Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26951 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26951 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 13732-2009 proposto da:
AZIENDA

SANITARIA

REGIONE

UMBRIA

USL/4

00679260554, in persona del legale rappresentante

C.F.

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA N.323, presso lo studio dell’avvocato
CALDARA GIAN ROBERTO, che la rappresenta e difende
2013
2739

unitamente all’avvocato ZINGARELLI LUIGI, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

PETRINI MORENA C.F. PTRMRN153L117C, elettivamente

Data pubblicazione: 02/12/2013

’domiciliato in ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5/D, presso lo
studio dell’avvocato MARIA LUISA FALLA TRELLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato RIOMMI MAURIZIO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

di PERUGIA, depositata il 26/02/2009 r.g.n. 369/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato RIOMMI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilitàiin subordiiKK,rigetto.

avverso la sentenza n. 26/2009 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 13732/09
Ud. 22 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

febbraio 2009, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado,
ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a tempo determinato
stipulati da Petrini Morena con l’Azienda Sanitaria Regione Umbria
USL n. 4, condannando quest’ultima, a titolo risarcitorio, al
pagamento a favore della predetta dipendente di dieci mensilità di
retribuzione, con gli accessori di legge.
Ha osservato la Corte di merito che l’Azienda anzidetta,
stipulando in successione quattro contratti a termine, a decorrere
dal 1° settembre 1999 e sino al 3 novembre 2000, aveva violato la
legge 230/62, art. 2, comma 2, applicabile ratione temporis. A tale
violazione, tuttavia, non conseguiva la conversione in rapporto a
tempo indeterminato, ostandovi l’art. 36 d. lgs. 3 febbraio 1993 n.
29, come sostituito dall’art. 22 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ora art.
36 d. lgs. n. 165/01), la cui disciplina non era stata abrogata dal
d. lgs. 368/01, art. 11.
La dipendente aveva viceversa diritto al risarcimento del danno,
che poteva ragionevolmente identificarsi nel tempo verosimilmente
necessario per trovare un nuovo lavoro, pari a dieci mensilità.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
l’Azienda USL sulla base di quattro motivi. Petrini Morena ha
resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex
art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la
produzione, effettuata all’udienza di discussione dal difensore della
resistente, delle “OSSERVAZIONI SCRITTE” presentate dalla

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 14 gennaio – 26

2

Commissione Europea, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, del
Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, alla stessa Corte in data 25 aprile 2013.
Ciò ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., che fa divieto di
depositare atti e documenti nel giudizio di cassazione, tranne quelli

l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
2. Con il primo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto ex
art. 378 cod. proc. civ., allora in vigore, l’Azienda ricorrente,
denunziando violazione degli artt. 112, 342 e 434 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360 n. 4, deduce la nullità della sentenza
impugnata per omessa pronunzia sulla eccezione di
inammissibilità del ricorso in appello proposta dalla stessa
Azienda.
Tale eccezione era fondata sul rilievo che la Petrini,
sentenza di primo

grado, non aveva

contestato la statuizione

che aveva ritenuto

nell’impugnare la
specificamente

legittimi i contratti a termine per essere stati stipulati per la
necessità di sostituire una dipendente in puerperio. In ragione di
tale mancata contestazione, la Corte di merito avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile il gravame.
3. Il motivo non è fondato.
Diversamente da quanto affermato dall’Azienda ricorrente, la
lavoratrice, nel proporre appello, ha censurato la decisione di
primo grado che aveva rigettato la domanda sul rilievo che i
contratti in questione erano stati stipulati per la sostituzione di
una dipendente dell’Azienda in maternità, deducendo che la
sentenza impugnata non aveva applicato la normativa di cui alla
legge n. 230 del 1962, come modificata dalla legge n. 196/97.
La Corte territoriale, rilevando che, a norma dell’art. 2,
comma 2, della legge 230/62, era illegittimo ricorrere a più di una
assunzione a termine, anche nell’ipotesi di “sostituzione di una

