Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2695 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2695 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 26213-2012 proposto da:
SICARI ALESSANDRA SCRLSN76E51H501L,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3637

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso

la

sentenza n.

4184/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2012 r.g.n.

6800/2010.

RG 26213/12

RILEVATO

Che con sentenza depositata il 19.5.12, la Corte d’appello di Roma,
quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n.21206\09, dichiarava la
nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra
Alessandra Sicari e la società Poste Italiane il 20.10.98, ex art. 8 del
c.c.n.l. 1994 e successive integrazioni, per esigenze eccezionali

le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da
tale data, con condanna della società Poste al pagamento di una
indennità pari a 4 mensilità di retribuzione ex art. 32 L. n. 183\10.
Che per la cassazione

di tale sentenza propone ricorso la Sicari,

affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la società
Poste con controricorso.

CONSIDERATO
Che con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione
e\o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2099 c.c. e 32 L. n.
183\10, oltre agli artt. 383 e 384 c.p.c., lamentando che la sentenza
rescindente di questa Corte, nell’affermare la illegittimità solo del
contratto a termine di cui sopra (a fronte dei tre stipulati), aveva
tuttavia respinto l’impugnazione di Poste inerente la condanna della
datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di
costituzione in mora sino alla scadenza del terzo anno successivo alla
scadenza dell’ultimo contratto a termine, determinando così il giudicato
sul punto (precludendo dunque in tesi l’applicazione dell’art. 32 L. n.
183\10).
Che i motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione,
sono infondati, posto che la sentenza rescindente ha dichiarato
inammissibile la censura di Poste relativamente alla condanna della
società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dalla
data di messa in mora (“posto che la Corte territoriale ha
esplicitamente individuato l’atto col quale il lavoratore ha offerto la
propria prestazione determinando così, a carico del prestatore di
lavoro, una situazione di mora accipiendi, la censura deve essere
3

conseguenti la riorganizzazione aziendale in atto, nonché l’esistenza tra

RG 26213/12

considerata inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza, non essendo stato riprodotto nel ricorso il testo del
suddetto documento, del quale viene contestata l’idoneità a costituire
atto di costituzione in mora”).
Che la medesima sentenza rescindente ha invece accolto il ricorso
incidentale col quale veniva censurata la statuizione della sentenza
impugnata che, in sede di liquidazione equitativa del danno, aveva

interruzione del rapporto il termine ad quem scelto come parametro
per la determinazione del danno subito dal lavoratore, ritenendo
illegittimo il parametro del triennio utilizzato dalla pronuncia
impugnata, cassando così la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte
d’appello di Roma.
Che pertanto la questione della misura risarcitoria era ritualmente
pendente dinanzi al giudice del rinvio che ha applicato lo

ius

superveniens costituito dall’art. 32 L. n. 183\10, ed applicabile anche ai
giudizi pendenti (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 21691 del 2016).
Che nel senso ora detto questa Corte si è già pronunciata con ord.
n.1995\15, ord.n. 85\15, ove si è evidenziato che, come nella presente
controversia, era peraltro pendente, a seguito del rinvio ad opera della
S.C., la questione circa la validità dei contrati a termine stipulati tra le
parti, e dunque la connessa vicenda risarcitoria. In particolare questa
Corte ha affermato che l’efficacia vincolante della sentenza di
cassazione con rinvio

presuppone il permanere della disciplina

normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, e
pertanto viene meno allorché quella disciplina sia stata
successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di “ius
superveniens” (in particolare quello costituito dalla legge 4 novembre
2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7).
Che il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per
4

individuato nella scadenza del terzo anno successivo alla data di

RG 26213/12

esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2017
Il Presidente

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(dr. Vincenzo Di Cerbo)

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