Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26949 del 02/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26949 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 27120-2008 proposto da:
BONTEMPO MARIA ANTONIETTA C.F.
elettivamente

domiciliata

BNTMNT55M53C284U,

in ROMA, VIA ACHILLE PAPA

21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET
o

RODOLFO, che la

rappresenta

e difende unitamente

all’avvocato MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;
– ricorrente

2013
2593

contro

– INTESA SAN PAOLO S.P.A.

(già

SANPAOLO IMI S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

Data pubblicazione: 02/12/2013

18 PALAZZO VALADIER, presso lo studio dell’avvocato DI
GENNARO FRANCESCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SVILUPPO ECONOMICO DELL’ ITALIA

MERIDIONALE

P.I.

00332900638;

intimata

Nonché da:
ISVEIMER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – ISTITUTO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL’ ITALIA MERIDIONALE P.I.
00332900638, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR
eztto
clat I
frO 1. 15
C325, presso lo studio ABIGNENTE
c e la rappresenta e
i

difende unitamente all’avvocato MARTANO ALFREDO,
giusta delega in atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro
BONTEMPO MARIA ANTONIETTA

C. F.

BNTMNT55M53C284U,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA
21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET
RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

ISVEIMER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – ISTITUTO PER LO

- INTESA SAN PAOLO S.P.A. (già SANPAOLO IMI S.P.A.);
– intimata –

avverso la sentenza n. 2575/2008 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 30/05/2008 R.G.N. 3625/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VENUTI;
udito l’Avvocato MAR S IGLIA GUIDO;
uditi gli Avvocati RIZZO GAETANO, ABIGNENTE ANGELO,
MARTANO ALFREDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’
incidentale.

udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO

t
R.G. n. 27120/08
Ud. 18.9.2013

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 9 aprile 30 maggio 2008, ha confermato la decisione di primo grado che
aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a
Bontempo Maria Antonietta dalla Isveimer S.p.A. in liquidazione,
per violazione della procedura sui licenziamenti collettivi (L.
223/91) ed aveva condannato la Isveimer al risarcimento del
danno da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate
dalla data del licenziamento sino al 30 novembre 2000, senza
disporre la reintegrazione nel posto di lavoro.
Ha osservato la Corte di merito che la illegittimità del
licenziamento discendeva dalla mancata indicazione delle modalità
con cui erano stati applicati i criteri di scelta adottati dal datore di
lavoro ex art. 4, comma 9, della legge n. 223/91, ciò che non aveva
consentito ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e
agli organi amministrativi di controllare la correttezza
dell’operazione e la sua rispondenza agli accordi eventualmente
raggiunti; che, contrariamente a quanto stabilito nel verbale di
accordo del 10 dicembre 1998, non era stata effettuata, prima del
recesso, alcuna comparazione circa la competenza professionale
dei lavoratori ai fmi del compimento delle attività finali di
liquidazione, essendo stato il licenziamento della ricorrente
disposto per essere stata soppressa la posizione lavorativa da lei
ricoperta e per la impossibilità di utilizzarla in altra posizione; che i
provvedimenti di recesso erano stati dunque adottati sulla base di
generiche esigenze organizzative ed in modo del tutto discrezionale;
che la cessazione dell’attività della società precludeva alla
lavoratrice di essere reintegrata nel posto di lavoro per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

impossibilità sopravvenuta della prestazione; che, pur sussistendo
una residua organizzazione di beni, mezzi e persone, questa era
esclusivamente diretta a consentire la definitiva dismissione dei
rapporti giuridici intercorrenti con i terzi; che i lavoratori che
durante la fase della liquidazione lavoravano presso la Isveimer

