Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26942 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C.P., elett.te dom.to in Roma, alla Via Flaminia

19, presso lo studio dell’avv. Giuseppina Suppa, rapp.to e difeso

dall’avv. MOBILIO Francesco, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 20/2008/06 depositata il 10/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.C.P., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Vibo Valentia n. 254/1/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva Irpef Irap 2001.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto) il ricorrente lamenta che l’ufficio avrebbe applicato gli studi di settore senza una preventiva valutazione delle condizioni soggettive del contribuente.

La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche censure alla decisione impugnata; il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è inoltre privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con secondo motivo (con cui deduce art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) il ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’attività di collaboratore scolastico.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata trascrizione del motivo di appello in ordine al quale si assume il vizio di motivazione.

La censura è altresì inammissibile alla luce del principio espresso da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007) secondo la quale la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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