Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2694 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2694 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 23291-2011 proposto da:
CROSS FACTOR SPA 09490900157, in persona dell’Amministratore
Delegato legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR N. 17, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ARENA GIOVANNI giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CAPPADONA MELINDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RIMINI 14 SCALA B, presso lo studio dell’avvocato CARUSO
GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– contraticorrente nonché contro

Data pubblicazione: 06/02/2014

SAPONARO IOLANDA;
– intimata avverso la sentenza n. 391/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA dell’8/06/2010, depositata il 21/06/2010;

04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Messina n. 391 del 21.6.10:
«t — La Cross Factor spa ricorre per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata, con la quale, in conferma della sentenza del tribunale
di Messina n. 598/02, è stata confermata la reiezione della domanda
della Banca del Sud (dante causa dell’odierna ricorrente) di revocatoria
di una compravendita immobiliare stipulata da Iolanda Saponaro,
debitrice di essa attrice quale fideiussore di tale Mauro Lo Piano, e
Melinda Cappadona anteriormente all’ottenimento di decreto
ingiuntivo nei confronti di quei debitori. Resiste con controricorso la
Cappadona, ma la notifica alla Saponara non risulta avvenuta.
2. — Il ricorso, a prescindere dalla verifica sulla ritualità della notifica
nei confronti della litisconsorte necessaria Saponaro in applicazione dei
principi di cui a Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826 (seguita,
tra molte, da Cass. 18 gennaio 2012, n. 690), può essere trattato in
camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod.

Ric. 2011 n. 23291 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

proc. civ. — per essere ivi dichiarato inammissibile, per quanto appresso
indicato.
3. — La ricorrente sviluppa tre motivi: con un primo (rubricato “3.
Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.”),
essa censura l’interpretazione della corte territoriale sulla necessità di

impugnato comporti una modifica della situazione patrimoniale del
debitore, tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del credito o da
comprometterne la fruttuosità), reso manifesto dall’incapienza delle
procedure esecutive poste in essere e comunque in assenza di prova, di
cui ritiene onerate controparti, sulla sufficienza del patrimonio residuo
del debitore; con un secondo (rubricato “4. Insufficiente motivazione
della sentenza ex art. 360, comma I”, n. 5, c.p.c.”), essa, ricordato che
il requisito della scientia damni in capo al terzo acquirente può essere
dato anche per presunzioni, lamenta non essere stati considerati gli
elementi di prova al riguardo addotti, sia quanto alla sperequazione tra
prezzo e valore di mercato, sia quanto al crescente indebitamento della
Saponaro, sia quanto all’intervento nella vendita di un rappresentante
di costei; con un terzo (rubricato “sulle spese liquidate”), essa invoca la
riliquidazione delle spese dei gradi di merito in proprio favore, quale
conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi.
4. — Dal canto suo, la controricorrente, oltre a contestare la
legittimazione ad impugnare di Cross Factor spa, lamenta che con il
ricorso controparte intende sollecitare una diversa valutazione del
merito della controversia, contestando la configurazione dell’ eventus
damni prospettata da controparte e negando rilevanza agli eventi
successivi all’atto impugnato, per poi censurare la novità delle
questioni ed allegazioni sulla scientia damni di essa controricorrente,

Ric. 2011 n. 23291 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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un danno concreto ed effettivo (bastando che l’atto dispositivo

come svolte da controparte in ricorso; e contesta pure la pretesa di
riliquidazione delle spese.
5. — Deve dapprima escludersi la lamentata carenza di legittimazione di
Cross Factor spa ad impugnare: la qualità di cessionaria o comunque di
succeditrice risulta acclarata, sia pure assai sommariamente, nella

rituale ricorso incidentale.
6. — Deve poi rilevarsi l’inammissibilità del secondo motivo, in punto
di scientia damni:
6.1. infatti, la gravata sentenza esclude, definendolo “unico elemento
valorizzato” dall’attore in revocatoria, la sussistenza della sproporzione
del prezzo rispetto al valore di mercato;
6.2. degli ulteriori elementi indicati nel ricorso per cassazione, peraltro,
la ricorrente non trascrive ivi testualmente gli specifici passaggi degli
atti dei gradi di merito in cui sarebbero state svolte le relative
argomentazioni, né — tanto meno — ne indica le relative sedi
processuali: e tanto in violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6; eppure, il
ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata
questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l’onere,
al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della
censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione
dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di
controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare
nel merito la questione stessa (per l’ipotesi di questione non esaminata
dal giudice del merito: Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27
maggio 2010, n. 12992).
7. — Dall’inammissibilità dell’impugnazione sulla scientia damni deriva la
definitiva esclusione di tale invece indefettibile elemento soggettivo
Ric. 2011 n. 23291 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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gravata sentenza e, sul punto, essa non consta essere stata oggetto di

dell’azione proposta dalla dante causa della ricorrente: con la qual cosa
resta irrilevante e quindi assorbito l’esame del primo motivo di ricorso,
essendo sufficiente al rigetto della domanda ai sensi dell’art. 2901 cod.
civ. la riscontrata assenza dell’elemento soggettivo; mentre il terzo
motivo è tecnicamente inammissibile, in quanto non contenente una

soltanto una conseguenza dell’eventuale accoglimento dei primi due
motivi.
8. — Del ricorso deve … proporsi la declaratoria di inammissibilità».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuno ha
depositato memoria o chiesto di essere sentito in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese
del giudizio di legittimità in favore della controparte.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Cross Factor
spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità in favore di Melinda Cappadona, che liquida in €
3.000,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 4 dicembre 2013.

Il Presidente

censura alla gravata sentenza in quanto tale, poiché esso prospetta

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