Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26945 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. III, 14/12/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 287-2007 proposto da:

ANAS S.P.A. in persona del presidente attualmente in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

L.L. (OMISSIS), B.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato MACIOCI CLAUDIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato SEMERARO Francesco giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1140/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/11/2005 R.G.N. 868/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ANDREA FEDELI;

udito l’Avvocato CLAUDIO MACIOCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, e ha concluso con la rimessione alle Sezioni Unite.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’AIMAS propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha condannata a pagare a B.V. e L.L. la somma di Euro 35.248,51, a titolo di risarcimento dei danni subiti da un terreno di loro proprietà nell’esecuzione di lavori di ammodernamento ed ampliamento della S.S. (OMISSIS) nel tratto compreso tra il Km. (OMISSIS) ed il Km. (OMISSIS);

che le intimate resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il secondo motivo – logicamente preliminare – l’ANAS deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che pertanto la causa appartiene alla competenza delle Sezioni Unite, a norma dell’art. 374 cod. proc. civ..

P.Q.M.

la Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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