Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26949 del 14/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26949 Anno 2017
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20629-2015 proposto da:
PALMA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DEL RISORGIMENTO n.36, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO CAPITELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.P.A. (C.F. 00488680588),
in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI
CAPRETTARI n.70, presso lo studio degli avvocati VIRGINIA RIPA
DI MEANA, e MAURIZIO MARTINETTI che lo rappresentano e
difendono;

Data pubblicazione: 14/11/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 3181/2013 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 13/02/2013 e l’Ordinanza della Corte d’Appello di Roma
del 15/05/2015 depositata il 25/05/2015;

partecipata del 17/10/2017 dal Presidente relatore Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3181 del 2013
(pubblicata il 13 febbraio 2013), ha respinto la domanda
proposta dal signor Angelo Palma, fotografo, nei confronti del
Gruppo Editoriale L’Espresso SpA, con riferimento a due
domande a suo tempo proposte: a) una, contenente la
richiesta di equo compenso per la seconda pubblicazione di
alcune foto già edite dalla stessa società; b) l’altra, di
risarcimento del danno per la mancata restituzione di varie
fotografie dello stesso autore, richieste senza esito
all’Editoriale.
Secondo la Corte territoriale, posto che il fotografo non aveva
diritto all’equo compenso per le foto la cui riproduzione era
avvenuta in epoca antecedente al 20 luglio 1987
(corrispondente ai vent’anni prima della notifica dell’atto di
citazione), per le foto riprodotte in epoca successiva a quella
data non v’era alcun sostegno probatorio – neppure indiziario che limitasse, ad una sola edizione, la loro stampa.
Inoltre, con riferimento alla mancata restituzione delle foto tale
assunto non aveva ricevuto alcuna conferma dalle risultanze
istruttorie acquisite al giudizio, sicché non era emerso che
l’Editoriale avrebbe trattenuto presso di sé alcuni esemplari,
avendo persino posto il materiale in suo possesso all’esame
dell’autore.
Quest’ultimo, con due mezzi di cassazione, reitera le doglianze
svolte in sede di appello (e dichiarate inammissibili)
lamentando la mancata inferenza del patto di pubblicazione
unica dalla mancata consegna del negativo delle foto, con
violazione dell’art. 89 della L n. 633 del 1941 e l’inversione
dell’onere probatorio riguardo alla mancata restituzione delle
stampe fotografiche poste a disposizione dell’Editoriale.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
Ric. 2015 n. 20629 sez. MI – ud. 17-10-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Ric. 2015 n. 20629 sez. M1 – ud. 17-10-2017
-3-

procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche
che, tuttavia, non appaiono idonee a una sua riconsiderazione.
Il ricorso, tuttavia, si palesa manifestamente infondato.
Ai fini della prova del «patto di unica riproduzione fotografica»,
nascente dal fatto che il giudice non avrebbe valutato il fatto
che i negativi non sarebbero stati consegnati all’Editoriale, pur
prendendo atto di una qualche forma di allegazione della
censura nella fase di merito, resta il dato che la previsione di
cui all’art. 89 della legge Autore (n. 633 del 1941) , nello
stabilire la regola secondo cui «la cessione del negativo o di
analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende,
salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell’articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente» non
regola affatto il caso opposto, ossia quello – che occupa la
discussione in esame – nel quale l’autore delle fotografie abbia
trattenuto il negativo e ceduto esclusivamente la stampa della
foto.
Tanto infatti, se limita l’attività dell’editore nella attività sua
propria (non potendo contare sulle possibilità manipolative che
il negativo consente), non è affatto sinonimo di presunzione
dell’esistenza di un patto di limitazione ad una sola stampa, del
quale occorre dare comunque la prova, nei modi di legge.
La doglianza, pertanto, è priva di pregio ai sensi del seguente
principio di diritto:
«in tema di cessione dei diritti di autore sulle fotografie, la
previsione di cui all’art. 89 della legge sul diritto di autore, n.
633 del 1941, nello stabilire la regola secondo cui «la cessione
del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti
nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al
cedente», non regola affatto il caso opposto, ossia quello nel
quale l’autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo (o
l’analogo mezzo di riproduzione) limitandosi a cedere
all’editore una copia stampata di esso, atteso che in tal caso
l’esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata
attraverso gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una
inesistente presunzione di legge».
Quanto, alla seconda doglianza (quella della mancata
restituzione di tutte le foto consegnate all’Editore per
l’eventuale riproduzione), essa al di là del nomen iuris, tende
ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla
rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di
merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), avendo il giudice
di primo grado fatto riferimento a emergenze istruttorie che
non possono essere più sindacate in questa sede.

In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e va
pertanto respinto con le conseguenze di legge: le spese
processuali, in favore della parte controricorrente, liquidate
come da dispositivo, e l’accertamento dei presupposti per il
raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte,
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in complessivi C 6.100,00, di cui
100,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte delij ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile, il 17 ottobre 2017.

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