Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26948 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 3947/18 proposto da:

-) A.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Quinto Aurelio

Simmaco n. 7, presso l’avv. Giovanni Neri, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura

dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma 20.7.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Patrone Ignazio.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che il ricorso pone a questa Corte la questione di diritto concernente le conseguenze della mancata notifica al ricorrente del decreto di fissazione dell’udienza di discussione dinanzi al Giudice di pace.

Diritto

RILEVATO

che questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 7.9.2018 n. 21930 questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1 bis, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura di cui alla lett. c) di tale disposizione si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, per contrasto con l’art. 13 e l’art. 24 Cost., comma 2;

ritenuto che tale questione appare pregiudiziale alla decisione del presente ricorso, e che la Corte costituzionale ha fissato per l’esame di essa la pubblica udienza del 19.11.2019.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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