Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26946 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 26/11/2020), n.26946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2705/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.A. e P.S., rappresentati e difesi in

giudizio dall’avv. Manca Antonio del foro di Sassari e Torraca

Vincenzo del foro di Como, elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’avv. Falvo D’Urso Francesco, in Viale Delle Milizie, 104

– Roma;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna – sezione

staccata di Sassari – 216/8/11 del 13 dicembre 2011, avente ad

oggetto gli avvisi di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS) – I.R.PE.F.

1996 dell’Agenzia delle Entrate di Tempo Pausania.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con i predetti accertamenti l’Agenzia delle Entrate contestò ad G.A. e alla moglie Parisi Sebastiana – soci di una piccola impresa artigiana – proventi non dichiarati nell’anno 1996 per L. 71.884.000 derivanti da indagini bancarie e rettificò conseguentemente il reddito dichiarato, al netto dei costi calcolati al 38%, da – L. 14.820.000 a + L. 45.140.000.

Gli accertamenti, impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, furono annullati con sentenza che, appellata davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna dall’Ufficio con appello principale e dai contribuenti con appello incidentale, è stata confermata.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di questa sentenza per due motivi, il secondo subordinato al mancato accoglimento del primo.

Resistono i contribuenti con controricorso con il quale propongono anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 19 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ult. co., e art. 380-bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art. 2696 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″ in quanto la sentenza avrebbe sostanzialmente posto a carico dell’Agenzia un onere probatorio che grava ex lege in capo al contribuente.

Il motivo è fondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’accertamento nei termini che seguono:

” L’Ufficio contesta la sentenza ritenendo che la documentazione esibita non sia idonea a costituire fondamento della decis(i)one presa in quanto trattasi di una serie di prospetti riepilogativi contenenti una semplice elencazione delle movimentazioni bancarie (data, oggetto e tipo dell’operazione, importo descrizione e talvolta n. di registrazione). Infatti afferma l’ufficio che per molte di queste operazioni bancarie si fa riferimento alle registrazioni trimestrali nei registri IVA acquisti, come anche copia delle fatture, siano stati depositati dalla parte ricorrente. Appare evidente che questa contestazione da parte dell’ufficio, che si è avvalso della collaborazione della Guardia di Finanza che ha avuto a disposizione per otto mesi (a disposizione) tutta la contabilità e la documentazione della società, non è proponibile. Quella verificata è una piccola società a contabilità semplice formata da una sola persona: tutte le attività e tutti i movimenti dovrebbero essere stati facilmente riscontrabili atteso il dispiego di persone e mezzi messi in campo. Invece l’ufficio pretende che, dopo una verifica durata nel complesso due anni il contribuente debba ancora presentare all’ufficio registri IVA e copia delle fatture.

Concludendo si può osservare che la pretesa dell’Ufficio, di considerare come ricavi il complesso delle operazioni bancarie formate dai versamenti e dai prelevamenti non può essere accolta. Infatti il ricorrente ha cercato di fare memoria in una movimentazione bancaria risalente ad almeno cinque anni prima ed ha presentato un prospetto certamente incompleto, ma dimostrativo di uno sforzo di notevole ricerca. Si conviene che l’appello non è accoglibile in quanto la parte, con la documentazione presentata ha giustificato gran parte delle voci in entrata ed in uscita ai e/o bancari controllati. Appare anche poco comprensibile la pretesa dell’Ufficio avanzata in appello a seguito della presentazione della documentazione da parte del contribuente. L’Ufficio ritiene che il fatto che il ricorrente, nei prospetti presentati, indichi molti prelevamenti fatti con assegni recanti la semplice dicitura “me medesimo” si ponga ‘in dispregio di quanto disposto dalla norma vigente in materia di inversione dell’onere della prova. Ma, come riportato al punto 4, i verificatori della G. di F. hanno indicato essere “a favore della parte e non rilevanti ai fini del recupero a tassazione” sia gli assegni ‘a me medesimò come anche tante altre voci che nell’avviso di accertamento non sono state però escluse dal computo”.

E’ ius receptum in giurisprudenza che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass., 11102/’17; Cass., 10480/’18; Cass., 26111/’15).

Ancora in tema di accertamenti bancari, è stato anche precisato che ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi.

La sentenza impugnata non ha fatto buon uso di questi principi, per un verso ponendo a carico dell’amministrazione un onere che il D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32 pone a carico del contribuente, a nulla rilevando nè che si tratti di una piccola società a contabilità semplificata (trattandosi di norma applicabile alla generalità dei contribuenti: Cass., 1519/’17; Cass., 29572/’18, e non venendo in rilievo le limitazioni ai soli versamenti in caso di compensi da lavoro autonomo a seguito di Corte Cost. n. 228/2014), nè che l’ispezione della Guardia di Finanza sia durata molti mesi (essendo il contribuente in questi casi nella maggiore prossimità all’elemento di prova, che può anche essere presuntivo).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, subordinatamente proposto, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha censurato l’impugnata sentenza per insufficienza d illogicità della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’accoglimento del ricorso principale comporta che debba essere esaminato il ricorso incidentale condizionato, con il quale, in forza di un unico motivo, i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. a), nella parte in cui la sentenza impugnata, nel rigettare l’appello incidentale dei contribuenti, ne aveva disatteso il motivo volto ad ottenere la declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento per vizio insanabile della notifica, per essere stati gli atti impositivi notificati da due militari della Guardia di Finanza in qualità di messi notificatori speciali.

Il motivo è infondato.

Quand’anche la notifica degli atti impositivi dovesse ritenersi nulla, essa sarebbe stata sanata dal conseguimento del suo scopo, stante la tempestiva impugnazione degli atti medesimi. Come più volte affermato da questa Corte, la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quanto dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., allorchè il conseguimento dello scopo dell’atto sia intervenuto prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere d’accertamento (cfr. Cass. SU, 19584/2004; Cass., 21701/2018; Cass. 8374/2015; Cass. n. 654/2014).

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve provvedersi pertanto come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – sezione staccata di Sassari – cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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