Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26941 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 32 Napoli, n, 60, depositata il

16.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, ritualmente notificato in data 1.7.2009, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17. presso il domiciliatario del contribuente rimasto contumace, avverso la sentenza della CTR della Campania sez. 32 Napoli in data 16.5.2008 n. 60 deducendo tre motivi corredati del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., con i quali censura la sentenza: 1) per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo i Giudici di appello emesso una pronuncia confermativa della sentenza di primo grado affetta da vizio di extrapetizione; 2) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h), e comma 3, nonchè per vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la pronuncia del Giudice di appello, “oltre che extrapetita doveva considerarsi errata” in quanto l’avviso di recupero era esente da carenze motivazionali ed aveva portato a conoscenza del contribuente anche l’atto di revoca del beneficio; 3) per violazione della L. n. 449 del 1997, art. 4, non avendo riconosciuto i Giudici di appello la fondatezza della pretesa tributaria volta al recupero del beneficio concesso dalla norma agevolativa in mancanza di prova fornita dal contribuente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del ricorso, quanto al primo motivo, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo, e la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Campania per l’esame delle ulteriori questioni di merito, osservando quanto di seguito trascritto:

“………Ritenuto:

– che il primo motivo è fondato: la sentenza della CTR ha confermato la pronuncia di primo grado dichiarando invalido l’avviso di recupero e la revoca del beneficio ritenendo omessa la notifica al contribuente del provvedimento di revoca del beneficio prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, e dal D.M. n. 311 del 1998. Tale unica “ratio decidendi” – dovendo ritenersi assorbite le altre questioni, sulle quali la CTR non si è pronunciata, concernenti la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria della Amministrazione – si fonda sulla ritenuta difformità del procedimento amministrativo rispetto al paradigma legale, ovvero sul vizio di nullità dell’avviso di recupero per omessa notifica dell’atto di revoca presupposto. Tuttavia tale specifico vizio dell’avviso di recupero non risulta specificamente dedotto tra gli originari motivi di impugnazione dell’atto tributario dedotti con l’atto introduttivo del giudizio, debitamente trascritti dalla ricorrente nello svolgimento del motivo (cfr. p. 3 e 4 ricorso per cassazione), con i quali il contribuente aveva eccepito la inesistenza dell’avviso di recupero in quanto non riconducibile ad alcuna previsione normativa e non inquadrabile in nessuno degli atti tributari definiti impugnabili dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non potendo trovare applicazione, “ratione temporis”, le norme di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 commi 421 – 423, (volte a disciplinare il procedimento di recupero dei crediti di imposta) e non essendo stato disposto il recupero del credito di imposta in seguito a controllo formale della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter. La questione concernente il difetto di notifica dell’atto presupposto (ed il conseguente vizio di illegittimità derivata dell’avviso di recupero del credito d’imposta) esulava, dunque, dal “thema decidendum” ed il Giudice di prime cure disponendo l’annullamento dell’avviso in relazione a tale vìzio di legittimità ha pronunciato “extrapetita” in violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre i limiti consentiti dall’oggetto del giudizio, atteso che come ripetutamente affermato da questa Corte “il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19, e art. 24, comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimilà della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti” (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 18.6.2003 n. 9754; id.

2.4.2007 n. 8182; is. 3.8.2007 n. 17119; Corte cass. SU 23.12.2009 n. 27209). L’Ufficio finanziario aveva esplicitamente impugnato la sentenza di primo grado deducendo il vizio di extrapetizione (cfr.

trascrizione del motivo di appello a pag. del ricorso per cassazione), ma la CTR napoletana ha del tutto omesso l’esame di tale motivo, limitandosi a confermare il dictum del primo giudice, con pronuncia da ritenersi in conseguenza viziata da nullità in quanto affetta da extrapetizione…………”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione.

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania per l’esame delle ulteriori questioni di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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