Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26944 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. III, 14/12/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 14/12/2011), n.26944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18140/2009 proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato

PELLICANO’ Antonino, che lo rappresenta e difende giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore DOTT. M.A.,

elettivamente domiciliata 14 in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo

studio dell’avvocato IOVINO Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAVIOLI GIANNI giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1286/2008 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 21/07/2008 R.G.N. 1889/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso, in via principale, per la

rimessione al Primo Presidente, in subordine per l’accoglimento del

primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

1) con sentenza del 3 luglio 2008 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’opposizione all’esecuzione avviata da C. S. per il pagamento della somma di Euro 378,14 – di cui Euro 115,09 per interessi anatocistici riconosciuti dalla Corte di appello sugli interessi scaduti alla data di proposizione della domanda di adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola – proposta dall’Inps per avvenuto pagamento del credito secondo i conteggi effettuati e per eccessività della somma pignorata rispetto al dovuto secondo il titolo esecutivo, ritenendolo mancante di dati sufficienti a quantificare il credito in base a calcoli matematici – perciò non liquido ed esigibile – poichè gli interessi anatocistici erano da calcolare sugli interessi legali scaduti alla data della proposizione della domanda giudiziale sulle somme spettanti a titolo di adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola, da determinare in separata sede rivalutando le giornate di effettivo lavoro delle creditrici, già pagate nel corso degli anni, ma non quantificate, nè i relativi importi erano dati incontroversi tra le parti e la mancanza di tali elementi costitutivi dell’azione esecutiva doveva esser rilevata d’ufficio;

2) M.A. ricorre per cassazione per: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione (art. 360 c.p.c., n. 4) – Motivazione errata e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere il giudice dell’opposizione all’esecuzione d’ufficio rilevato la mancanza di titolo esecutivo per la quantificazione dell’indennità di disoccupazione, questione estranea al thema decidendum introdotto con l’opposizione dell’INPS che si fondava sull’eccezione di adempimento del credito e sulla contestazione del quantum richiesto a titolo di interessi anatocistici, e comunque determinabile mediante calcoli matematici in base a dati acquisiti al giudizio di merito – numero di giornate indennizzate risultanti dall’estratto contributivo del ricorrente, allegato agli atti; adeguamento dell’indennità di disoccupazione mediante indici ISTAT e tasso di interesse annuali;

annualità per le quali sussisteva il relativo diritto, risultanti dalla sentenza e decorrenza degli accessori – violando altresì gli artt. 99 e 100 c.p.c., concludendo con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se incorre o meno nel vizio di ultrapetizione e conseguente violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., il giudice dell’opposizione all’esecuzione che abbia dichiarato d’ufficio la nullità del precetto per genericità del titolo esecutivo, ancorchè l’opponente non abbia eccepito, quale motivo di opposizione, l’inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo e non essendosi instaurato quindi sulla questione il contraddittorio tra le parti, con conseguente lesione del diritto di difesa”; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) non avendo il giudice dell’opposizione provveduto a liquidare il credito in base agli elementi presupposti dal titolo mediante un mero calcolo matematico desumibile da dati non contestati dalle parti e prodotti in giudizio (prospetto contributivo rilasciato dall’INPS contenente le giornate di disoccupazione indennizzate negli anni – 1988/1992 – richiesto dalla M. e su cui la stessa ha effettuato l’adeguamento e calcolato gli interessi legali dal 121esimo giorno dalla domanda in via amministrativa e poi quelli anatocistici, riconosciuti dalla sentenza di appello, e secondo i tassi legali), e conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se ai sensi dell’art. 474 c.p.c., costituisce o non valido titolo esecutivo la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificatamente determinato e comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici effettuati sulla scorta dei dati desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall’altra parte”;

3) rilevato, come già evidenziato da questa Corte con sentenza n. 16612 del 2011, che sulla prima questione coesistono orientamenti di legittimità dissonanti poichè alcune pronunzie – a cui la sucitata ha dato seguito – affermano che, quale che sia il tenore dell’opposizione all’esecuzione, è potere – dovere del giudice di verificare d’ufficio la idoneità del titolo esecutivo e quindi accertare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile (art. 474 cod. proc. civ.), nonchè la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto – in relazione alla quale questa Corte – 20658 del 2007 – ha altresì affermato che il giudice dell’esecuzione, in caso rilevi l’erroneità del calcolo predisposto dalla parte, ha il potere – dovere di individuare, anche con l’ausilio di una consulenza tecnica, il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi – mentre altre circoscrivono la res controversa ai motivi di opposizione, escludendo la possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio profili diversi da quelli espressi nel ricorso introduttivo – ordinanza della sesta sezione n. 1328 del 20/01/2011, in linea con Cass. 5146/1991, 3316 del 07/03/2002, 5515/2008 – e ritenuto che l’adesione all’uno o all’altro orientamento è rilevante nella fattispecie in cui l’INPS non ha contestato l’ammontare del capitale – adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola secondo gli indici ISTAT – bensì il calcolo degli interessi anatocistici e la relativa decorrenza, contrapponendo al calcolo effettuato dalla creditrice un diverso ammontare (che assume corrisposto);

4) rilevato che anche sulla seconda questione coesistono orientamenti discordanti poichè da un lato questa Corte ha affermato – (8067 del 2009, 2816 del 2011, 16612 del 2011 cit.) – che la sentenza di condanna dell’INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna; se, invece dalla medesima non risulta il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l’indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell’importo elementi esterni, ancorchè presenti nel processo che ha condotto alla sentenza, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo, essa non costituisce valido titolo esecutivo;

dall’altro invece (6983 del 2003, 5683 del 2006, 9245 del 2009) che la sentenza di condanna, pur se non contiene la determinazione della somma dovuta, costituisce titolo esecutivo a condizione che dal complesso di informazioni rinvenibili anche mediante l’integrazione con elementi certi perchè acquisiti agli atti del processo, sia pure per implicito, o riguardanti dati ufficiali, possa procedersi alla quantificazione con un’operazione meramente matematica, potendo il giudice dell’opposizione estendere l’indagine intesa a determinare il contenuto e la portata precettiva del titolo esecutivo ai documenti utilizzati ai fini dell’emanazione del provvedimento, come assume nella fattispecie la ricorrente (motivo sub b).

P.Q.M.

rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione delle suesposte questioni alla decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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