Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26947 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 22/10/2019), n.26947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28139/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del

curatore Avv. L.C., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza A. Capponi n. 16, presso lo studio dell’avvocato Carlo

Cermignani, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Schiavoni

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Mazzini n. 73, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Augusto che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4449/2014 del TRIBUNALE di BARI, del

28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/7/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di Euro 662.560,05 vantato da M.P.S. Gestione Crediti s.p.a., quale procuratore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., a titolo di saldo di due rapporti di anticipazioni su fatture accesi dalla compagine poi fallita;

2. a seguito dell’opposizione proposta da M.P.S. Gestione Crediti s.p.a. il Tribunale di Bari, dopo aver osservato che la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituiva causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione ai giudizi di opposizione a stato passivo la disciplina di cui all’art. 339 c.p.c., riteneva che l’opposizione fosse meritevole di accoglimento, in quanto dalla congerie istruttoria risultava che la società fallita avesse perfezionato con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. due contratti di conto corrente per anticipazioni su fatture in virtù dei quali l’istituto di credito aveva effettuato una serie di anticipazioni per un complessivo ammontare, stando alle risultanze della consulenza espletata, di Euro 285.556,50.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 339,345,347 e 348 c.p.c., L. Fall., artt. 97,98 e 99 nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale, a fronte dell’eccezione della curatela in merito alla mancata presenza in atti di copia autentica del provvedimento impugnato, avrebbe escluso l’applicazione al giudizio di opposizione a stato passivo del disposto dell’art. 339 c.p.c., senza considerare tuttavia che il provvedimento del G.D. impugnato doveva comunque essere presente in atti al momento della decisione;

4. la giurisprudenza di questa Corte, in una pluralità di arresti, ha ritenuto che la mancata produzione del provvedimento del G.D. contestualmente all’atto di opposizione non costituisca causa di improcedibilità del giudizio, il quale, benchè di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, di modo che non trova applicazione al procedimento in questione la disciplina di cui agli art. 339 c.p.c. e ss. (Cass. 18253/2015, Cass. 6804/2012);

5. rimane comunque ferma l’applicazione all’opposizione allo stato passivo del disposto dell’art. 347 c.p.c., secondo cui è necessaria la presenza in atti del provvedimento impugnato al momento della decisione;

ciò al fine di consentire al giudice dell’opposizione l’esame del contenuto del provvedimento da parte del collegio dell’impugnazione (Cass. 17086/2016), il quale, ove non possa valutare – in mancanza di tale documento – le censure prospettate dall’opponente, si trova nell’impossibilità di accertarne la fondatezza e non può quindi che rigettare l’impugnazione (Cass. 19802/2015);

6. occorre tuttavia verificare – alla luce della normativa applicabile ratione temporis, secondo cui “il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinchè possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda” – se la mancanza in atti del decreto impugnato al momento della decisione possa essere sopperita dalla disponibilità di differenti elementi che siano comunque sufficienti alla deliberazione della controversia, quali la trascrizione all’interno del ricorso del contenuto del decreto del giudice delegato ripreso dalla comunicazione del curatore (nel senso ritenuto da Cass. 2677/2012); 7. nel contempo pare opportuno interrogarsi sulla possibilità per il Tribunale, nel caso in cui il provvedimento del giudice delegato – che, non essendo un documento probatorio del credito, non può ritenersi compreso fra i documenti che devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, al momento del deposito del ricorso in opposizione – non sia stato prodotto nè in uno con l’opposizione nè risulti disponibile al momento della decisione, di provvedere direttamente alla sua acquisizione ove non sia in grado di ricostruire esattamente, sulla scorta degli ulteriori atti processuali, l’integrale contenuto del decreto impugnato e ne ritenga l’esame indispensabile ai fini della decisione;

ritenuta pertanto l’opportunità che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto su cui occorre statuire.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c., u.c., rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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