l’Isveim.er doveva quindi essere condannata al solo risarcimento del
danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del
licenziamento sino a quella di cessazione dell’attività (1 dicembre
2000), con i relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Osservava infine la Corte territoriale che era infondata la
domanda della lavoratrice che aveva chiesto di essere assunta dal
Banco di Napoli, poi Intesa Sanpaolo S,p.A., il quale non avrebbe
osservato l’impegno assunto nei confronti del personale della
controllata Isvemeir di garantire i livelli occupazionali.
Ed infatti con le disposizioni di cui al D.L. 27 marzo 1996 n.
163, più volte reiterato e non convertito, nonché con quelle di cui
al D.L. 24 settembre 1996 n. 497, convertito nella L. 588 del 1996,
il legislatore si era limitato a prevedere un intervento finanziario
pubblico ai fini del risanamento, della ristrutturazione e della
privatizzazione del Banco e del contenimento del costo del lavoro e
non già a preservare i livelli occupazionali delle società del gruppo.
Né l’ipotizzato diritto alla assunzione poteva derivare dagli
accordi del luglio 1996 e di quelli successivi che il Banco aveva
stipulato in dipendenza delle prescrizioni della legge n. 588 del
1996, art. 3, di conversione del D.L. n. 497/96, posto che con tali
accordi non era stato assunto alcun impegno per la tutela dei posti
di lavoro né era stata prevista l’adozione di specifici correttivi per il
caso di soppressione dei posti medesimi.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la
dipendente. Resistono con controricorso sia la società Isveimer che ha altresì proposto incidentale – che la Intesa Sanpaolo S.p.A.
Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

svolgevano solo compiti inerenti alla liquidazione della società; che

3

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi, principale
ed incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art.
335 cod. proc. civ.).
2. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi; quello
quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore (tale
disposizione è stata abrogata dall’art. 47, comma 1, lett. d), della
legge 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009).
3. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente
denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 416, 418 e
437 cod. proc. civ. nonché violazione dell’art. 112 dello stesso
codice.
Deduce che, pur non avendo la società Isveimer eccepito il
fatto ostativo alla reintegrazione per impossibilità sopravvenuta
conseguente alla cessazione dell’attività nel dicembre 2000 né,
tanto meno, proposto domanda riconvenzionale, la Corte di
merito, confermando sul punto la statuizione di primo grado, ha
escluso che la ricorrente potesse essere reintegrata nel posto di
lavoro in ragione di detta causa.
Così facendo il giudice d’appello è incorso nel vizio di
ultrapetizione, avendo adottato una pronuncia non richiesta.
4. Con il secondo motivo la ricorrente principale denunzia
violazione degli artt. 2448 cod. civ., 4, 5 e 24 L. 223/91, 3 L.
604/66, 18 L. 300/70, 1256, 1463, 1464 cod. civ. nonché vizio di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Afferma che, per espressa ammissione della società Isveimer,
l’attività liquidatoria della medesima era proseguita negli anni
successivi al 2000.
Tale prosecuzione risultava dal bilancio della società al 31
dicembre 2004 ed era stata assicurata attraverso l’utilizzazione di

ex dipendenti della società Isveimer, distaccati dal Banco di
Napoli, nonché da lavoratori assunti con contratti di

incidentale in due motivi. A tutti tali motivi fanno seguito i relativi

4

collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell’attività di
recupero dei crediti e di gestione delle poste passive.
Vi era quindi la possibilità di utilizzare la ricorrente ben oltre
la suddetta data del dicembre 2000, tanto più che sino al
momento della cancellazione dell’impresa era ben possibile la

5. Con il terzo motivo del ricorso principale la ricorrente
denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc.
civ., 2697 e 2727 cod. civ. nonché omessa e insufficiente
motivazione.
Ripropone le medesime argomentazioni svolte con il secondo
motivo, aggiungendo che la società Isveimer non ha fornito alcuna
prova circa la totale cessazione dell’attività.
6. Con il quarto motivo la ricorrente principale denunzia
violazione e falsa applicazione del “D.L. 27.3.1996 n. 163, D.L. n.
293 del 27.5.96, della legge 558/96”, degli artt. 1176, 1218, 2043
cod. civ., degli artt. 1362 e segg. cod. civ. cod. civ. nonché
illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione.
Deduce che erroneamente la Corte di merito ha rigettato la
domanda con la quale era stato chiesto che venisse disposta la
sua assunzione alle dipendenze di Intesa Sanpaolo S.p.A. (già
Banco di Napoli), azionista di maggioranza dell’Isveirner e capo del
gruppo, con una interpretazione errata della legge e degli accordi
sindacali ad essa conseguenti.
Ed infatti in base al D.L. 27 marzo 1996 n. 163, non
convertito in legge, ai successivi decreti legge, pure non convertiti,
e al D.L. 24 settembre 1996 n. 497, convertito nella L. 588 del
1996, recanti disposizioni urgenti per il risanamento, la
ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli,
quest’ultimo avrebbe dovuto privilegiare gli aspetti occupazionali
del gruppo, escludendo il ricorso ai licenziamenti, tanto più che la
messa in liquidazione dell’Isveimer costituiva una fase del piano

