Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26941 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26941 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RORDORF RENATO

Data pubblicazione: 02/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 9937-2013 proposto da:
FRAGNI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2013

GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato

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SMEDILE SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAGNANI FRANCO, per delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA, PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA, CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE;

avverso la sentenza n. 36/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE di ROMA, depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
udito l’Avvocato Franco MAGNANI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

– intimati –

Esposizione del fatto
Con sentenza depositata il 13 marzo 2013 il Consiglio Nazionale Forense
ha rigettato il gravame proposto dall’avv. Patrizia Fragni contro la
decisione con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avocati di Parma l’aveva
censurata per avere ella omesso d’informare tempestivamente un cliente
del fatto che, all’esito di una causa, la controparte le aveva già versato
una somma a titolo di rimborso delle spese legali e per avere, invece,

difesa prestata.
Avverso tale sentenza l’avv. Fragni propone ricorso per cassazione.
Nessuna difesa hanno svolto in questa sede le parti intimate.

Ragioni di diritto
Il ricorso è inammissibile.
Lo è, innanzi tutto, nella parte in cui è diretto anche nei confronti del
Consiglio Nazionale Forense, giacché nel giudizio d’impugnazione delle
decisioni da quest’ultimo emesse contraddittori necessari – in quanto
portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare
l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del
provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in
primo grado in sede amministrativa ed il pubblico ministero presso la
Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente
riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà
rispetto alla controversia, trattandosi dell’organo che ha emesso la
decisione impugnata (cfr. Sez. un 1716/2013).
Il ricorso è però inammissibile anche nei riguardi degli altri intimati,
perché non corrisponde alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c.: né
quanto all’esposizione dei fatti di causa, confusamente riferiti nel
medesimo contesto in cui vengono espresse le censure e senza che il
lettore sia in grado di ricostruire in modo sufficientemente chiaro e
completo l’andamento delle vicende storiche dalle quali traggono origine la
vertenza e l’iter processuale conseguente; né quanto ai motivi per i quali
si chiede la cassazione della sentenza impugnata – cassazione invero
neppure prospettata nella parte conclusiva del ricorso, in cui si chiede che
detta sentenza venga “riformata” -, i quali non sono specificamente
enunciati, mai essendo chiarito se s’intende denunciare violazioni di legge,
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richiesto un’ulteriore somma al medesimo cliente quale compenso per la

errori processuali o vizi di motivazione; né risultando mai neppure
distintamente indicate le eventuali norme di diritto che si assumono male
applicate o interpretate. Il ricorso, sotto la dizione “motivi”, contiene una
lunga esposizione che intreccia fatti, valutazioni, citazioni di
giurisprudenza e doglianze, in parte afferenti al merito, formulate in
termini tali da non risultare compatibili con le caratteristiche del giudizio di
legittimità.

la necessità di alcun provvedimento in tema di spese processuali, non
avendo le parti intimate svolto difese.
Poiché risulta dagli atti che il procedimento in esame è stato considerato
esente dal versamento del contributo unificato, neppure si deve far luogo
all’accertamento di cui all’art. 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso, in Roma, il 26 novembre 2013.

La conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso non comporta

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