Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26948 del 05/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 05/10/2021), n.26948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31994-2019 proposto da:

IMMOBILIARE TECNOLAM SNC DI B.F. & D.G., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 265, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO SARACENO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO RUFFO;

– ricorrente –

contro

C.L., BU.RO., COSTRUZIONI MECCANICHE SRL,

B.F., CE.MA., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 393/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti l’immobiliare Tecnolam s.n.c., premesso di essere stata condannata nella sua veste di socia della (OMISSIS) s.r.l., in solido con gli amministratori di questa e di altra società socia, al risarcimento dei danni patiti dalla (OMISSIS) in accoglimento dell’azione di responsabilità dispiegata nei confronti dei predetti dal Fall.to della medesima (OMISSIS), impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste, preso atto che nelle more del giudizio la Tecnolam si era resa cessionaria del credito riconosciuto in primo grado in favore del Fallimento, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla considerazione che nella specie non potesse applicarsi l’art. 111 c.p.c., “giacché tale istituto presuppone che il trasferimento a titolo particolare venga fatto in favore di un soggetto estraneo sin dall’origine al processo, e non a favore di un soggetto che né è già parte come debitore”.

Il mezzo proposto si vale di un solo motivo di ricorso. Non hanno svolto attività processuale le controparti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. L’unico motivo di ricorso declinato dalla Tecnolam – con cui si censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 1303 c.c. e dell’art. 111 c.p.c., poiché, estinguendosi il debito pro quota in base alla prima norma, essa Tecnolam avrebbe dovuto succedere nel giudizio alla cedente a mente della seconda norma nei limiti del residuo credito – è fondato e merita accoglimento.

3. L’art. 1303 c.c. disciplina gli effetti della confusione quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento in relazione alle obbligazioni solidali stabilendo, per quanto qui interessa, al comma 1 che “se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel debitore”.

Ne consegue che se in applicazione di detta norma il vincolo obbligatorio si mantiene immutato nei confronti degli altri debitori in solido in quanto l’effetto estintivo della confusione si determina solo per la quota dell’obbligazione solidale, in relazione alla quale per l’acquisto fattone da una parte nella stessa persona si riuniscono la qualità di creditore e debitore, del tutto erroneamente il giudicante ha tratto dalle viste premesse di fatto la conclusione che debba dichiararsi nella specie integralmente cessata la materia del contendere avente ad oggetto il credito risarcitorio dichiarato in primo grado.

Il principio a cui si riporta la Corte d’Appello ha ragione infatti di essere invocato quando la confusione riguardi il credito o il debito nella sua interezza, giacché in tal caso, riunendosi nella stessa persona la qualità di creditore e di debitore, il giudizio che abbia ad oggetto il credito non ha ragione di proseguire, onde rettamente va esclusa la successione a titolo particolare in esso dell’avente causa a mente dell’art. 111 c.p.c..

Viceversa il principio in parola non è invocabile allorché il debito veda più soggetti obbligati solidalmente, dato che in tal caso l’effetto estintivo della confusione non può che operare in favore del solo soggetto nella cui persona si riuniscono le opposte qualità di creditore e debitore e non può comportare alcun effettivo estintivo nei confronti degli altri condebitori in solido che continueranno a vedersi obbligati -ancora solidalmente nel caso permangano in più di uno – all’adempimento dell’obbligazione nei limiti del residuo risultante dalla decurtazione dal debito originario della quota di esso estintosi per confusione.

Di conseguenza nessun impedimento si configura a regolare questa vicenda in piana applicazione dell’art. 111 c.p.c., subentrando il successore a titolo particolare, nella diversa ipotesi in cui il giudizio non prosegua tra le parti originarie, nella medesima posizione processuale del proprio dante causa, nei limiti, si intende, del credito azionato da costui che non possa ritenersi estinto per confusione.

4. Il ricorso va dunque accolto e la causa, debitamente cassata l’impugnata sentenza, va rinviata al giudice a quo per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Trieste che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021

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