Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26950 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4063-2011 proposto da:

TECNO SYSTEM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (p.i. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 50, presso l’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 11/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per un rinvio in attesa della

decisione delle Sezioni Unite.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 7-11 dicembre 2010, il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, presentato dalla Tecno System in liquidazione, prevedente la cessione dei beni, con il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati oltre gli interessi legali dovuti, nonchè del credito della banca ipotecariamente garantito, ed il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari nella misura tra il 30 ed il 38%, ovvero la minore o maggiore percentuale che dovesse risultare al’esito della liquidazione dei beni.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto il controllo del professionista sostanzialmente carente in relazione ai crediti canalizzati per l’importo di Euro 995.639,63; che il dott. I. si era limitato, quanto ai crediti verso l’erario ed altri enti, a fare riferimento ai dati contabili della società, aveva omesso ogni valutazione sui criteri giustificanti la congruità della stima posta a base dell’offerta irrevocabile d’acquisto pervenuta dalla Conceria DS srl(di cui non era stata valutata la solvibilità) e recepita acriticamente nella relazione, non si era attenuto alle stesse linee guida enunciate a p.4 della relazione, ed aveva omesso la verifica completa ed articolata sulla effettiva esigibilità dei crediti commerciali indicati per cifre assai ingenti; nè, infine, erano state forniti dati idonei a colmare le lacune riscontrate in sede di chiarimenti richiesti dal GD, col provvedimento del 19/10/2010.

Ricorre ex art. 111 Cost. la società, con ricorso affidato a quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.-Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 162, in relazione alla L. Fall., art. 161, comma 3, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo la parte, il Tribunale ha espresso critiche in ordine all’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sul giudizio di fattibilità espressi dal professionista, mentre, quanto al primo ordine di critiche, l’attestatore ha svolto in modo completo le proprie verifiche e si è dovuto arrestare di fronte ad informazioni dipendenti da terzi (mancata collaborazione delle banche ed interruzione dei flussi informativi a seguito della revoca degli affidamenti), quanto agli altri enti (sui quali non vi è stata richiesta di chiarimenti), non v’era alla data della redazione della relazione la risposta alla richiesta di certificazione dei carichi pendenti, nè al professionista può imporsi di operare verifiche incompatibili con la tempistica della procedura, non strettamente necessarie in relazione alla finalità e funzione dell’attestazione; il Tribunale ha inoltre contestato esplicitamente la veridicità delle risultanze contabili, in specie fiscali, riportate dal professionista a pag. 11 della relazione.

1.2.- Col secondo, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 161 e 162 in relazione alla fattibilità del piano.

Sostiene che il Tribunale ha finito col richiedere al professionista una diligenza ultra vires, richiedendo la valutazione dei criteri di stima dell’offerta giustificanti la congruità della stessa e la valutazione della solvibilità dell’offerente(peraltro subordinata al principale strumento esposto nel programma, della vendita al pubblico).

1.3.- Col terzo, si duole del vizio di motivazione sulla relazione del professionista quanto alla fattibilità, per avere omesso il Tribunale di considerare i chiarimenti resi dalla società a seguito della richiesta del GD, sulla solvibilità dell’offerente, con la memoria depositata all’udienza, e quanto alla esigibilità dei crediti, il Tribunale non ha letto la relazione da cui risulta dato opposto.

1.4.- Col quarto, del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 per l’omessa audizione dell’imprenditore in violazione della L. Fall., art. 162, comma 2, non sanata dalla convocazione per chiarimenti che spettava al Collegio all’esito del procedimento.

2.1.- I primi tre motivi, che sono strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi in parte inammissibili, ed in parte manifestamente infondati.

E’ consolidato l’orientamento assunto da questa Corte in relazione al sindacato giudiziale in tema di concordato preventivo; con la pronuncia delle S.U., 1521 del 2013, è stato affermato che, in materia, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta: quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (in senso conforme, si sono espresse le successive sentenze rese a sezione semplice, 11014/2013, 13083/2013, 21901/2013, 24970/2013 e 11423/2014).

E la sentenza 12549/2014 si è specificamente espressa nel senso di ritenere che, in sede di ammissione della proposta di concordato preventivo, il tribunale ha il dovere di verificare la completezza e l’affidabilità della documentazione depositata a sostegno della domanda allo scopo di assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell’attivo destinato al loro soddisfacimento e, quindi, di consentirgli di esprimere, in modo informato, il proprio consenso sulla convenienza economica della proposta medesima.

Scendendo all’esame degli specifici motivi, e considerato che col primo mezzo la società ha inteso dolersi della valutazione del Tribunale sulla completezza della relazione dell’attestatore, dipendente invece da informazioni e certificazioni provenienti da terzi, deve rilevarsi che il Giudice del merito si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati, concludendo nel senso di ritenere carente il controllo relativo all’attestazione di veridicità dei dati contabili, e pertanto non idonea la relazione a fornire ai creditori la chiara informazione sulla proposta, nè su tale motivato giudizio può influire l’addebitabilità a terzi di dette carenze, rilevando il dato oggettivo in sè della incompletezza.

Quanto alla valutazione del giudizio di fattibilità del piano, formulato dal professionista, ed oggetto dei motivi secondo e terzo, deve ritenersi che il Tribunale si è mosso all’interno del perimetro valutativo allo stesso spettante, sindacando l’adeguatezza della relazione del professionista in merito ai criteri di stima dell’offerta d’acquisto, alla solvibilità dell’offerente ed alla esigibilità dei crediti esposti per cifre assai ingenti.

Nel condurre detta valutazione, il Tribunale ha esattamente considerato quella che era la valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del dott. I., considerandola carente ed immotivata nei limiti rilevati, di talchè le censure mosse sul piano motivazionale si risolvono in inammissibili censure di fatto nei confronti del giudizio di plausibilità del Tribunale, congruamente e compiutamente motivato, sulla relazione del professionista.

2.3.- Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha infatti dato atto che era stato sentito il debitore “unitamente ai professionisti che lo assistono all’udienza del 3/11/2010 avanti al Giudice relatore delegato dal collegio”, di talchè è manifestamente infondata la doglianza della parte di non essere stato sentito in camera di consiglio, considerato che il collegio può delegare il giudice relatore ex art. 738 c.p.c., comma 1, nè potrebbe sostenersi la necessità di una successiva separata audizione, come ritenuto dalla ricorrente, il cui oggetto non potrebbe essere altro che il provvedimento assunto dal Tribunale L. Fall., ex art. 162.

3.1.- Conclusivamente, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, che comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., secondo l’orientamento di cui alle pronunce 23586/2015 e 8804/2016, consente di definire il giudizio, senza necessità di rinviare alle Sezioni unite, che sono chiamate a risolvere la questione della ricorribilità per cassazione del decreto di inammissibilità del concordato, nel caso in cui l’impugnazione verta su vizi del procedimento concordatario in sè, sollevata con l’ordinanza 3472/2016, nonchè del decreto di inammissibilità ove sia stato impugnata separatamente la sentenza di fallimento sopravvenuta, sollevata con l’ordinanza 18558/2016.

Nulla sulle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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