Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26944 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8575-2018 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1151/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. S.N., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Brescia, che non aveva accolto nè le richieste di protezione internazionale e nè quella di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale secondo la quale, sarebbe stato scoperto per caso in un rapporto omosessuale e minacciato, nonchè emarginato da parte della comunità di origine: perciò la necessità di abbandonare i luoghi di provenienza.

Secondo il giudice del gravame, il resoconto era ampiamente lacunoso, contraddittorio e non credibile sicchè andavano respinte tutte le richieste di protezione (inclusa quella umanitaria), atteso che i reports internazionali escludevano la violenza indiscriminata di cui aveva parlato il richiedente asilo. Avverso tale provvedimento ricorre il sig. S.N. con un unico mezzo, articolato in più profili, lamenta plurime violazioni di legge: D.Lgs n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,714, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2 e 3 CEDU.

Il Ministero, formalmente costituito, non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso, infatti, deve essere dichiarato inammissibile.

Le sue doglianze, infatti, costituite dalla proposizione di plurime censure in un unico motivo, non scevro da nuovi profili, sia pure sotto le apparenze delle censure di violazione di legge, tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Alla inammissibilità del ricorso non segue nè l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, NON avendo il ricorrente conseguito l’ammissione al PASS, nè il regolamento delle spese di lite, non avendo la PA intimata svolto sostanziali attività difensive in questa sede (ma solo formale costituzione finalizzata alla discussione nella PU, che non si è tenuta).

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1, sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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