Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26942 del 23/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 23/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.23/12/2016),  n. 26942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18478-2014 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., nella qualità di società incorporante CAPITALIA

S.P.A., nonchè quale incorporante il BANCO DI SICILIA S.P.QA. e

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA

BORGHESE 72, presso l’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.N., F.C.;

– intimate –

Nonchè da:

G.N., F.C., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DI RIPETTA 70, presso l’avvocato MASSIMO LOTTI, che le

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

UNICREDIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2994/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO VOLTAGGIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

MASSIMO LOTTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, per l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti G.N. e F.C. in conseguenza del furto eseguito nella notte del (OMISSIS) del Banco di Sicilia situata in (OMISSIS), mediante il quale era stato loro sottratto l’intero contenuto della cassetta di sicurezza di cui erano titolari.

Con sentenza parziale, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità della clausola limitativa della responsabilità dell’istituto di credito prevista all’art. 2 del contratto e condannato la banca al risarcimento dei danni da liquidarsi nel giudizio successivo. All’esito dell’istruzione probatoria, disattesa la richiesta limitazione del quantum nei limiti del massimale, il risarcimento veniva riconosciuto per Euro 111.838,74.

L’istituto bancario impugnava entrambe le sentenze. Gli appelli venivano riuniti e respinti, per quel che ancora interessa, sulla base delle seguenti argomentazioni:

Il parametro di valutazione della responsabilità della banca, individuato ex art. 1839 c.c. nella idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, deve raccordarsi con quanto previsto in tema di esonero dalla responsabilità dall’art. 1229 c.c. nonchè con il principio stabilito all’art. 1176 c.c., comma 2, secondo il quale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, nella specie di natura professionale. Ne consegue che la colpa grave è configurabile nell’ipotesi di omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette. Poichè il furto nella specie è evento prevedibile è insufficiente la generica prova della diligenza essendo necessario dimostrare l’assenza di qualunque colpa, dal momento che la prestazione cui è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo tanto che il creditore non ha neppure la possibilità d’identificare nel suo contenuto l’atto colposo che ha determinato l’inadempimento.

– Nella specie i ladri raggiunsero il caveau senza incontrare ostacoli sul loro percorso. Le porte esterne e la porta forte furono aperte senza forzature; l’allarme collegato con il commissariato P.S. fu agevolmente neutralizzato. Il filo di collegamento era in piena vista all’esterno del caveau. I ladri si trattennero per due giorni circa svuotando circa 180 cassette di sicurezza senza che il dispositivo di telecamere a circuito chiuso oggetto di accesso ogni due ore, da parte del personale di sorveglianza riscontrasse alcunchè, in quanto attendibilmente manomesso mediante deviazione della telecamera.

– Deve rilevarsi in particolare l’assoluta carenza di vigilanza umana, sottolineata dalla mancata produzione dei cd. “dischi marcatempo” attestanti i regolari passaggi dell’istituto di vigilanza. Quanto ai congegni di sicurezza, non è stata fornita dall’istituto alcuna specifica deduzione in ordine all’idoneità del sistema a garantire la sicurezza dei beni custoditi nel locale blindato, essendosi sottolineata soltanto la particolare abilità dei ladri. Al riguardo deve rilevarsi che la banca è tenuta al costante adeguamento tecnologico dei propri dispositivi anti intrusione.

In conclusione, non ricorre il caso fortuito in quanto l’evento è prevedibile e la banca è tenuta a predisporre le migliori misure tecniche atte ad impedirne la consumazione oltre che gli strumenti di controllo indispensabili a verificarne costantemente il funzionamento, dovendone l’istituto rispondere ex art. 1839 c.c..

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la banca con due motivi. Hanno resistito con controricorso e tre motivi di ricorso incidentale di cui due di natura condizionata G.N. e F.C..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta l’erronea e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ragione dell’insufficienza ed illogicità della motivazione in ordine al punto decisivo riguardante l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza.

Non sono state considerate nè l’alta specializzazione dei ladri, i quali hanno utilizzato tecniche sconosciute all’epoca del furto nè la contrapposta conclusione cui è pervenuta la corte di legittimità con riferimento al medesimo evento. (Cass. 28314 del 2011 e 19363 del 2011). La novità delle tecnologie usate per il furto sono documentate nel processo penale a carico del responsabile del furto di cui al presente giudizio, con riferimento ad un altro furto compiuto all’istituto S.Paolo di Torino.

Le sentenze della Corte di Cassazione erano state precedute da pronunce della Corte d’Appello di Roma che avevano sottolineato l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza.

Nel secondo motivo viene dedotta l’erronea e falsa applicazione egli artt. 115 e 116 c.p.c. in ragione della insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla dedotta assoluta carenza del servizio di vigilanza umana, in quanto contrastante con le risultanze documentali del giudizio. Il ruolo della vigilanza è proprio quello di controllare dai propri monitor saltuariamente e svolgere sommarie routinarie ispezioni. Tali verifiche sono state effettuate ogni due ore, con controllo del monitor, degli orologi e delle spie degli allarmi siti in una stanzetta attigua al caveau. Gli allarmi erano attivi durante il controllo. La guardia giurata aveva provveduto all’ultimo controllo prima dell’allarme alle 22 e 30, senza riscontrare nulla di anomalo.

Le censure possono essere trattate congiuntamente ed essere dichiarate inammissibili in quanto volte ad una rappresentazione e una valutazione dei fatti e dei sistemi di sicurezza tecnica ed umana, così come emersi dall’istruzione probatoria svolta nel giudizio di merito, alternativa a quella compiuta incensurabilmente e con motivazione del tutto adeguata dalla Corte d’Appello, sia sotto il profilo dell’idoneità delle cautele tecniche poste in essere dalla banca alla luce della migliore tecnologia dell’epoca dei fatti, sia in ordine alla configurabilità della colpa grave.

