Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26944 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.23/12/2016),  n. 26944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28540-2013 proposto da:

D.C., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE B. BUOZZI 77, presso l’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FAGETTI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., nella qualità di Curatore del FALLIMENTO

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS) e del Socio Accomandatario defunto

D.N., esteso ai Soci D.A., D.R. e D.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISISTRATO 11 (CASAL

PALOCCO), presso l’avvocato GIANNI ROMOLI, rappresentata e difesa

dagli avvocati ANDREA BASSI, NICOLA CIOCE, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4050/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato STEFANO FAGETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANDREA BASSI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C. ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Milano, in data 11-11-2013, ha respinto il suo reclamo nei riguardi della declaratoria di fallimento in estensione della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), per la ritenuta posizione di socio occulto illimitamente responsabile.

La curatela del fallimento ha resistito con controricorso.

Avviata in un primo momento alla trattazione camerale, la causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza 10-3-2016 della sesta sezione civile di questa corte.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Onde motivare la decisione, la corte d’appello di Milano ha affermato che D., nel corso degli anni dal 2009 al 2012, era intervenuto sistematicamente (in pratica ogni mese) con attività di sostegno finanziario in favore della società e si era ingerito in questa mediante pagamenti di salari e stipendi dei dipendenti, di pagamenti di contributi previdenziali, di fornitori, di bollette, imposte e rate di mutuo bancario.

Ha quindi osservato che tali operazioni, appunto per la loro costanza, non potevano essere interpretate come semplice manifestazione di solidarietà familiare. E del resto D. aveva altresì sottoscritto cambiali in nome della società, e a lui era stata conferita una procura generale, in data 24-1-2001, da parte dei soci (accomandatario e accomandanti).- Col primo motivo di ricorso, D. censura la decisione denunziando la violazione delle regole sulla distribuzione soggettiva e sulla rilevanza delle prove, da valutarsi in relazione all’art. 2697 c.c. e ai poteri del giudice ex artt. 113, 115 e 116 c.p.c., per la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Denunzia inoltre la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, stante che la motivazione della sentenza a tale riguardo era da considerare del tutto insufficiente se non inesistente.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile, giacchè la corte d’appello, ritenendo provati i fatti appena sopra richiamati, ha confermato la valutazione del tribunale circa l’irrilevanza delle istanze istruttorie che il ricorrente aveva proposto a confutazione degli accertamenti del curatore.

In tal senso la corte ha esaurito l’onere motivazionale, atteso il consolidato principio per cui spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti a esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova. Con il che devesi ritenere che egli non sia tenuto a esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero a enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. per tutte Sez. lav. n. 13485-14; n. 16499-09).

Il motivo è inoltre inammissibile nella parte afferente la valutazione in tema di prova.

Una simile valutazione implica apprezzamenti di fatto e resta insindacabile in cassazione se non sotto il profilo dell’omesso esame di fatti storici decisivi.

La sentenza è ratione temporis soggetta alla disciplina dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, sicchè, ai fini specifici, non interessa l’omesso esame di elementi istruttori, il quale non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il “fatto storico”, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Sez. un. n. 8053-14).

3. – Col secondo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè, per omessa motivazione, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, avendo la corte d’appello omesso di valutare e di motivare compiutamente le informazioni assunte dal curatore circa gli atti gestori, essendosi trattato invece di atti meramente esecutivi anche in forza di regolare procura.

Riguardo a codesto motivo è rilievo preliminare che, in effetti, la situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice la quale è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità – non è idonea, anche qualora una tale società sia irregolare, a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all’uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal socio.

Costui assume, pertanto, responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, dovendosi invece escludere una responsabilità illimitata per un socio accomandante occulto di una siffatta società (v. ex aliis Sez. 1^ n. 23211-12 e conf. Sez. 1^ n. 6725-96).

Tuttavia resta il fatto che la corte d’appello ha nella specie accertato che D. aveva posto in essere, giustappunto, attività di amministrazione per conto della società, nei rapporti coi dipendenti, coi fornitori e con le banche e che in tal senso gli era stata conferita apposita procura anche dall’accomandatario.

Il motivo è dunque inammissibile perchè si traduce in un sindacato di fatto in ordine alle risultanze di causa, con specifico riferimento a quanto dalla corte d’appello ritenuto a proposito del valore sintomatico dell’attività documentata negli accertamenti del curatore.

4. – Col terzo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, per insufficiente motivazione e valutazione in ordine all’essere l’attività di finanziamento avvenuta limitatamente a un periodo ridotto della vita sociale, e non per tutta la durata della stessa, e quindi in forza di una mera condizione di affectio societatis.

Il terzo motivo è in parte assorbito dalle considerazioni sopra esposte.

In ogni caso è egualmente inammissibile per la ragione che la violazione dell’art. 132 c.p.c. implica che la sentenza manchi della motivazione, la quale peraltro deve consistere nella “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

La locuzione va interpretata non in senso formale ma in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento (v. per tutte Sez. 6^-5 n. 920-15).

La censura di mancanza della motivazione, quale motivo di nullità della sentenza, non può essere impiegata in senso strumentale al sindacato sulla valenza probatoria degli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.

5. – Infine col quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., art. 96 in relazione agli artt. 147 cit. Legge e art. 1253 c.c., sul rilievo di essere stato ammesso in via definitiva al passivo del fallimento per crediti verso la società. Secondo la sua tesi il fallimento del socio occulto, già creditore ammesso in via definitiva al passivo, determinando l’estinzione per confusione “tra creditore e debitore”, avrebbe l’effetto di eludere la natura esecutiva e immutabile dello stato passivo. Sicchè la pronuncia del fallimento in estensione si dovrebbe considerare preclusa dal giudicato endofallimentare formatosi sul decreto di ammissione al passivo.

Il motivo è del tutto infondato.

Quanto sottolineato dal ricorrente non ha alcuna rilevanza, nè minimamente interferisce con la questione del fallimento in estensione, atteso che il fallimento dipende (L. Fall., art. 147) dall’accertata veste di socio occulto illimitatamente responsabile di una società insolvente. Per cui non è impedito da una semplice ammissione al passivo, anteriore alla scoperta della qualità di socio, per crediti vantati nei confronti della società.

Nè d’altronde si dubita che la successiva dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto prenda effetto ex nunc in virtù del carattere autonomo che a essa va riconosciuto (cfr. Sez. un. n. 8257-02, cui adde Sez. 1″ n. 19896-05 e n. 13421-08).

E’ quindi risolutivo che nessuna interferenza è possibile affermare in rapporto a una previa decisione di ammissione al passivo.

Spese alla soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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