Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26949 del 23/12/2016
Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.23/12/2016), n. 26949
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23004-2010 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato
e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, LUIGI
CALIULO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1160/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 30/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE MATANO, con delega, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/7-30/9/2009, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale, che aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Bacchelli Si.Ra. s.r.l., intesa ad ottenere l’ammissione in via privilegiata ex art. 2755 c.c., anzichè in chirografo, della somma di Euro 3526,69, per le spese, competenze ed onorari di giustizia per la presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti della detta società.
La Corte del merito, premesso che secondo gli artt. 2755 e 2770 c.c. spetta al creditore privilegio speciale sulle cose sottoposte a pignoramento, ha escluso che l’equiparazione del fallimento al pignoramento possa comportare l’estensione del privilegio speciale a tutti i beni appresi alla massa attiva, da cui la trasformazione del privilegio da speciale a generale, in quanto in tal modo si darebbe vita ad un privilegio generale anomalo, in violazione dell’art. 2745 c.c., rilevando altresì che, secondo la normativa ratione temporis applicabile: a) l’istanza di fallimento costituisce presupposto non necessario della dichiarazione di fallimento; b) l’equiparazione della dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento, prevista dalla L. Fall., art. 54, comma 3, riguarda la specifica ipotesi della disciplina degli interessi dei crediti già assistiti da privilegio; c) non necessaria l’assistenza di difensore per presentare l’istanza di fallimento.
Ricorre avverso detta pronuncia l’Inps, con ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Con l’unico mezzo, l’Inps si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2755 e 2770 c.c., L. Fall., art. 54, comma 3 e art. 95 c.p.c..
2.1.- Il motivo è fondato.
Questa Corte, con la pronuncia 6787/2000, ha ritenuto di confermare il privilegio per le spese di giustizia al credito maturato per l’attività relativa alla richiesta di fallimento, valorizzando il principio fissato nell’art. 95 c.p.c. in forza del quale le spese sostenute dal creditore procedente sono a carico di chi subisce la esecuzione, con il privilegio degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. e rinvenendo un sostanziale parallelismo tra il creditore procedente nella esecuzione singolare ed il creditore istante nella procedura concorsuale “tale da attribuire anche a quest’ultimo il diritto alla ripetizione prelatizia delle spese sostenute per l’esercizio dell’unico mezzo consentitogli al fine di recuperare il proprio credito, che è poi mezzo realizzante il suo come l’interesse degli altri creditori, cui indubitabilmente giova la sottrazione dei beni alla disponibilità dal debitore e la loro destinazione al soddisfacimento dei propri crediti, in forza della dichiarazione di fallimento da lui (obbligatoriamente) richiesta.”
Detto principio è stato ribadito, sia pure in via incidentale, dalla pronuncia 1186/2006, ed allo stesso questa Corte intende dare continuità.
3.1.- Il ricorso va pertanto accolto e, cassata la pronuncia impugnata, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., disponendosi l’ammissione in privilegio; la natura della controversia e il comportamento del Fallimento, che scegliendo l’inerzia processuale ha sostanzialmente inteso rimettersi a giustizia, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce il privilegio; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016