Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26952 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 05/10/2021), n.26952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI U.L.C. Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16426-2020 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 45,

presso lo studio dell’avvocato DELL’UNTO MAURIZIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANTARELLI CLAUDIO ROBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 1156/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha rigettato le istanze del medesimo in punto di protezione internazionale e di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) dell’illegittimità del provvedimento di diniego della protezione sussidiaria, avendo il decidente disconosciuto nei fatti denunciati dal richiedente la sussistenza delle condizioni per far luogo al rifugio sull’assunto della sua non credibilità, quantunque le informazioni concernenti la situazione interna del paese di provenienza attestassero un quadro di instabilità e di tensione meritevole di un favorevole apprezzamento ai fini del riconoscimento della protezione prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c); 2) della violazione e dell’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8 avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione sussidiaria quantunque i fatti narrati dal richiedente integrassero una inequivoca ipotesi di atti persecutori e fossero meritevoli di favorevole apprezzamento ai fini del riconoscimento della protezione prevista dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b); 3) della violazione e dell’erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del difetto di giudicato sulla domanda subordinata di permesso di soggiorno per motivi umanitari avendo il decidente denegato l’accesso alla misura in parola, senza indicare alcun elemento a sostegno del proprio deliberato.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, sebbene non incorra nella preclusione discendente dal giudizio di non credibilità stilato dal decidente in ordine ai fatti narrati dal richiedente, debitamente inquadrato secundum voluntatem actoris, nell’alveo giuridico di pertinenza – che deve identificarsi nella fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, quantunque in esso si impetri il riconoscimento del rifugio – non si sottrae, tuttavia, ad un rilievo di preliminare inammissibilità essendo inteso, a fronte dell’ampia ed esaustiva motivazione a mezzo della quale il Tribunale, dandosi cura di corroborare i propri assunti con la citazione di fonti informative appropriate, ha escluso che la regione di provenienza del richiedente sia “caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona abitualmente dimorante”, a rinnovare l’apprezzamento in fatto negativamente esperito dal decidente di merito.

3. Inammissibile è peraltro pure il secondo motivo di ricorso ostandovi, per i principi già altrove esternati da questa Corte (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10286), il giudizio di non credibilità pronunciato dal decidente riguardo alle vicende narrate dal richiedente, ritenute per l’appunto prive di attendibilità non già in base ad un soggettivo apprezzamento del giudice ma nel quadro di quella procedirn. entalizzazione del relativo giudizio che ha indotto il Tribunale – con ciò tacitandosi pure il rilievo in contrario sviluppato dal ricorrente – a rimarcarne motivatamente le incongruenze, le contraddizioni e le discordanze di volta in volta risultanti.

4. Inammissibile è infine pure il terzo motivo di ricorso, giacché, in disparte dall’oscurità che accompagna il riferimento al giudicato che figura nella sua rubrica, la censura che vi è declinata, oltre a non rappresentare decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale”, non colma in particolare la lacunosità evidenziata dal Tribunale che ha rilevato come l’istanza in parola non fosse debitamente assistita da un compiuto onere di allegazione non avendo il ricorrente illustrato alcuno specifico fattore di vulnerabilità in ragione del quale si potesse accordare la misura richiesta, di talché il motivo, limitandosi a dedurre la meritevolezza delle ragioni fatte valere dal richiedente avanti al primo giudice, concreta soltanto una generica lagnanza priva di oggettiva conferenza con le ragioni del pronunciato rigetto.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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