Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26945 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5107-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. GIA’ IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e L.C., nella qualità di

socio della cessata Società, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIALE CARSO 43, presso l’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

294, presso l’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

rag. D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 5, presso l’avvocato MARCO MONTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DARIO LUPO, giusta procura speciale per Notaio dott.

M.M. di (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 2/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato GAETANO DE PERNA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il resistente FALLIMENTO, l’Avvocato MARCO LEONI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Lecce rigettava il reclamo di (OMISSIS) s.r.l. nei riguardi della sentenza del tribunale di Taranto che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di Equitalia Sud s.p.a.

Motivava la decisione affermando che era stato rispettato il termine dilatorio di quindici giorni prescritto dalla L. Fall., art. 15, comma 3, essendo stato il ricorso per dichiarazione di fallimento e il pedissequo decreto notificati il 19-10-2013, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al decorso dei dieci giorni dalla spedizione ex C. cost. n. 3 del 2010. Riteneva inoltre prive di pregio, in base all’art. 1292 c.c., le considerazioni della reclamante sull’avere il creditore istante avviato azioni di recupero anche nei confronti dei condebitori solidali.

Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso articolato in due motivi, illustrati da successiva memoria.

Equitalia Sud ha replicato con controricorso.

La curatela fallimentare ha partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., art. 15, comma 3, e dell’art. 140 c.p.c., in quanto ai fini del perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 si sarebbe dovuta considerare la raccomandata informativa dell’avviso ivi prescritto. Tale raccomandata era stata spedita in data 11/10/2013, per cui la notifica si era perfezionata in data 21/10/2013, mentre l’impugnata sentenza aveva erroneamente operato il calcolo dei dieci giorni a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata contenente il ricorso per dichiarazione di fallimento (9-10-2013).

2- Il primo motivo, sebbene in relazione ai fatti come dedotti, va rigettato per la ragione che segue.

Dagli atti allegati, che la corte può esaminare essendo il motivo attinente a un vizio in procedendo, risulta che in effetti la raccomandata informativa, conseguente, in fattispecie di notifica ex art. 140 c.p.c., al deposito di copia dell’atto nella casa comunale e all’affissione dell’avviso di eseguito deposito, era stata inviata alla residenza del liquidatore della società in data 11-10-2013, e non in data 9-10-2013 come sostenuto dall’impugnata sentenza.

Va quindi condiviso l’assunto della ricorrente per cui la notifica doveva considerarsi perfezionata, in base alla pronuncia della corte costituzionale n. 3 del 2010, compimento di dieci giorni a decorre da tale data: dunque il 21-10-2013.

Il termine di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, – nel testo risultante dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 4, – è qualificato come termine dilatorio a decorrenza successiva, donde va computato secondo il criterio generale di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale della data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione, e conteggiando quello finale della data dell’udienza di comparizione (v. Sez. un. n. 1418-12).

3. – Tanto premesso, va però altresì osservato che, sempre in base agli atti, l’udienza di comparizione era stata inizialmente fissata al 28-10-2013, e a tale udienza la debitrice si era costituita con apposita memoria difensiva e aveva eccepito la violazione del termine e la necessità di esaminare copiosa documentazione.

L’udienza era stata quindi differita al 4-11-2013 e anche in tale data la debitrice era comparsa, eccependo la brevità del termine ma contestando – come poi riferito a sostegno delle ragioni di reclamo il credito di Equitalia Sud e rappresentando l’esistenza, asseritamente rilevante, di anteriori notifiche delle cartelle esattoriali ad altre due società solidalmente responsabili.

Se ne desume che la debitrice si era comunque difesa anche nel merito, attivamente partecipando all’udienza.

4. – Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è pacifica la possibilità, nell’ambito del procedimento prefallimentare, di applicare la regola generale derivante dall’art. 164 c.p.c., comma 3, mancando una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale. Sicchè la fissazione di una nuova udienza, dopo la comparizione del debitore il quale abbia lamentato il mancato rispetto del termine di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3, è legittima (v. Sez. 1^ n. 2561-14).

Nel contempo deve essere confermato il principio secondo il quale il mancato rispetto del termine di quindici giorni tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza costituisce sì causa di nullità astrattamente integrante la violazione del diritto di difesa, ma resta sanata ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo dell’atto se il debitore, pur formulando l’eccezione, abbia attivamente partecipato all’udienza rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento senza rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli e senza fornire, soprattutto, specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (v. Sez. 6-1^ n. 14814-16; Sez. 1^ n. 1675710).

Dal ricorso non risulta, in prospettiva di autosufficienza, se siano state in effetti fornite le indicazioni da ultimo menzionate, onde potersi apprezzare l’esistenza di un pregiudizio concreto quanto meno allegato sul versante probatorio in conseguenza dell’esser stata l’udienza infine differita al 4-11-2013, anzichè, come avrebbe dovuto in relazione al termine complessivo di quindici giorni, al 5/11/2013.

La ricorrente si è limitata ad affermare che la sequenza procedimentale sopra riferita era illegittima per avvenuto frazionamento del termine di cui alla L. Fall., art. 15, e che infine il termine dilatorio era stato complessivamente inferiore a quindici giorni.

Per contro va replicato che la prima affermazione non è corretta giuridicamente, stante la già vista applicabilità dell’art. 164 c.p.c. anche alla situazione di specie; e la seconda è insufficiente a ravvisare la nullità, volta che la debitrice – come detto – abbia partecipato all’udienza assumendo difese di merito e non abbia indicato di quale specifica funzione difensiva la irrisolta ristrettezza del termine si sarebbe dovuta considerare pregiudizievole.

5. – Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 5 e art. 15, comma 9, per avere la corte territoriale mancato di provvedere sulla doglianza devolutale dopo la contestazione appena detta, avendo la società chiesto anche di “accertare l’insussistenza dello stato di insolvenza”.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non risultando indicato a cosa fosse correlata la questione della asserita inesistenza dello stato di insolvenza dinanzi a un debito che la corte d’appello ha ritenuto mai soddisfatto.

6. – Il ricorso è rigettato.

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida per ciascuna parte in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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