Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26952 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26952 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 7895-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2743

contro

FRANCATI ANGELA (VEDOVA LO BOSCO) FNCNGL38T57H501E,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 21,
presso lo studio dell’avvocato LIBERATORE ROBERTO, che

Data pubblicazione: 02/12/2013

la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 9977/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/03/2010 r.g.n. 9765/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ARIENZO;
udito l’Avvocato BONFANTE FRANCESCA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato LIBERATORE ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.3.2010, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di
primo grado, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato a Lo Bosco Francesco il
19.11.2001 e condannava la società Poste Italiane p. a. alla reintegrazione dell’appellante
nel posto di lavoro, nonchè al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal
licenziamento alla reintegrazione, ritenendo inadeguata l’indicazione, nella comunicazione

eccedente ed insufficiente, in particolare, il richiamo alle aree contrattuali, e che il criterio
dell’anzianità prescelto fosse stato applicato in maniera svincolata dalle effettive esigenze
imprenditoriali.
La Corte del merito dichiarava fondati i primi due motivi del gravame proposto dal
lavoratore con riferimento alla sussistenza dei presupposti causali giustificanti l’apertura
della procedura ed alla completezza della comunicazione, ritenendone l’insussitenza e ciò
in contrasto con quanto affermato dal giudice di prime cure.
In ordine ai rimanenti motivi di impugnazione, posto che era pacifico che i lavoratori
destinatari dalla lettera di licenziamento non esaurivano quelli che rispondevano al criterio
della prepensionabilità, avendo la società mantenuto in servizio altri dipendenti, il giudice
del gravame riteneva che l’astratta ammissibilità dell’unico criterio di scelta dei licenziandi,
costituito dai requisiti per il prepensionamento, idoneo di per sè a costituire oggettiva base
di un graduatoria per la scelta stessa, non esonerasse il datore di lavoro dalla puntuale
indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società con due motivi, illustrati nella
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso Francati Angela, vedova del Lo Bosco, la quale espone
ulteriormente le proprie difese in memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coni il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma
3, della I. 23.7.1991, n. 223, con riguardo alla pretesa ritenuta incompletezza della
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preventiva alle r.s.a., della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale

comunicazione di avvio della procedura prevista dall’art. 4, comma 3, della legge 223 del
1991, nonchè omessa, erronea ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, osservando che l’orientamento di legittimità riportato dal giudice del
gravame è indice di una concezione estremamente formalistica del precetto legale e
prescinde dal considerare il fine che esso persegue, cioè la gestione concordata della crisi
aziendale ed omette di valutare che le parti erano comunque addivenute ad un accordo.

posizioni professionali, i reparti di adibizione e le mansioni dei lavoratori coinvolti
Con il secondo motivo, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 9,
legge 223/91, nonché vizio motivazionale, rilevando che il criterio di scelta è stato indicato
nelle comunicazioni agli uffici competenti in modo estremamente analitico e sufficiente per
ritenere assolto l’onere previsto a carico del datore di lavoro dalla norma suindicata e che
il criterio era caratterizzato da assoluta oggettività, onde l’indicazione della modalità di
attuazione doveva essere caratterizzata dalla menzione del medesimo, dall’allegazione
degli accordi raggiunti con le 00.SS. e dall’allegazione dell’elenco dei 963 lavoratori
destinatari delle lettere di risoluzione del rapporto di lavoro, essendo, con riferimento ad
ognuno di essi, reso possibile il controllo sulla corretta individuazione ai sensi del criterio
scelto, la cui applicazione non determinava alcuna discrezionalità. Evidenzia come la
norma non richieda che il datore giustifichi, per i dipendenti da licenziare, se questi
abbiano o meno il requisito previsto dal criterio, o che il predetto alleghi l’elenco di tutti i
propri dipendenti in possesso dei requisiti e rientranti nel programma di recesso e
ribadisce che un modo di applicazione del criterio ha senso solo quando lo stesso,
sebbene unico, preveda differenziate vie di applicazione, non rilevando quando criterio e
modalità applicative coincidano.
Deve, preliminarmente, esaminarsi l’eccezione, formulata nel controricorso, relativa
all’inammissibilità del ricorso per l’omessa notificazione dello stesso agli eredi di Lo Bosco
Francesco.
L’eccezione è fondata. Va premesso che nel presente giudizio si è costituita Francati
Angela, vedova del Lo Bosco, deceduto dopo l’udienza di discussione in appello, ma
anteriormente alla pubblicazione della sentenza di secondo grado. L’erede, nel
controricorso, evidenzia che la società era a conoscenza dell’avvenuto decesso del
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Peraltro, il criterio della pensionabilità prescelto dalle parti nulla ha a che vedere con le

dipendente, tanto che in data 11.3.2010 aveva indirizzato corrispondenza agli eredi lo
Bosco.
Alla stregua di consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità deve ritenersi che
sia affetto da nullità assoluta l’atto di impugnazione proposto nei confronti della
controparte deceduta e notificato presso il procuratore di questa, ove il ricorrente sia come nella specie — venuto a conoscenza del decesso ed, inoltre, ne è preclusa ogni

soggetto passivo della “vocatio in ius” ed il vizio radicale di inesistenza della notificazione
(cfr. Cass. 11.3. 2011 n. 5883). Nello stesso senso è stato ritenuto che l’atto di
impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e
notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia
dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente e
che, ove l’impugnazione sia proposta, invece, nei confronti del defunto, non può trovare
applicazione la disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. (principio enunciato dalla S.C. in
riferimento ad un giudizio iniziato in epoca anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353 v. Cass., s. u.. 16.1.2009 n. 26279).
Al riguardo è stato anche precisato da Cass. 7981/2007, con riguardo alla operatività di
eventuale sanatoria, che è nullo nel suo valore sostanziale, l’atto introduttivo del giudizio
per cassazione allorchè esso, per errata identificazione del soggetto passivo della “vocatio
in ius”, invece che nei confronti dell’erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di
copia nel domicilio eletto del procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il
ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata
dalla costituzione in giudizio dell’erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato
dell’impugnata sentenza (cfr. Cass. cit. 30.3.2007 n. 7981).
Infine, sia pure con riferimento ad una società, da ultimo è stato affermato

che la

cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si
verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare
in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’ad. 10 legge fa/I.) e
che pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la
società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod.
proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci,
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sanatoria, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., dal momento che si ha un’errata identificazione del

successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., precisandosi ulteriormente
che, qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato

quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della
sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a
pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione
processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento

Nel caso all’esame, essendo pacifica la conoscenza del decesso da parte della società
Poste Italiane ed emergendo dagli atti che il controricorso è stato notificato dopo il
passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza, le conclusioni devono essere nel senso
della inammissibilità del ricorso.
La indicata declaratoria assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la società al pagamento delle
spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00
per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 1.10.2013

estintivo è occorso (cfr. Cass. s. u. 12.3.2013 n. 6070).

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