lavoratrice assente per maternità”, non essendo

“ipotizzabili

che riguardano la nullità della sentenza impugnata e

3

esigenze contingenti ed imprevedibili – peraltro nemmeno indicate
nei contratti in questione – giustificanti i contratti successivi al
primo”, ha ritenuto fondato sul punto l’appello proposto dalla
lavoratrice.
Destituito di fondamento è perciò il motivo in esame,

inammissibilità dedotta dall’Azienda.
4. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando la
violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione
agli artt. 2 L. 230/62 e succ. modif., 23 L. 56/87, 36 D. Lgs. 29/63
e succ. modif., 11, 35 e 36 d. lgs. 368/01, 97 Cost., 17 CCNL
1994/98 e 1999/02, nonché della direttiva 199/70 CE, formula il
seguente principio di diritto : “dica la Corte se la disciplina di un

rapporto di pubblico impiego (in particolare, la disciplina della liceità
della successiva stipula di più rapporti a tempo determinato
finalizzata alla sostituzione di una dipendente di una ASL, assente
dal servizio per puerperio e delle conseguenze della sua eventuale
violazione) debba essere ricercata nella specifica disciplina fornita
dalla legge (con norme di rango costituzionale ed ordinario) e dagli
accordi contrattuali di settore, e non anche in quella prevista in via
generale dalla L. 230/ 62, affermando la sostanziale differenza dei
principi preposti al settore pubblico e privato (con conseguente
impossibilità di applicazione a quello pubblico del principio di
conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato in rapporto
a tempo indeterminato”).
5. Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito.
Questa Corte ha più volte affermato che il quesito di diritto di
cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della

regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso
principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto
applicare in sostituzione del primo, in modo da ribaltare la
decisione impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19

essendosi la sentenza impugnata pronunziata sulla eccezione di

4

febbraio 2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n.
24339).
Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter
comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi
logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.
Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del
punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di
cui all’art. 366 bis c.p.c. debba essere interpretata nel senso che il
quesito e il momento di sintesi possano desumersi dalla
formulazione del motivo, atteso che una siffatta interpretazione si
risolverebbe nella abrogazione tacita della norma in questione
(Cass. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008 n.
2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).
L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale alla
omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di
ordine formale la norma incide anche sulla sostanza
dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il
quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
relazione alla concreta fattispecie (Cass. 7 aprile 2009 n. 8463;
Cass. Sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26020; Cass. Sez. un. 25
novembre 2008 n. 28054).
Nella fattispecie in esame, il quesito non risponde alla
funzione cui è preposta la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., non
recando la riassuntiva indicazione degli aspetti rilevanti, il modo in
cui gli stessi sono stati rispettivamente decisi, la diversa regola di
diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa soluzione.
Esso quindi si palesa privo di riferibilità al caso concreto e di
decisività tale da consentire di ben individuare le questioni
affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza
impugnata, nonché di precisare i termini della contestazione.

compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la

5

Peraltro nella specie il quesito chiede affermarsi “la
sostanziale differenza dei principi preposti al settore pubblico e
privato”, con la conseguente impossibilità della conversione, nel
settore pubblico, del rapporto a termine in rapporto a tempo
indeterminato, statuizione quest’ultima adottata dalla sentenza
6. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
rilevando che la sentenza impugnata ha affermato, da un lato, che
all’epoca dei fatti non era scaduto il termine fissato allo Stato
italiano per dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 70 del 28
giugno 1999, che prescrive la conversione in rapporto a tempo
indeterminato nell’ipotesi di contratti a termine stipulati in
violazione di legge; dall’altro che “la normativa interna avrebbe già
dato attuazione alla normativa comunitaria in questione”.
7. Il motivo è infondato.
A prescindere che nella sentenza impugnata non si rinviene
quest’ultima affermazione, la Corte di merito, nel rilevare che
all’epoca dei fatti non era applicabile la direttiva comunitaria
richiamata dall’allora appellante Petrini Morena per non essere
ancora scaduto il termine concesso allo Stato italiano per
adeguarsi alla stessa, ha aggiunto che, in ogni caso, la direttiva era
stata superata dalla sentenza 7 settembre 2006 emessa dalla Corte
di Giustizia Europea, la quale ha affermato che non può ritenersi
in contrasto con la direttiva stessa una normativa nazionale che
escluda la conversione in contratto a tempo indeterminato nel
settore del pubblico impiego, purchè tale normativa contenga
un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, del caso, a
sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a
tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante in
detto settore.

impugnata.

