Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26940 del 02/12/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26940 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RORDORF RENATO

Data pubblicazione: 02/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 951-2013 proposto da:
PROVINCIA DI PESARO E URBINO, in persona del Direttore
Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato
BONACCIO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato
VALENTINI ALDO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

GALLI ELVIRA, CECCHI RITA, BALDUINI ANTONIA, NORI
STEFANIA, RANOCCHI TERESA, MORRI FRANCESCO, NORI
STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO V.
EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIAN

FRANCO, per delega in calce al controricorso;
– controricorrenti contro

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

(già ASPES MULTISERVIZI

S.P.A.), in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA
95, presso lo studio dell’avvocato GALVANI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BUCCI GIANLUCA, per
procura speciale del notaio dott. Luisa Rossi di Pesaro,
rep. 25087 del 24/10/2013, in atti;
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. MORICHINI 41,
presso lo studio dell’avvocato ROMANO MICHELE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANZI
PAOLO, per delega a margine della memoria di
costituzione;
– resistenti nonchè contro

COMUNE DI TAVULLIA, ERMEDI CLAUDIO, ERMEDI URBANO,
SACCHI ROSANNA, SABBATINI MARIA;
– Intimati –

MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato BUONASSISI

avverso la sentenza n. 5398/2012 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
uditi gli avvocati Giovanni BONACCIO per delega

delega dell’avvocato Franco BUONASSISI, Michele ROMANO,
Gianluca BUCCI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

dell’avvocato Aldo Valentini, Federico TEDESCHINI per

Esposizione del fatto
Con sentenza depositata in cancelleria il 22 ottobre 2012 il Consiglio di
Stato, decidendo una controversia con duplice oggetto, relativa
all’illegittimità di atti espropriativi posti in essere in base ad un’altrettanto
illegittima dichiarazione di pubblica utilità posta in essere dalla Regione
Marche, riformò in parte la pronuncia emessa in primo grado dal locale
tribunale amministrativo regionale e condannò la medesima regione e la

dei beni cui detti provvedimenti si erano riferiti. Nella motivazione di tale
sentenza il Consiglio di Stato rilevò che la questione del difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalle amministrazioni
appellate, non poteva essere esaminata, in quanto inammissibilmente
proposta con eccezione, anziché mediante appello incidentale, onde sul
punto si era formato un giudicato implicito.
Avverso questa sentenza ricorre la Provincia di Pesaro e Urbino,
assumendo che il difetto di giurisdizione avrebbe dovuto comunque esser
rilevato dal giudice di secondo grado.
La Regione Marche ha depositato una memoria in cui si limita a chiedere
l’accoglimento del ricorso della Provincia di Pesaro e Urbino, ricorso di cui
invece gli altri controricorrenti hanno chiesto il rigetto.
La Marche Multiservizi s.p.a. si è difesa partecipando alla discussione
d’udienza e chiedendo anch’essa il rigetto del ricorso.

Ragioni di diritto
Qualsiasi decisione di merito da parte di un giudice implica la preventiva
verifica della sua potestas iudicandi. Tale verifica non può dirsi mancante,
dovendosi viceversa ritenere che essa abbia avuto luogo implicitamente,
neppure nel caso in cui non sia stata proposta da alcuna delle parti in
causa una formale eccezione né vi sia stato al riguardo un qualche
espresso rilevo d’ufficio. Ancorché la decisione sulla giurisdizione acquisti
visibilità nel solo caso in cui lo stesso giudice neghi la propria potestas
iudicandi e non esamini il merito delle domande, quando l’esame di merito
ha luogo esso necessariamente presuppone che quel giudice si sia ritenuto
dotato di giurisdizione.
Da ciò consegue che il difetto di giurisdizione, oltre a poter essere
eccepito dalle parti o rilevato d’ufficio dal giudice fino a quando la causa
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Provincia di Pesaro e Urbino al risarcimento dei danni subiti dai proprietari

non sia decisa nel merito in primo grado, può essere fatto valere mediante
impugnazione del relativo capo della sentenza di primo grado; ma ne
consegue altresì che, in assenza di siffatta impugnazione, si determina il
passaggio in giudicato della statuizione implicita sulla giurisdizione. In tal
senso si è pronunciata la giurisprudenza di questa corte sin dalla sentenza
delle Sezioni unite n. 24883 del 2008, e quindi anche da epoca ben
anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, che

Alla stregua di questo ormai consolidato principio, dal quale non si vede
ragione per discostarsi, e poiché la parte vittoriosa nel merito in primo
grado che intenda devolvere al giudice d’appello la questione pregiudiziale
di rito attinente alla giurisdizione decisa dalla sentenza in senso a lui
sfavorevole, ha l’onere di formulare un’impugnazione incidentale, non
essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell’art.
346 c.p.c. (cfr. Sez. un. n. 25246 del 2008), il ricorso non appare fondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
in favore dei controricorrenti e della Marche Multiservizi s.p.a., mentre non
si provvede su quelle della Regione Marche, che ha aderito al ricorso.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente, in
favore sia dei controricorrenti sigg.ri Rita Cecchi, Stefano Noni, Stefania
Noni, Elvira Galli, Antonia Balduini, Francesco Morri e Teresa Ranocchi sia
della Marche Multiservizi s.p.a., al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 4.200,00 (di cui 200,00 per esborsi), oltre
agli accessori di legge.
Così deciso, in Roma, i

novembre 2013.

all’art. 9 ha codificato siffatto orientamento.

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