Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2694 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22554/2018 proposto da:

G.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Bassan Maria

Monica, giusta mandato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3126/2018 depositato il 05-06-2018 il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso di C.S. alias G.E., cittadino del Senegal, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di ritorsioni e di rimanere vittima di azioni dei ribelli del Casamance, nonchè perchè minacciato dallo zio, appartenente ad un gruppo di ribelli, dopo essersi rifiutato di arruolarsi tra i guerriglieri che combattevano per la liberazione del Casamance. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Senegal e della regione del Casamance, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, prodotto con rituale attestazione di conformità del difensore, della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, mediante sottoscrizione autografa, il ricorrente G.E., alias C.S., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) – errata valutazione circa un presupposto di fatto inesistente (omosessualità del ricorrente)”. Deduce il ricorrente di non aver mai allegato di essere omosessuale, avendo egli solo fatto riferimento, nel ricorso, alla situazione degli omosessuali nel Senegal, e pertanto il Tribunale, argomentando circa la non credibilità del suo racconto, erroneamente aveva preso in considerazione quel fatto, mai addotto a supporto della sua domanda.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 7, comma 2, art. 8 lett. e) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento dello status di rifugiato”. Evidenzia che è fondato il suo timore di persecuzione ad opera dei ribelli del Casamance, i quali costringono i giovani sotto la minaccia delle armi ad arruolarsi nelle loro fila e richiama, quale riscontro esterno, il rapporto Easo di aprile 2018. Chiede pertanto il riesame delle sue dichiarazioni alla luce delle fonti ufficiali sul reclutamento forzato da parte dei ribelli del Casamance.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”. Lamenta la mancata osservanza del dovere di cooperazione ufficiosa da parte del Tribunale, assumendo di aver reso dichiarazioni coerenti e mai contraddittorie, conformi alle risultanze delle fonti ufficiali, in base alle quali emerge che la zona di sua provenienza è poco sicura, come risulta dal sito (OMISSIS) del Ministero degli Esteri, e che proprio nella sua città, (OMISSIS), il (OMISSIS) è avvenuto un attentato che ha causato la morte di 13 cittadini senegalesi. Ad avviso del ricorrente l’operato dei guerriglieri configura una violenza indiscriminata ai danni della popolazione e la situazione di pericolo non può essere esclusa solo in base ad una valutazione di non credibilità soggettiva, avendo il Tribunale il dovere di indagare per accertare quale sia la reale e aggiornata situazione del Paese di provenienza, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama.

4. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, involgono il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente e la valutazione della situazione del Paese di provenienza.

4.1. Quanto al giudizio di credibilità, questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in base ai parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142/2019; Cass. n. 20580/2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 16275/2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, attraverso il richiamo alle disposizioni che assume disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto al giudizio di non credibilità, difforme, inammissibilmente, da quella accertata nel giudizio di merito. Il Tribunale ha ritenuto inattendibile la vicenda narrata, giustificandone, seppur sinteticamente, le ragioni, ed in ogni caso ha ritenuto insussistente il rischio di danno grave paventato. In particolare, la credibilità è stata valutata con riferimento alla vicenda collegata allo zio, ribelle dei Casamance, che, secondo il ricorrente, voleva forzatamente arruolarlo, ed è stata considerata generica e poco circostanziata, oltre che contraddittoria, la narrazione su questo punto (pag.n. 5 decreto).

La circostanza dell’omosessualità viene esaminata dal Tribunale con motivazione, separata e distinta, solo al fine di evidenziare che non ne era stato fatto cenno nella fase amministrativa, ma solo nel ricorso. Dunque, la motivazione espressa dal Tribunale nei termini precisati sull’omosessualità, che il ricorrente assume non allegata in ricorso come vicenda personale, peraltro senza riportare le parti della domanda proposta in primo grado che ora sostiene siano state travisate, non è in alcun idonea ad inficiare il percorso argomentativo sulla non credibilità relativo all’altro fatto, ossia la persecuzione e le minacce provenienti dallo zio per arruolarlo tra i ribelli, che non ha alcun collegamento con il primo. Non ricorre, pertanto, il vizio motivazionale denunciato, da valutarsi secondo i criteri statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3084/2014), e neppure quello di violazione di legge.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

Nel caso di specie il Giudice territoriale, con motivazione adeguata e con indicazione delle fonti di conoscenza aggiornate al maggio 2017, ha analizzato la situazione politica del Paese ed ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente, sicchè non ricorrono i vizi denunziati.

4. Con il quarto motivo lamenta “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 24 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) per errata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Senegal) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”. Il ricorrente deduce che le fonti citate nel decreto risalgono al 2016 e non sono aggiornate e ribadisce che in base alle più recenti notizie proprio nella sua città, (OMISSIS), il (OMISSIS) è avvenuto un attentato che ha causato la morte di 13 cittadini senegalesi. Inoltre si duole della mancata valutazione del fattore di integrazione sociale, da effettuarsi secondo i principi affermati da questa Corte con le sentenze citate in ricorso ed in particolare con la sentenza n. 4455/2018.

5. L’ultimo motivo è inammissibile.

5.1. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge doglianze totalmente generiche, con riferimento sia alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia alla situazione del Senegal, sollecitando un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dai Giudici di merito, che hanno, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante descrizione della situazione generale del Paese di origine del richiedente, con indicazione delle fonti di conoscenza aggiornate al maggio 2017 (pag. n. 7 decreto impugnato). Resta da aggiungere che il fattore dell’integrazione sociale in Italia, peraltro genericamente allegato in ricorso, è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità, come affermato da questa Corte proprio con la pronuncia n. 4455/2018 richiamata dal ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, essendo rimasto intimato il Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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