Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26951 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4086/2011 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore avv. S.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo STUDIO LEGALE SUTTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO PORCU’, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OFFICINE M.T.M. S.P.A., (C.F./P.I. (OMISSIS)), già OFFICINE M.T.M.

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso

l’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURO ALBERTINI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2932/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FAUSTO PORCU’ che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MAURO ALBERTINI che ha

chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/5-31/8/2010, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale, di reiezione della domanda di revoca, ex art. 67, comma 2 e in subordine, L. Fall., comma 1, dell’atto, con cui la società aveva venduto alla Officine MTM srl per il prezzo di Lire 770 milioni l’impianto di profila tubi MTM 80/C, gli impianti di collaudo, di rivoltatura, di salda giunti automatico, di imballaggio e nastri trasportatori, nonchè tutte le attrezzature, compresi i disegni ed i manuali di funzionamento, e di condanna della convenuta alla restituzione dei beni o, nel caso di impossibilità, al pagamento del controvalore, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte del merito, premesso di non potere accogliere l’istanza congiunta dei difensori di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando dal verbale del 12 maggio la rinuncia congiunta degli stessi ai termini, ha ritenuto che il Fallimento non aveva dato la prova della conoscenza da parte della Officine MTM dello stato di insolvenza della società (OMISSIS), al tempo della compravendita, rilevando: che gli otto protesti cambiari di Lire 5 milioni ciascuno, anche a ritenerne la conoscibilità dai terzi prima della compravendita, per il numero, gli importi, ed il luogo in cui erano stati levati (prov. di Vicenza) non erano tali da far presumere che fosse notoria all’epoca l’insolvenza della società o comunque nota alla Officine, che aveva la sede in provincia di Venezia; che la corresponsione da parte dell’acquirente dell’acconto di 300 milioni di Lire sul prezzo prima della consegna dei beni mal si conciliava con l’ipotesi della conoscenza dello stato di insolvenza; che non risultavano concreti elementi, neanche avuto riguardo al prezzo della vendita, non potendosi aderire all’ irragionevole o quantomeno immotivata stima del consulente nominato dal GD del Fallimento, nè era possibile una seria stima dell’effettivo valore dei beni all’aprile 1992, non emergendo le caratteristiche precise degli stessi nè quale fosse all’epoca lo stato di manutenzione.

E le considerazioni svolte sul valore dei beni davano ragione dell’infondatezza anche della domanda avanzata in subordine, L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende con controricorso la Officine MTM, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il Fallimento denuncia l’error in procedendo commesso dalla Corte d’appello per non avere concesso i termini ex artt. 352 e 190 c.p.c.; deduce che all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12/5/2010, le parti avevano chiesto assegnarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., sull’erroneo presupposto che detti termini fossero stati già concessi, e successivamente, accertata l’erroneità del presupposto, con istanza congiunta depositata il 18/5/2010, avevano concordemente chiesto la revoca dell’ordinanza assunta all’udienza del 12/5 e la concessione dei termini, vista la delicatezza della controversia e l’esigenza di sviluppare pienamente il contraddittorio; non aveva pertanto senso alcuno il ragionamento della Corte d’appello, basato sull’istanza del 12/5, visto che con quella del 18/5 le parti avevano tentato di ottenere la modifica della precedente ordinanza.

E, secondo il Fallimento, i termini dell’art. 190 c.p.c..

non sono suscettibili di rinuncia e comunque nel caso la rinuncia sarebbe stata revocata con l’istanza del 18/5.

1.2.- Col secondo, denuncia i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla ritenuta non idoneità dei protesti a provare la scientia decoctionis, da cui il vizio motivazionale e di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Sostiene che il numero dei protesti, levati in arco temporale ristrettissimo, cinque dei quali nel periodo sospetto e proprio l’ammontare esiguo degli stessi costituivano il sintomo della conoscenza dello stato di insolvenza, mentre era irrilevante il luogo di levata a ragione della normale accessibilità delle informazioni sui protesti (e la società aveva anche sede amministrativa a (OMISSIS)), mentre non era stato considerato lo status del convenuto, operante nello stesso settore della società fallita.

Pur ritenendo di secondario valore gli altri due motivi addotti dalla Corte partenopea, il Fallimento deduce l’erroneità ed insufficienza della valutazione del pagamento del consistente acconto prima della consegna anticipata rispetto al termine contrattuale,l’omessa considerazione del pagamento del saldo del prezzo anticipato (il 28 maggio) rispetto alla scadenza in contratto(il 30/6/1992), nonchè, quanto al prezzo pagato (sempre nell’ottica della prova della scientia decoctionis), l’illogico ragionamento che si fonda sull’astratto calcolo della rivalutazione monetaria al 1992 (data vendita) del prezzo d’acquisto del 1981 al fine di ottenere l’ipotetico valore commerciale parametrico della congruità della vendita del 1992; comunque sostiene la sufficienza degli elementi agli atti al fine di disporre CTU.

1.3.- Col terzo motivo, si duole dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla domanda L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2, dovendo ritenersi sussistente la sproporzione superiore al 20-25%, e la Corte d’appello ha ritenuto incidente lo stato d’uso senza alcun valido criterio oggettivo.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

La fattispecie oggetto del motivo fatto valere dal Fallimento va agevolmente risolta senza confrontarsi con la questione, diversa, della pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., su cui, allo stato, non v’è uniformità di soluzione, sostenendosi la nullità de plano, per la violazione del diritto di difesa e del contradditorio (così la pronuncia 20180/2015) o la necessità,ai fini della declaratoria di nullità, della dimostrazione della concreta lesione subita in conseguenza della violazione processuale(così la pronuncia 7086/2015).

Nella specie, posta la rinunciabilità dei termini di cui ai all’art. 190 c.p.c., quale scelta processuale difensiva della parte, va osservato che la giustificazione addotta dal Fallimento, ovvero che la rinuncia sarebbe stata basata sull’erroneo convincimento del già avvenuto deposito delle memorie conclusive, non è plausibile, atteso che, se il difensore avesse ritenuto già depositati gli scritti conclusivi, non avrebbe avuto alcuna ragione di rinunciare ai termini, ne sarebbe mancato pertanto l’oggetto.

Deve pertanto ritenersi non giustificata la richiesta di revoca dell’ordinanza di rimessione della causa in decisione, da cui l’insussistenza del vizio processuale dedotto.

2.2.- Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il Fallimento ha inteso sostanzialmente contestare la valutazione della Corte del merito condotta alla stregua degli elementi in atti, in relazione alla prova della scientia decoctionis, gravante sul Fallimento, intendendo darne una lettura diversa, ma,come affermato tra le altre nelle pronunce 101/2015 e 8023/2009, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Nella specie, la Corte d’appello, partendo dal corretto principio di diritto, secondo il quale il presupposto soggettivo della scientia decoctionis da parte del terzo è costituito dalla conoscenza effettiva, che può basarsi anche su elementi indiziari, e non dalla semplice conoscibilità, ha avuto riguardo ai protesti, al pagamento dell’acconto, escludendone con motivazione specifica e congrua la valenza probatoria, così come ha valutato, nell’ottica del requisito soggettivo dell’azione L. Fall., ex art. 67, comma 2, la congruità del prezzo, concludendo in senso affermativo, alla stregua di un’argomentazione ampiamente plausibile e basata su specifici rilievi.

2.3.- Il terzo motivo è infondato.

E’ sufficiente a riguardo riportarsi a quanto sopra rilevato in relazione all’argomentazione addotta dalla Corte del merito per ritenere la congruità del prezzo.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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