reviviscenza della stessa e la ripresa dell’attività.

5

di ristrutturazione di tale società ed era legata al processo di
ristrutturazione del Banco.
L’obiettivo della tutela occupazionale nell’ambito del
gruppo era stato posto alla base degli accordi sindacali
sottoscritti nel luglio 1996 con i rappresentanti sindacali del

Il Banco aveva palesemente violato detti accordi, onde
doveva essere riconosciuta la sua responsabilità per
inadempimento specifico, con il conseguente risarcimento di tutti
i danni subiti dalla ricorrente.
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società
Isveimer, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 4
della legge n. 223/91, deduce che la procedura di licenziamento
collettivo era stata esperita dalla stessa società non in vista di una
riduzione del personale, ma della cessazione dell’attività e, quindi,
della risoluzione di tutti i rapporti di lavoro. L’unica verifica
consentita era dunque quella di controllare la effettività della scelta
datoriale di cessare l’attività.
Nella specie erano state dettagliatamente illustrate le fasi di
dismissione del personale in riferimento alle esigenze della
progressiva cessazione dell’attività imprenditoriale ed erano stati
comunicati i criteri di scelta convenuti con la controparte
sindacale, coerenti con il finale azzeramento del personale,
avvenuto il 30 novembre 2000, che non consentiva un diverso
impiego dei lavoratori in altri settori dell’attività produttiva
integralmente e definitivamente cessata.
8.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale,

denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.
civ., deduce che la Bontempo non aveva formulato censure in
ordine all’avvenuto inoltro agli organi competente dell’elenco e
“delle schede” dei singoli lavoratori licenziati e dei relativi accordi
con le organizzazioni sindacali.

Banco di Napoli e delle altre società del gruppo.

6

In mancanza di dette censure la Corte di merito non avrebbe
potuto prendere in considerazione eventuali ragioni di illegittimità
della procedura, in applicazione del principio di carattere
processuale secondo cui la parte che chiede al giudice un
determinato provvedimento è tenuta ad allegare tutte le circostanze
domanda, principio che, in caso di deduzione dell’illegittimità del
licenziamento, comporta la necessità di indicare i vizi di forma e di
sostanza che inficiano lo stesso.
9. L’esame del ricorso incidentale deve precedere, sotto il
profilo logico-giuridico, quello del ricorso principale.
10. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.
La Corte di merito, nel ritenere illegittimo il recesso intimato
alla

B on temp o , non ha escluso che la procedura del licenziamento

collettivo fosse stata esperita dalla Isveimer in vista della
cessazione dell’attività della stessa, ma ha osservato che, in base
all’accordo del 10 dicembre 1998 stipulato con le organizzazioni
sindacali, i nominativi dei dipendenti da licenziare avrebbero
dovuto essere individuati sulla base del criterio costituito dalla
competenza professionale necessaria a garantire nel migliore dei
modi lo svolgimento delle attività di liquidazione.
Ha aggiunto che di tale attività di comparazione non v’era
traccia nell’elenco dei lavoratori ritenuti necessari all’espletamento
delle operazioni di liquidazione né nella comunicazione di recesso
trasmessa alla Bontempo nella quale veniva fatto riferimento alla
soppressione della posizione lavorativa ricoperta dalla medesima
ed alla impossibilità di utilizzarla in altra posizione.
Tale stato di cose si era tradotto in una violazione delle
modalità dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni
sindacali ed aveva comportato la lesione di un interesse
giuridicamente rilevante della lavoratrice, tanto più che nel
settembre 2000 fu avviato un programma di esodo volontario,
collegato peraltro ad una possibile riassunzione presso altre