Il riferimento a precedenti (di merito) che hanno valutato i medesimi fatti in modo diverso è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione ratione temporis applicabile.

L’allegazione di precedenti di questa Corte lo è ancor meno attesi i limiti intrinseci al sindacato di legittimità e le ragioni delle decisioni di rigetto del ricorso proposto da alcuni titolari delle cassette di sicurezza oggetto del furto. Tali ragioni si fondano, in ordine a tutte le censure svolte, sulla insindacabilità degli accertamenti e delle valutazione dei fatti posti a base della decisione riguardante l’assenza della colpa grave e la capacità tecnologica degli autori.

Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c. per avere, la Corte d’Appello, nella sentenza definitiva, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio volta alla determinazione del quantum debeatur, prescelto nella valutazione dei gioielli appartenenti ai contro ricorrenti, il valore minimo della “forchetta” contenuta nell’elaborato peritale, e non invece quello medio, (il sistema di valutazione a “forchetta” prevede un valore minimo, medio e massimo). Al riguardo i controricorrenti precisano che nella sentenza non definitiva era stata respinta l’istanza relativa al giuramento estimatorio sul rilievo che in atti vi fossero gli elementi di fatto necessari per pervenire alla valutazione dei gioielli rubati. Ma nella sentenza definitiva la Corte d’Appello è stato invece affermato di dover assumere il valore minimo perchè non era stata raggiunta la prova di un danno maggiore. Tuttavia, nella fattispecie il danno è stato del tutto provato, attenendo l’incertezza che ha determinato il consulente a ricorrere al criterio a “forchetta” relativa esclusivamente al valore dei preziosi, con conseguente necessità di scegliere quanto meno il valore medio. L’opzione per il valore minimo è stata svolta anche in violazione delle norme che regolano la liquidazione equitativa.

In primo luogo deve rilevarsi che nella sentenza non definitiva, è stata esclusa la necessità del giuramento estimatorio in quanto mezzo di prova del tutto residuale perchè il valore dei gioielli poteva essere accertato in altro modo sulla base della descrizione dei singoli oggetti, della loro parziale rappresentazione fotografica e delle stime di parte anch’esse parziali.

Premesso che la statuizione di rigetto sopra illustrata non è stata impugnata, deve rilevarsi che la corte d’appello non ha affermato che vi fosse la prova del valore dei gioielli come erroneamente indicato nel controricorso. Ha soltanto rilevato che si poteva procedere all’accertamento giudiziale del loro valore anche attraverso consulenza tecnica d’ufficio.

La quantificazione del valore degli oggetti preziosi rubati è stata, pertanto, rimessa in via esclusiva agli accertamenti da svolgersi nel giudizio in prosecuzione, sulla base dell’accertamento dei fatti già svolto nella prima fase del procedimento.

L’indagine da eseguire ha, come riconosciuto anche dai ricorrenti incidentali, presentato margini d’incertezza, non relativi all’identificazione degli oggetti preziosi, ma esclusivamente nella determinazione del valore, incidendo variabili come le oscillazioni di mercato, la moda, il gusto, etc. L’oscillazione di valore è stata rappresentata dal consulente tecnico d’ufficio con il metodo cd. a “forbice”. La scelta di una delle tre opzioni da parte della Corte d’Appello, ove adeguatamente motivata, risulta pertanto insindacabile, in quanto svolta all’interno del potere discrezionale di accertamento e valutazione dei fatti. Nella specie è stato ritenuto che i fattori incidenti sull’incremento del valore minimo non fossero stati provati. Tale conclusione non contrasta con quella (comunque non impugnata) contenuta nella sentenza non definitiva nella quale, comunque si afferma soltanto che è stata raggiunta la prova dell’individuazione degli oggetti custoditi nelle singole cassette.

Non coglie, di conseguenza, nel segno la censura relativa alla violazione dei principi regolanti l’onere della prova, in quanto è indubitabile che la prova sia dell’an che del quantum del danno debba essere fornita dal danneggiato anche da inadempimento contrattuale. La corte d’appello ha ritenuto insindacabilmente raggiunta tale prova nella quantificazione minima fornita dal consulente tecnico d’ufficio. Tale determinazione non è equitativa, trattandosi di una stima fondata su indicatori tecnici, così come non è equitativa la scelta operata dalla Corte d’Appello perchè fondata sui valori di mercato. Pertanto anche la censura relativa alla violazione degli artt. 1226 e 1229 c.c. non coglie nel segno. La Corte ha operato una determinazione quantitativa del valore dei gioielli nei limiti della prova fornita dalle parti ed integrata dalla consulenza tecnica d’ufficio, non essendo vincolata ad alcun parametro preventivo derivante dalla sentenza parziale.

Il primo motivo di ricorso incidentale deve, in conclusione, essere respinto.

Gli altri motivi di ricorso incidentale in quanto condizionati dall’eventuale accoglimento del ricorso principale sono assorbiti.

In conclusione devono essere dichiarati inammissibili i due motivi del ricorso principale. Deve essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbiti gli altri. Le spese processuali seguono la soccombenza, attesa la piena soccombenza del ricorrente principale.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio da liquidarsi in Euro 8000 per compensi e 200 per esborsi in favore delle parti contro ricorrenti, oltre accessori di legge.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater a carico del ricorrente principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2016

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