Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2694 del 04/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 04/10/2010, dep. 04/02/2011), n.2694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,
rappresentatati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso
cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
ALIMENTARI NATURA s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 102/15/04 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, emessa l’8 novembre 2010, 2004, depositata il 23
novembre 2004, R.G. 5722/03;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 ottobre 2010
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società contribuente, s.r.l. Alimentari Natura, proponeva opposizione all’avviso di rettifica I.V.A. per il 1995 con il quale l’Ufficio I.V.A. di Napoli, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva contestato l’evasione dell’I.V.A. connessa a una operazione inesistente;
2. La C.T.P. accoglieva il ricorso;
3. Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. che ha condiviso la motivazione dei giudici di primo grado relativa alla mancanza di prova dell’inesistenza dell’operazione dato che la società Alimentari Natura si trovava al momento della verifica della Guardia di Finanza da quattro anni in stato di liquidazione e le attrezzature e i materiali erano già stati dismessi;
4. Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo la insufficiente e illogica motivazione e la violazione dei principi sull’onere della prova;
5. Non svolge difese la società intimata;
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la C.T.R. abbia dato per scontato, sulla base di una mera illazione e senza alcun riscontro sulle scritture contabili, che l’azienda sociale esistesse alla data del 1995 e che negli anni intercorrenti fra la messa in liquidazione (1995) e la verifica fiscale (1998) fossero stati dismessi tutti i beni e le strutture della società. Ha inoltre lamentato l’erronea inversione dell’onere della prova sui fatti in questione che incombeva sulla società;
7. Il ricorso è palesemente fondato dato che la motivazione resa peraltro in una forma espressiva assolutamente involuta non è assolutamente idonea a chiarire quale sia stato l’iter logico che ha portato la C.T.R. senza alcun riscontro contabile o fattuale a presumere l’esistenza al momento della liquidazione della società di una azienda operante e dotata di beni e strutture tali da rendere plausibile l’operazione contestata dall’amministrazione finanziaria;
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011