Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2695 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 04/02/2021), n.2695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29759-2019 proposto da:

M.K. e M.E., rappresentati e difesi dall’avv.to

TIZIANA SANGIOVANNI con studio in Bari, via Nicolai 299, ed

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TARANTO SEZ.

DIST.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 1666/2019 del

28.6.2019, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

he:

1. K. ed M.E., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore M.D. ricorrono affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto della Corte d’Appello di Lecce che aveva respinto il reclamo da loro proposto avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione a permanere nello Stato Italiano, nell’interesse della minore, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 (T.U.I.)

1.1. Per ciò che qui interessa, i ricorrenti hanno dedotto di provenire dall’Albania; hanno aggiunto di essere arrivati in Italia per cercare un lavoro e di essersi pienamente integrati, ottenendo un permesso di soggiorno triennale, ex art. 31 TUI, in ragione della presenza della figlia minore D., nata nel (OMISSIS) e trasferitasi con loro in Italia. Poichè il permesso era scaduto (il 30.5.2019), avevano chiesto l’autorizzazione al rinnovo in ragione dei gravi danni psicofisici che sarebbero derivati alla minore sia da una separazione dai genitori sia da uno sradicamento dal paese in cui la bambina si era pienamente ambientata (attraverso la frequenza della scuola, attività ludiche, etc).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3: lamentano l’erronea interpretazione della norma ed il disconoscimento delle gravi esigenze psicofisiche della minore, contrastante con la prevalente giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo, lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche con riferimento all’art. 9 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo: si dolgono del fatto che la norma richiamata prevedeva che lo straniero minore di 18 anni non fosse mai assoggettabile ad espulsione, con la conseguenza che l’inevitabile allontanamento della piccola D., assimilabile a detta fattispecie, doveva ritenersi illegittimo, in base alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sull’interpretazione della norma richiamata.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Pacifica l’assenza di qualsiasi forma di pericolosità dei genitori della minore ed incontestata la loro integrazione sociale durante il periodo di legittima permanenza nel territorio italiano, si osserva in premessa che la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha affermato che “in tema di immigrazione e di diritto all’unità familiare, la norma d’indirizzo generale di cui all’art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. n. 176 del 1991 e richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28), secondo cui “l’interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, prescrive che gli Stati vigilino affinchè il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l’ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte, sicchè, ove lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sè recessive rispetto all’interesse, pur preminente, del fanciullo.” (cfr. Cass. 26831/2019 ed, ancor prima Cass. 14238/2018; Cass. 1563/2020;).

3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur non mettendo in dubbio l’assenza di una condizione di pericolosità dei genitori, ha aderito acriticamente alla valutazione del primo giudice ed ha rilevato che la sua statuizione non deponeva per la ricorrenza di una situazione di pregiudizio per la minore, in quanto la “breve durata” del soggiorno in Italia rendeva poco credibile che la bambina potesse ritenersi integrata.

3.3. In tal modo, tuttavia, i giudici d’appello hanno omesso di applicare i principi di diritto affermati da questa Corte in materia che oltre a sottolineare che i gravi motivi che giustificano la concessione del permesso di soggiorno ex art. 31 TUI non postulano necessariamente situazioni di emergenza eccezionali, strettamente collegate a condizioni di salute – ha specificato che la valutazione da compiere impone di collocare al primo posto il rischio di un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, tenuto conto dell’età e dell’incidenza di essa sullo sviluppo psico fisico del minore (cfr. Cass. 21799/2010): tale principio-che pone al centro della valutazione il rapporto fra percorso di crescita ed elemento anagrafico-è stata erroneamente interpretata dalla Corte territoriale che ha ritenuto, senza un idoneo esame del caso concreto e delle circostanze dedotte, che il periodo di quattro anni trascorso dalla bambina (su sei anni di vita complessiva) nel paese di accoglienza non potesse configurare un indice di integrazione e, dunque, di potenziale danno.

3.4. Il giudici d’appello, infatti, si sono limitati ad affermare che era “poco credibile per la sua tenera età e la breve durata del suo soggiorno in Italia che la minore possa essere inserita in una rete di rapporti e di relazioni personali tale da rendere dannoso il suo allontanamento se seguisse i suoi genitori non più autorizzati a permanere in Italia” (cfr. pag. 3, secondo cpv, del decreto impugnato).

3.5. Tale interpretazione è erronea, illogica e perplessa e non tiene conto che, nel caso in esame, il tempo di vita trascorso dalla minore in Italia è proporzionalmente ben maggiore di quello vissuto nel paese di origine (tenuto conto del tempo di vita complessivo), e corrisponde a fasi di crescita decisive nella formazione della personalità del bambino, futuro adolescente ed adulto: la statuizione, inoltre, mostra di non aver affatto considerato le circostanze riportate nelle censure che erano state proposte e che sono specificamente richiamate nel ricorso (cfr. pag. 14 primo cpv ed il riferimento a pagg. 1-4 del reclamo allegato).

3.6. Al riguardo, in termini ancor più specifici, questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “nella valutazione del danno grave per lo sviluppo psico-fisico di minori, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, il tribunale per i minorenni non può omettere di tenere in considerazione, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, anche l’età prescolare dei minori e la disponibilità del genitore richiedente ad occuparsi della loro cura, in ausilio della madre soggiornante impedita temporaneamente a farlo.” (cfr. Cass. 5938/2020). Nel caso in esame tale orientamento risulta disatteso, ragione per cui la censura deve essere accolta.

4. Ma anche il secondo motivo è fondato.

4.1. Nel passaggio motivazionale riportato al superiore cpv 3.4., la Corte non ha affatto valutato il contrasto interpretativo fra la decisione assunta e la prescrizione contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a), rispetto alla quale questa Corte ha condivisibilmente affermato, in una fattispecie analoga a quella in esame, che “la speciale autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in territorio italiano, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in favore del familiare del minore straniero che si trovi in Italia, si fonda sul presupposto che, ai sensi del D.Lgs. cit., art. 19, comma 2, lett. a), quest’ultimo non può essere espulso. Ne consegue che la valutazione delle condizioni per il rilascio di detta autorizzazione non può esaurirsi in un giudizio sul radicamento del minore sul territorio italiano, il quale si risolverebbe in una grave violazione del divieto di espulsione. Tale considerazione può essere utilizzata solo come elemento integrativo, che concorre alla formulazione del giudizio prognostico, il quale deve fondarsi, indefettibilmente, sull’accertamento, secondo un giudizio probabilistico, del nesso causale tra l’allontanamento coattivo del genitore e i verosimili effetti pregiudizievoli sull’equilibrio psico-fisico del minore.”(cfr. Cass. 15642/2020).

4.2. Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione si pone in contrasto con un’interpretazione costituzionalmente orientata delle due norme richiamate, fra loro concorrenti in funzione della tutela del soggetto minorenne.

5. Il decreto, pertanto, deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati, ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia per il riesame della controversia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese dle giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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