6

In siffatto argomentare, diversamente da quanto assume la
ricorrente, non è ravvisabile il dedotto vizio di contraddittorietà
della motivazione.
8. Con il quarto motivo, cui fa seguito il quesito di diritto, la
ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del d. lgs. 31

del 1993.
Rileva che il predetto art. 22, comma 8, nel disporre che in
ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e
sanzione, e che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento
del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizione imperative, riconosce al lavoratore solo il risarcimento
del danno “derivante dalla prestazione di lavoro”. Ma, aggiunge,
“tra i danni non è assolutamente compreso quanto spettante non già

per l’aver lavorato, ma piuttosto, e come si pretende ex ad verso, per
il non aver lavorato per il tempo successivo alla scadenza del
rapporto di lavoro a termine”.
Peraltro il contratto a termine nullo produce unicamente gli
effetti di cui all’art. 2126 cod. civ., il quale, nel disporre che la
nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la
nullità non derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa, prevede
che se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela
del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla sola
retribuzione.
9. Anche questo motivo è infondato.
Premesso che la censura non investe la quantificazione dei
danni operata dalla sentenza impugnata ma contesta unicamente
la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, deve osservarsi
che l’art. 2126 cod. civ. ha la funzione di assicurare la retribuzione

marzo 1998 n. 80, art. 22, che ha sostituito l’art. 36 d. lgs. n. 29

7

al lavoratore anche in caso di conclusione di un contratto invalido.
Gli effetti peraltro, sono limitati alla prestazione già eseguita e non
anche al periodo successivo alla dichiarazione di nullità o alla
pronuncia di annullamento.
Nell’ipotesi, viceversa, di assunzioni a termine nel pubblico

applicabile

ratione temporis

alla fattispecie in esame,

successivamente riprodotto negli stessi termini dall’art. 36, comma
5, d. lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può
comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, riconosce al lavoratore interessato il diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative.
In forza di tale disposizione la sentenza impugnata ha
attribuito alla lavoratrice il risarcimento del danno nella misura di
dieci mensilità di retribuzione, ritenendo che tale misura fosse
adeguata a compensare la ricorrente dell’ingiustizia patita e non
mancando peraltro di richiamare la sentenza della Corte di
Giustizia Europa del 7 settembre 2006, secondo cui la direttiva n.
70 del 1999 non osta ad una normativa nazionale che escluda la
conversione in contratto a tempo indeterminato nel settore del
pubblico impiego, purché tale normativa contenga un’altra misura
effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo
abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato da
parte di un datore di lavoro rientrante in tale settore.
In sostanza la Corte di merito ha correttamente applicato il
principio secondo cui il lavoratore che sia stato assunto
illegittimamente, ha diritto ad essere risarcito per effetto della
violazione delle norme imperative in materia.
Principio questo recentemente affermato da questa Corte che,
nell’escludere in caso di violazione di dette norme la conversione in

impiego privatizzato, l’art. 36, comma 8, d. lgs. n. 80 del 1998,

8

contratto a tempo indeterminato in base alla disciplina di cui
all’art. 36 d. lgs. n. 165 del 2001 (analoga a quella di cui all’art. 36,
comma 8, d. lgs. n. 80/98), ha affermato che tale disposizione
introduce un proprio e specifico regime sanzionatorio con una
accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il
riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal
disciplina di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, ma pur
sempre adeguata alla direttiva 1999/70/CE, in quanto idonea a
prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da
parte della pubblica amministrazione (cfr. Cass. 13 gennaio 2012
n. 392; Cass. 15 giugno 2010 n. 14350).
10. Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di questo giudizio, che liquida in

100,00 per esborsi

ed 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 22 ottobre 2013.

lavoratore e, pertanto è speciale ed alternativa rispetto alla

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