Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2694 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 05/02/2010), n.2694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27817/2005 proposto da:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dom.to in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Regione Puglia, elett.te dom.to in Roma via Barberini 36 presso gli

avv.ti Liberti Maria e Leonilde Francesconi che la rappresentano e

difendono per procura speciale in atti;

– controricorrente –

Comune di Ostuni in persona del Sindaco in carica dom.to in Roma via

G. Pisanelli 2 presso l’avv. Alberto Angeletti con l’avv. Cecilia R.

Zaccaria che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– controricorrente –

M.D.;

– intimato –

sul ricorso 31701/05 proposto da:

REGIONE Puglia, dom.to, rapp.to e difeso c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Comune di Ostuni – M.D.;

– intimati –

Entrambi avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ostuni in data

7.9.2004 Udita la relazione del relatore cons. Dr. Luigi Macioce

svolta nella p.u. del 9-11-2009.

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. M. Velardi che

ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso

principale, assorbiti il secondo ed il terzo nonchè per

l’assorbimento dei motivi del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agricoltore M.D. convenne innanzi al Giudice di Pace di Ostuni la Regione Puglia, il Comune di Ostuni ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al fine di ottenere, a loro individuale o cumulativo e solidale carico, il pagamento della somma di Euro 614,90 oltre interessi a titolo di saldo dei contributi per calamità naturale previsti dal D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2 conv. in L. n. 31 del 1991. Si costituirono i convenuti – eccependo la Regione la prescrizione e la carenza della propria legittimazione nonchè invocando ed ottenendo la chiamata in garanzia propria od impropria del Ministero, deducendo il chiamato Ministero ed il Comune la carenza di propria legittimazione passiva – ed il GdP con sentenza 8.09.2004, dichiarata la propria giurisdizione e la propria competenza, assolse il Comune dalla domanda e dispose la condanna della Regione, per Euro 614,90, in favore del M., affermando che sussisteva la giurisdizione vertendosi in materia di diritti soggettivi, che l’unico obbligato era la Regione ma che il Ministero era obbligato a rivalere la Regione stessa per insufficienza originaria della provvista, dati i fondi con i quali dotare il Comune per i pagamenti necessari al saldo dell’intero contributo, che era indiscutibile il diritto dell’agricoltore alla percezione nell’intero del contributo.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle P.A.F. ha proposto ricorso il 31.10.2005, contenente due motivi, al quale ha resistito, con controricorso notificato il 7.12.2005, la Regione Puglia ivi articolando ricorso incidentale; il Comune di Ostuni ha notificato controricorso; il M. non ha formulato difese. La Regione ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Esaminando il ricorso del Ministero delle P.A.F., si osserva che con esso si formulano due motivi. Con un motivo si denunzia la violazione delle L. n. 31 del 1991, L. n. 590 del 1981 e della L.R. Puglia n. 24 del 1990: il ricorrente si duole del fatto che il GdP abbia violato i principi per i quali esso Ministero, tenuto alla provvista dei fondi deliberati dal Parlamento in favore dell’Ente Regione, mai sarebbe potuto ritenersi obbligato diretto in favore del beneficiario. Con ulteriore motivo si lamenta la violazione del D.L. n. 367 del 1990, art. 11 conv. in L. n. 31 del 1991 nonchè del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies conv. in L. n. 186 del 2004, per avere il GdP ignorato che il contributo preteso non costituiva oggetto di un diritto all’intero ammontare previsto ma solo a quella parte che fosse stata adeguatamente coperta dalla autorizzazione di spesa.

Si esamina in via preliminare la doglianza di cui al primo motivo, avente profilo assorbente siccome afferente la indebita condanna alla rivalsa del Ministero. La doglianza è certamente ammissibile, in un ricorso avverso sentenza emessa in giudizio di “equità necessaria”, là dove postula la violazione del principio fondamentale in materia di obbligazioni pubbliche costituito dalla distinzione tra obbligazione giuridica della P.A. di erogare il dovuto al privato creditore ed obbligo politico della stessa Amministrazione di somministrare all’Ente obbligato i fondi disponibili per la provvista. Ma la doglianza è anche indiscutibilmente fondata, come ripetutamente da questa Corte affermato in subjecta materia (ex multis Cass. 23038.08 – 7727.06 – 189.06 – 20432.05 – 20430.05). Il D.L. n. 367 del 1990, art. 10 conv. in L. n. 31 del 1991, individua infatti il creditore e l’obbligato alla prestazione in esame, rispettivamente, nel titolare dell’azienda (olivicola o vitivinicola) e nella Regione, nel mentre l’art. il statuisce che la provvista per l’erogazione da parte delle Regioni dei contributi in discorso (pari a L. 900 miliardi per gli anni 1990-1991) sia ripartita tra le richiedenti Regioni dal Ministero per le P.A.F. Appare pertanto totalmente inconsistente l’ipotesi di una obbligazione dell’Amministrazione Statale la quale è intestataria – per il tramite del Fondo di Solidarietà che essa amministra – delle somme che il Parlamento ha, con legge, disposto essere destinate e vincolate allo scopo: si tratta di una ipotesi che riduce ad obbligazione ex lege quello che è obbligo istituzionale e politico di ripartire la provvista ed erogarla in quota all’Ente richiedente, obbligato finale ed esclusivo, un obbligo insuscettibile di essere letto in termini di garanzia “propria od impropria” e pertanto di condurre sia ad alcuna statuizione di condanna alla erogazione in via di regresso, sia, ed ancor più, ad una condanna diretta del Ministero al pagamento in favore del creditore. Si accoglie pertanto il ricorso del Ministero P.A.F. sotto l’assorbente profilo della fondatezza della censura afferente la titolarità passiva della dedotta obbligazione e della inesistenza di alcuna sua obbligazione di “rivalsa”: relativamente alla sua posizione processuale ben può procedersi alla decisione di merito rigettando ogni domanda proposta dall’agricoltore e dalla Regione nei suoi confronti, e per tal rapporto disponendo la integrale compensazione delle spese tra Ministero e attore chiamante. Esaminando, quindi, le questioni proposte dalla Regione Puglia in via incidentale ritiene il Collegio che esse siano fondate con riguardo alla indebita affermazione della automaticità della obbligazione al saldo della Regione Puglia ed alla portata del D.L. n. 367 del 1990, art. 11: l’efficacia limitativa di detta norma è stata fatta segno alla sopravvenuta norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies conv. in L. n. 186 del 2004 che ha anche sostituito, nell’art. 2, comma 2 cit., alle parole “… di lire” …

le parole “… fino a lire …”, sì che non vi è che da richiamare l’interpretazione data al proposito da questa Corte (da 20430/05 a 23038/08) ritenendola assolutamente in linea con il disposto dell’art. 81 Cost. (Cass. cit.) e della quale la Corte Costituzionale, con la sentenza 135 del 2006, ha escluso alcun profilo di illegittimità costituzionale.

Da tanto consegue, in accoglimento in parte qua della censura, la cassazione della sentenza nella parte in cui ha indebitamente affermato la sussistenza in capo alla Regione Puglia della obbligazione al saldo allegata dall’agricoltore. Anche per tal verso, nessun margine di accertamento residuando, segue la decisione nel merito, con il rigetto della domanda dell’agricoltore verso la Regione. Ragioni di equità consigliano la compensazione tra M. e Regione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito, rigetta le domande della Regione proposte nei confronti del Ministero e quelle dell’agricoltore articolate nei confronti della Regione Puglia; dispone l’integrale compensazione tra le parti tutte delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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