto ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, ricalcato alla stregua del termine L. Fall., ex art. 98.

4.1.- Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e respinto il ricorso incidentale;va conseguentemente cassata la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accogli(il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; respinge il ricorso incidentale; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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