Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26944 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 26/11/2020), n.26944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5682-2013 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, domiciliato ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato difeso

dall’Avvocato GERMANO GIUSEPPE GARAO;

– ricorrente –

contro

D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO UCCELLATORE;

controricorrente –

e centro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO 1;

– intimata –

avverso la sentenza n. 319/2012 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia

DIST. di CATANIA, depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dai Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Riscossione Sicilia s.p.a. (già SERIT Sicilia s.p.a.) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 319/17/12, depositata il 22.11.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, con la quale, confermando la decisione del giudice di primo grado, era dichiarato l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria e delle prodromiche cartelle di pagamento, di cui il contribuente D.G.G. lamentava la mancata notifica.

La società ricorrente, agente di riscossione per il Comune di Catania, ha riferito che il D.G. aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania il provvedimento di iscrizione ipotecaria del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 602, ex art. 77, nonchè le cartelle di pagamento, per un debito complessivo di Euro 11.173,26. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 478/09/2008, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle relative a debiti non fiscali, accogliendo per il resto il ricorso del contribuente.

L’allora SERIT aveva proposto appello avverso la sentenza, depositando le relate attestanti l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, delle quali il D.G. lamentava la conoscenza.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, aveva rigettato l’appello con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale aveva ritenuto che le relate depositate non costituivano prova sufficiente del regolare procedimento di notificazione delle cartelle, atteso che in ogni caso, essendo state quasi tutte eseguite a mani di terzi, il loro perfezionamento avrebbe richiesto l’invio dell’avviso di notifica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Riscossione Sicilia s.p.a. ha censurato la sentenza con due motivi:

con il primo per omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere erroneamente affermato l’irregolarità del procedimento notificatorio posto in atto dall’agente di riscossione, nonostante la documentazione allegata;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 602, art. 60, comma 1, della L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto necessaria la spedizione dell’avviso di notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio.

Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale statuizione.

Il contribuente, contestando le avverse ragioni d’impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso, esistono controricorso.

L’Agenzia delle entrate, cui pur risulta ritualmente notificato il ricorso, non ha svolto difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Con essi l’agente della riscossione lamenta vizi motivazionali ed errores in iudicando, commessi dal giudice d’appello in ordine alle valutazioni sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento per mancato invio delle raccomandate informative.

Il giudice d’appello in particolare ha ritenuto che l’allegazione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, presupposto dell’atto di iscrizione ipotecaria, non erano comunque sufficienti a riconoscere il perfezionamento delle notificazioni medesime, perchè, emergendo che “quasi tutte” erano state consegnate nelle mani di terzi, sarebbe stato necessario, per il compimento del procedimento di conoscenza degli atti, inviare al contribuente lettera raccomandata “con ricevuta di ritorno.”.

Ad avviso della ricorrente tale ulteriore adempimento non era dovuto all’epoca dell’esecuzione delle notificazioni delle cartelle esattoriali, sicchè la sentenza della commissione regionale sarebbe viziata.

Premesso che l’allegazione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, avvenuto per la prima volta in sede d’appello, è regolarmente prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, le notificazioni di cui si tratta si sono compiute negli anni 2004 e 2005.

Ebbene, a parte che delle sei relate all’attenzione di questa Corte risulta che due si erano perfezionate nelle mani del destinatario, sicchè la motivazione della decisione impugnata appare in parte incomprensibile, è per tutte comunque assorbente che la disciplina del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 602, art. 60, all’epoca vigente, per le ipotesi di notificazione nelle mani di familiare convivente, prescriveva l’esecuzione delle notifiche con le modalità previste dagli artt. 137 e s.s. c.p.c., senza alcuna lettera raccomandata di avviso di avvenuta notificazione. Tale ultima incombenza è infatti richiesta dalla lett. b bis) dell’art. 60, introdotta solo con D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, conv., con modificazioni, in L. n. 248 del 4 agosto 2006. Si tratta dunque di un adempimento prescritto in epoca successiva ai fatti per cui è causa.

Ne discende l’errore giuridico in cui è incorso il giudice d’appello, ritenendo non perfezionatesi le notificazioni delle cartelle di pagamento per l’inadempimento di un incombente non richiesto ai fini del perfezionamento delle notificazioni.

La sentenza va in conclusione cassata e il giudizio deve rinviarsi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, provvederà alla decisione sulla causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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