e gli elementi di fatto che giustificano la proposizione della

7

società, che comprovava la non configurabilità di un effettivo
azzeramento dell’organico alla data di estromissione della
Bontempo.
A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente incidentale non
formula rilievi o censure specifiche – ciò che di per sé rende

procedura seguita dalla Isveimer erano state dettagliatamente
illustrate le fasi di dismissione del personale nonchè osservati i
criteri di scelta convenuti con la parte sindacale, omettendo però,
in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, di precisare quali sono stati detti criteri, di trascrivere
il loro contenuto, di indicare i relativi documenti e la fase
processuale in cui risultano prodotti.
11. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata, l’oggetto del giudizio
di primo grado era costituito dalla dedotta inefficacia del
licenziamento per violazione della legge 223/91 e cioè per il
mancato rispetto dell’iter procedurale, della corretta e completa
informativa alle parti sindacali nonché dei criteri di scelta del
personale da licenziare.
Di tutto ciò è stato dato atto nella sentenza di primo grado,
tanto che, nel proporre appello verso tale sentenza, la società
Isveimer – come pure risulta dalla sentenza impugnata – ha
sostenuto, tra l’altro, che la puntuale indicazione dei criteri di
scelta era irrilevante, dovendo nella specie procedersi al
licenziamento di tutti i dipendenti.
Appare pertanto destituito di fondamento il motivo in esame,
avendo la Corte di merito fondato la propria decisione, sul punto,
su un tema di indagine che aveva formato oggetto di
contraddittorio sin dal primo grado del giudizio e che era stato
oggetto di gravame della stessa società.
12. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.

inammissibile il motivo -, limitandosi ad osservare che nella

8

Il datore di lavoro che abbia cessato totalmente l’attività e che
sia convenuto in giudizio da un dipendente che deduca la
illegittimità del suo licenziamento non è tenuto a proporre
domanda riconvenzionale o formale eccezione per introdurre nel
processo la sopravvenuta cessazione dell’attività. Tale cessazione

operato simile scelta rappresenta una circostanza di fatto che può
essere introdotta nel processo senza necessità di rispettare alcun
formalismo, atteso che non si tratta né di una domanda
riconvenzionale né di una eccezione in senso proprio (cfr., in questi
termini, Cass. 13297/07; Cass. 29936/08, Cass. 857/09).
13. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, che in
ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente,
sono fondati.
L’obbligo di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro a
seguito di sentenza con cui, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300
del 1970, il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo, viene
meno, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, solo in
presenza di cause che impediscano oggettivamente e in modo
assoluto il potere di assunzione da parte del datore di lavoro o lo
svolgimento della prestazione da parte del lavoratore (Cass. 13
luglio 2000 n. 9307; Cass. 26 giugno 2009 n. 15073).
La delibera di messa in liquidazione di una società
regolarmente costituita non determina l’estinzione dell’ente e la
cessazione della sua attività imprenditoriale, giacchè tale
cessazione si verifica solo al momento dell’effettiva estinzione di
ogni rapporto, attivo o passivo facente capo alla società (cfr. Cass.
n. 4214/94 e Cass. 2983/11).
L’attività di liquidazione è costituita, infatti, da due momenti:
la realizzazione dell’attivo ed il pagamento dei debiti; la ripartizione
del residuo tra i soci.

rientra nella libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. e l’aver

9

Nello svolgimento di tale attività i liquidatori incontrano il
solo limite, di cui all’art. 2279 c.c., del divieto di nuove operazioni
che non siano funzionali alla finalità di liquidazione.
All’esito di tali operazioni i liquidatori devono redigere il
bilancio finale di liquidazione, approvato il quale ed eseguita la

