Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26943 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25054-2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore dott.ssa

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso l’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LELIO DELLA PIETRA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

D.M., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore dott.ssa

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso l’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LELIO DELLA PIETRA, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2847/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali D. +12,

l’Avvocato MATRONOLA ANDREA, con delega orale, che ha chiesto

l’accoglimento del proprio controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’estinzione del giudizio

relativamente al ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- D.M., + ALTRI OMESSI

Il giudizio è stato sospeso in primo grado e, quindi, riassunto in esito all’annullamento dell’ordinanza di sospensione da parte della corte di cassazione, nei confronti del curatore del fallimento della società, sopravvenuto, il quale, costituitosi, ha dichiarato di sciogliersi dai contratti preliminari.

Il tribunale ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica e ha dichiarato improcedibili le richieste di condanna al risarcimento del danno.

La corte di appello, con la sentenza non definitiva impugnata, ha rigettato la censura di nullità della sentenza di primo grado ma, in accoglimento dei restanti motivi di gravame dei promittenti acquirenti, ha dichiarato opponibile al fallimento la trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto la sentenza costitutiva e ha disposto la prosecuzione del giudizio al fine di accertare l’eventuale esistenza di somme residue dovute dagli attori per il prezzo degli immobili.

Contro la sentenza non definitiva ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento, formulando un motivo, lamentando violazione di legge con riferimento alla ritenuta opponibilità della trascrizione della domanda.

Gli intimati hanno resistito con controricorso con il quale hanno, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a un motivo con il quale si deduce violazione di legge, avendo la corte di appello pronunciato oltre la domanda per aver argomentato, senza che nessuno glielo avesse chiesto, che – eseguito il contratto gli acquirenti si sarebbero trovati nella posizione di debitori esecutati nella procedura espropriativa della banca.

La ricorrente principale ha notificato controricorso al ricorso incidentale.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

2.- Prima dell’udienza di discussione parte ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso principale e al controricorso.

Pertanto occorre dichiarare l’estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale.

3.- Il ricorso incidentale è inammissibile perchè si appunta contro quello che gli stessi ricorrenti definiscono un “obiter dictum” (pag. 1 del controricorso) che, in ogni caso, costituisce un mero argomento con il quale la Corte di appello ha disatteso la difesa del fallimento, il quale argomentava dall’esistenza dalle iscrizioni ipotecarie per sostenere che la sentenza ex art. 2932 c.c. sarebbe per tale motivo preclusa. Argomento utilizzato dalla Corte di merito per accogliere l’appello dei promissari acquirenti.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in considerazione della rinuncia da un lato e dell’inammissibilità del ricorso incidentale.

Infine, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis in relazione al ricorso incidentale.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia quanto al ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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