Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26945 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. I, 22/10/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 22/10/2019), n.26945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25410/2018 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato in Forlì, al Viale

Matteotti n. 105, presso lo studio dell’avvocato Francesco Roppo,

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to

e difeso, ex lege, dalla AVV.GEN.STATO, dom. in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 512/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2018, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 3 gennaio 2017, che aveva accolto, limitatamente alla protezione umanitaria, il ricorso presentato da H.S., cittadino pakistano proveniente dalla regione del (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, ha respinto il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 presentato dallo stesso H.S..

La circostanza che lo straniero – riconosciuto meritevole in primo grado della protezione minore perchè fuggito dal Paese di origine a seguito di una sanguinosa aggressione patita per mano degli sciti e perchè proteso ad integrarsi nel Paese ospitante allo scopo di porre le basi per un riscatto esistenziale – si fosse trattenuto per oltre un triennio in Grecia, è stata, in effetti, apprezzata dalla Corte territoriale come elemento decisivo ai fini di una diversa valutazione sia della credibilità del richiedente la protezione internazionale che dell’esistenza dei presupposti del presidio invocato, trattandosi di un migrante economico che aveva inventato una storia di fantasia per ottenere un titolo di soggiorno in un paese ad economia più florida rispetto a quella greca.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, che denunciano:

I. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo che la Corte territoriale aveva omesso di valutare le dichiarazioni del richiedente la protezione alla stregua dei criteri legali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, colmando le eventuali lacune istruttorie mediante l’esercizio dei poteri-doveri di collaborazione istruttoria incombenti sul giudice e superando gli eventuali dubbi circa l’attendibilità del narrato dell’ H. mediante la rinnovata audizione dello stesso;

II. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che, avendo il richiedente adempiuto allo sforzo ragionevole richiestogli di documentare quanto riferito, allegando la pagina di giornale in lingua (OMISSIS) attestante il fatto di sangue che lo aveva riguardato e la situazione di conflitto interreligioso esistente in Pakistan, il giudice avrebbe avuto l’obbligo, in forza dei propri poteri officiosi, di accertare la situazione interna del Pakistan;

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre prendere atto che i motivi di ricorso sottopongono allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta protezione umanitaria in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5, comma 6 e art. 19 il cui apprezzamento involge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 11749 del 12 aprile 2010, depositata in data 3 maggio 2019.

2. Ne viene che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 codice di rito, si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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