della società dal registro delle imprese e la pubblicazione del
provvedimento di cancellazione nell’apposito bollettino.
Nella specie la Corte territoriale, nel confermare la sentenza
di primo grado che aveva escluso la possibilità di reintegrare la
ricorrente nel posto di lavoro in considerazione della cessazione
integrale dell’attività alla data del 1° dicembre 2000, non ha
considerato che, come ha dato atto la società Isveimer, l’attività
liquidatoria della Isveimer è proseguita dopo tale data attraverso
l’utilizzazione di alcuni collaboratori esterni e

di cinque ex

dipendenti della Isveimer in distacco temporaneo dal Banco di
Napoli.
Detta società quindi ha continuato a sopravvivere, sia pure
ai fini dell’attività di recupero dei crediti e di gestione delle poste
passive, senza che fosse venuto meno il substrato oggettivo della
prestazione di lavoro.
Ha altresì omesso la sentenza impugnata di valutare se il
datore di lavoro nella descritta situazione potesse utilizzare le
prestazioni della ricorrente, in ossequio alla sentenza di
reintegrazione emessa in suo favore, ferma restando la possibilità
per il medesimo di esercitare nuovamente il proprio potere di
recesso nell’ipotesi di cessazione definitiva di ogni attività.
Infine la Corte di merito non si è data carico di accertare se
dopo il dicembre 2000 fossero state costituite o riaperte nuove
posizioni previdenziali ed assicurative, sia pure ai fini della
liquidazione;

ripartizione del residuo tra i soci devono chiedere la cancellazione

10

A tutte tali lacune è necessario che venga data una
esauriente risposta, onde i motivi in esame devono essere accolti
e la sentenza deve essere sul punto cassata con rinvio.
14. Il quarto motivo del ricorso principale è infondato.
La Corte di merito, nel rigettare l’analoga censura proposta

che le disposizioni dei decreti legge richiamati dalla ricorrente e
gli accordi attuativi del luglio 1996 non prevedono un impegno
del Banco di evitare il licenziamento, di garantire i livelli
occupazionali, di riassorbire il personale all’interno del gruppo
ovvero di dar vita all’esame congiunto finalizzato alla ricerca di
soluzioni alternative al licenziamento.
Nel contestare tale assunto, la ricorrente continua a ribadire
che l’obiettivo degli accordi sindacali del luglio 1996 era quello di
tutelare gli aspetti occupazionali nell’ambito del gruppo.
Ma, sia i decreti leggi n. 163/96 e n. 293/96, non convertiti
in legge, che il decreto legge n. 497/96, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 588/96, richiamati dalla ricorrente,
non fanno menzione alcuna dell’esigenza di preservare gli assetti
occupazionali in atto (cfr. art. 3 di detti decreti). In particolare, gli
interventi finanziari del Tesoro erano condizionati alla
deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi
amministrativi del Banco di un idoneo piano di ristrutturazione
da sottoporre all’approvazione della Banca d’Italia e conforme
all’ordinamento comunitario, previa individuazione dei criteri, dei
tempi e delle modalità per il risanamento patrimoniale ed
economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo,
nonché alla stipulazione, entro il 31 luglio 1996, di accordi
sindacali al fine di diminuire, entro il 31 dicembre 1997, il costo
del lavoro.
La ricorrente richiama gli accordi sindacali del luglio 1996,
laddove nel preambolo si fa riferimento all’esigenza di privilegiare
gli aspetti occupazionali del gruppo, ma non contesta che in

dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, ha rilevato

11

nessuna parte degli stessi accordi vi fosse un impegno da parte
del Banco di Napoli di tutelare i posti di lavoro ovvero di adottare
specifici correttivi per il caso di soppressione di tali posti.
Quanto, infine, agli ulteriori profili di censura,
sostanzialmente riconducibili al vizio di motivazione, gli stessi
sulla inosservanza delle regole ermeneutiche in cui la Corte
territoriale, nell’interpretazione di tali accordi, sarebbe incorsa, nè
sulla sussistenza di lacune o contraddizioni nel ragionamento
posto dalla Corte di merito a base della decisione.
15. In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo
del ricorso principale mentre vanno rigettati tutti gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi
accolti, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo
esame, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo e il terzo motivo del
ricorso principale e rigetta gli altri. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2013.

vanno dichiarati inammissibili, non contenendo specifici rilievi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA