Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2695 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 02/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20483/2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO n. 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO ALGIERI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE del COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI

LAUREATI DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 8,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la decisione del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI di ROMA,

depositata il 29/05/2017; n. 14/17;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’infondatezza del primo e

secondo motivo di ricorso e l’inammissibilità del terzo;

udito l’Avvocato GIANFRANCO PALERMO per il ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento, e l’Avvocato PIETRO ROMANO per il

controricorrente, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 30.7.2015 il Consiglio di disciplina territoriale del Collegio dei geometri di Cosenza deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di B.R. contestandogli l’infrazione del codice deontologico a fronte di morosità accumulata nei confronti della cassa previdenziale della categoria. All’esito del contraddittorio, sul presupposto che l’incolpato avesse riconosciuto l’addebito, quantomeno a decorrere dal 2010, ne deliberava la cancellazione dall’albo. Interponeva gravame il B. innanzi il Consiglio Nazionale dei geometri, il quale respingeva l’impugnazione confermando il provvedimento di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il B. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Consiglio di disciplina territoriale eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 12 e la violazione della L. n. 78 del 1990, artt. 7, 8 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; la falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1999, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; nonchè la falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Ad avviso del ricorrente non sussisterebbe la morosità contestatagli, perchè egli avrebbe soltanto ricevuto una richiesta di pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2010-2013, per i quali era prevista la modalità di riscossione mediante ruoli. La Cassa di Previdenza e Assistenza dei geometri, a seguito di un ampio contenzioso con gli iscritti e del riordino successivo all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, che ha vietato la riscossione dei contributi relativi alle annualità coperte da prescrizione, aveva intimato agli iscritti il pagamento dei contributi soltanto a partire dal 2010. La segnalazione d’ufficio operata dalla Cassa all’Ordine territoriale di appartenenza sarebbe erronea e contraria alle garanzie di informazione previste dalla L. n. 241 del 1990 e comunque lesiva del diritto al contraddittorio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la mancata tipizzazione delle fattispecie di illecito contemplate dalla norma regolamentare esporrebbe l’iscritto al rischio di essere sottoposto ad un procedimento disciplinare sulla base di formule vuote, senza quindi potersi adeguatamente difendere. Inoltre, secondo il ricorrente la sanzione in concreto irrogata (cancellazione dall’albo) sarebbe eccessiva posto che la norma prevede anche i meno gravi rimedi dell’avvertimento, della censura e della sospensione per non più di sei mesi.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sostenendo che il riferimento, operato nella contestazione disciplinare, alla nota inviata dalla Cassa di previdenza all’Ordine, non sarebbe idoneo ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato, al quale detta nota non sarebbe mai stata comunicata.

Prima di esaminare le tre doglianze – che comunque sarebbero da dichiarare inammissibili perchè con esse il ricorrente introduce un’istanza di riesame del merito della controversia – occorre considerare che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti del Consiglio di disciplina territoriale, e non anche dell’Ordine territoriale. Dal che deriva l’inammissibilità dello stesso, posto il principio affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 16993 del 10/07/2017 (Rv. 644918) in materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, certamente estensibile anche alla presente fattispecie: “… non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all’Ordine, sicchè, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall’altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio…”.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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